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Ordinanza — n. 12849/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for breach of contract regarding unauthorized machine repair and replacement parts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12849/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed Luben Glass's appeal against the lower court's revocation of an injunction and the resolution of a collaboration contract. Luben Glass argued that dismantling a machine constituted a repair, but the court found the company admitted to replacing a component, which violated the exclusive production clause. The court held that the creditor need not prove the specific breach details, only the existence of the debt, placing the burden on the debtor to prove performance, which Luben Glass failed to do.

Regesto Legislator

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Art. 1362 c.c.; Art. 1453 c.c.: The creditor seeking contract resolution need only allege the breach, while the debtor bears the burden of proving performance or extinction of the obligation.

Parole chiave

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contract resolution burden of proof unauthorized repair exclusive production breach of contract inadempimento cassation appeal diritto alla riparazione dell'opera

Disposizioni normative citate

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Art. 1362 c.c.
Primo motivo: violazione dell'art. 1362 c.c. .
Art. 1453 c.c.
Art. 96 c.p.c.
― La controricorrente ha domandato la condanna di Luben Glass ex art. 96 c.p.c. sul presupposto che la domanda di risoluzione non avrebbe alcuna utilità pratica per la ricorrente, stante l’intervenuta Sez.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
34687 ) : rilevanza che va declinata in termini di «potenziale idoneità a condurre ad una diversa decisione»(così Cass. 13 agosto 2001, n.
art. 1453 c.c
art. 1362 c.c
Primo motivo: violazione dell'art. 1362 c.c.
art. 112 c.p
Terzo motivo: violazionedell'art. 112 c.p.c..
artt. 1218 c.c
Quarto motivo: violazione degli artt. 1218 c.c.
art. 1218 c.c
I–RG 5880/2023 camera di consiglio 28.3.2025 in procedendo in relazione alla mancata applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 1218 c.c..
art. 96 c.p
― La controricorrente ha domandato la condanna di Luben Glass ex art. 96 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 21 maggio 2019, n. 13685
Cass. 21 maggio 2019, n. 13685;Cass.
Cass. 12 ottobre 2018, n. 25584
13685;Cass. 12 ottobre 2018, n. 25584).
Cass. 18 marzo 1963, n. 672
Per risalente giurisprudenza di questa Corte, poi, l'interesse alla impugnazione deve consistere nella possibilità di conseguire un risultato giuridicamente apprezzabile, che puòriguardare anche la sola soccombenza nelle spese processuali (Cass. 18 marzo 1963, n. 672).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5880 R.G.anno 2023 proposto da: Luben Glass s.r.l., rappresentatae difesa dall’avvocato Carlo Meleri e dall’avvocato Ilaria Romagnoli; ricorrente contro Arnmec s.r.l., rappresentatae difesa dall’avvocato Giuseppe Amedeo Caratti; controricorrente avverso la sentenza n.943/2022 depositat a il 25 luglio 2022 del la Corte di appello di Brescia. Udita la relazione svolta alla camera di consigliodel 28 marzo 2025 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA Sez. I–RG 5880/2023 camera di consiglio 28.3.2025 1.

― Con atto di citazione notificato in data 11 gennaio 2016 , Arnmec s.r.l. ha propostoopposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui le era stata ingiunto di consegnare a Luben Glass s.r.l. due macchinari denominati Cubolux 2013 6 ST coi relativi kit di sollevamento stampi ed attrezzatura maschi. Ha chiesto la revoca del provvedimento monitorio previa risoluzione, per inadempimento di Luben Glass, dell’accordoconcluso il 31 dicembre 2014, che regolava unacollaborazione avente ad oggetto lo sfruttamento di un brevetto nella comune titolarità delle contendenti.

Nella resistenza di Luben Glass, il Tribunale di Cremona ha revocato il decreto ingiuntivo e accolto la domanda di risoluzione con riguardo all'inadempimento di Luben Glass consistente nell'aver smontato il macchinarioCubolux che le era stato consegnato, avendo essa addottoinfondatamente la mancanza di pezzi di ricambio ― che aveva provveduto a sostituire ordinandoli a terzi soggetti ― , così ponendo in atto unariparazione non autorizzata contrattualmente: ciò sul presupposto che ilrichiamato contratto di collaborazione prevedeva che la Arnmec «doveva costruire e produrre in esclusiva»i prodotti per Luben Glass , « alla quale invece veniva riconosciuta l’esclusiva di acquisto e di commercializzazione su tutto il mercato italiano, salvo le eccezioni contrattualmente previste».

