Italian court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, extinguishing proceedings without cost allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the bankruptcy appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the suit. The defendant accepted the withdrawal and agreed to offset litigation costs, while the court noted that no decision on costs is required when a claim is voluntarily abandoned. Consequently, the proceedings terminated without a ruling on the allocation of legal expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 2 and 4 of the Code of Civil Procedure; Art. 13, comma 1-quater of D.P.R. n. 115/2002: When a plaintiff withdraws their claim and the defendant accepts it, the proceedings extinguish without a decision on costs, and the double contribution unificato does not apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8589/2022 R.G. proposto da Fallimento SAIS S.p.A., elettivamente domiciliato in R oma, via Filippo Corridoni n. 25 , presso l o studio del l’avv. Maria Federica Olivieri, che lo rappresenta e difend e essendo subentrata all’avv. Paola Matrundola -ricorrente - contro Nadia TEPPATI, elettivamente domiciliata all’indicato indirizzo PECdell’avv. Giancarlo Penzavalli, che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso il decreto cron . n. 496 /20 22 de l Tribunale di Roma , depositatoi l 2 2 . 2 . 20 22 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.4.2025dal Consigliere Andrea Zuliani; rilevato che il difensor e del ricorrente ha depositato in data 25.3.2025dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dalcuratore personalmente , e notificata in pari data alla controricorrente; rilevato che il difensore della controricorrente ha depositato,in data 10.4.2025, atto contenente il proprio «visto» sulla dichiarazione dirinuncia e «nulla osta» alla compensazione delle spese; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto per effetto della dichiarazione di rinuncia del ricorrente notificata al la controricorrente; ritenutoche in caso di rinuncia accettata non si dà luogo a decisione sulle spese di lite (art. 391, comma 4, c.p.c.) e che, in ogni caso, non si ravvisano gli estremi per condannare la parte rinunciante alla rifusione delle spese (art. 391, comma 2, c.p.c.); dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione;
P.Q.M dichiara l’estinzione del processo. Così deciso in Roma,