Ha spiegato la sentenza che Luben si era impegnataper tutta la durata del contratto a non costruire o produrre i prodotti Arnmec e che ad essa era stata riservata la possibilità di effettuare i sopralluoghi, le installazioni, i training e il service dei prodotti commercializzati : « Pertanto », ha concluso il Tribunale, « il fatto che la Luben sia intervenuta sui macchinari, smontandone uno, costituisce senza dubbio un inadempimento contrattuale di rilevante gravità che giustifica da sola la risoluzione del contratto del 31 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 1453 c.c.». 2.

― Il gravame proposto da Luben Glass avverso la sentenza di primo grado è stato respinto dalla Corte di appello di Brescia con Sez. I–RG 5880/2023 camera di consiglio 28.3.2025 sentenza del 25 luglio 2022. 3. ― Ricorre per cassazione, facendo valere cinque motivi, Luben Glass; resiste con controricorso Arnmec. Le parti hanno illustrato le rispettive posizioni con memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― I motivi di ricorso si riassumono come segue. Primo motivo: violazione dell'art. 1362 c.c. . Si denuncia la mancata considerazione del comportamento tenuto dalle parti, provato tramite testimonianza, al fine dell’interpretazione della clausola 4.1 del contratto di regolamentazione dell'attività di collaborazione per lo sfruttamento di un comune brevetto, stipulato dalle parti il 31 dicembre 2014; la clausola predetta disciplinava i poteri di intervento di Luben Glass sui macchinari oggetto di commercializzazione.

Secondo motivo: violazione degli artt. 1363, 1366, 1371 c.c. e 112 c.p.c.. Ci si duole della mancata applicazione , con riguardo al richiamato contratto del 31 dicembre 2014, dei principi ermeneutici relativi all’ interpretazione complessiva delle clausole del contratto , all’interpretazione secondo buona fe de e all’interpreta zione diretta all’equo contemperamento degli interessi delle parti; si lamenta pure che la Corte di appello non abbia conferito rilievo alla mancata allegazione del fatto che la vendita della macchina rispetto alla quale Arnmec aveva lamentato l’attività di riparazione non autorizzata dovesse aver luogo nel mercato italiano.

Terzo motivo: violazionedell'art. 112 c.p.c.. Si deduce un error in procedendo conseguente alla mancata applicazione dei principi in materia di interpretazione del contratto ex art. 1363, 1366, 1371 c.c.. Quarto motivo: violazione degli artt. 1218 c.c. e 112 c.p.c.. Si censura la sentenza impugnata per aver operato una inversione dell'onere probatorio in ordine allapretesa modifica costruttiva della macchinaposta in vendita dalla ricorrente . Quinto motivo: violazione dell'art. 112 c.p.c.. Si prospetta l'error Sez. I–RG 5880/2023 camera di consiglio 28.3.2025 in procedendo in relazione alla mancata applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 1218 c.c.. 2.

─ Il primo motivo è inammissibile. Secondo la ricorrente, la Corte di merito, nell’interpretare il contratto di collaborazione tra le contendenti, non avrebbetenuto conto della condotta delle stesse, provata nel corso dell’istruttoria. E’ spiegato che un testimone indicato da Arnmec, Andrea Chianca, all’udienza del 18 settembre 2017, avrebbe dichiarato che il legale rappresenta n te dell’odierna controricorrente, «ricevuta lachiamata del cliente Bormioli che richiedeva un intervento tecnico, disse allo stesso di contattare la Luben Glass».

Da ciò la società istante ricava che «nella prassi dei rapporti tra le due società, Luben Glass poteva riparare le macchine prodotte da Arnmec». Il motivo è carente di specificità. Lacensura in sede di legittimità dell'interpretazione di una clausola contrattuale offerta dal giudice di merito impone al ricorrente l'onere di fornire, con formale autosufficienza, gli elementi relativi alla complessiva unitarietà del testo e del comportamento non adeguatamente considerati dal giudice di merito, nella loro materiale consistenza e nella loro processuale rilevanza (Cass. 12 dicembre 2023, n. 34687 ) : rilevanza che va declinata in termini di «potenziale idoneità a condurre ad una diversa decisione»(così Cass. 13 agosto 2001, n. 11089 , in motivazione ; cfr. pure, sempre in motivazione, la cit.

Cass. 12 dicembre 2023, n. 34687). La società istante, mancando di trascrivere il preciso contenuto della deposizione testimoniale da cui pretende di ricavare la condotta indebitamente trascurata dalla Corte di merito,impedisce di apprezzare la rilevanza che questa poteva concretamente assumere sul piano ermeneutico: l’invitoal testimone a rivolgersi a Luben Glass per un non meglio precisato «intervento tecnico» è evenienza di cui non riesce a cogliersi la decisivitàai fini che interessano, visto che , da un lato , la clausola accordava p acificamente alla ricorrente la facoltà di svolgere Sez.

I–RG 5880/2023 camera di consiglio 28.3.2025 un’attività manutentiva diversa da quella consistente nell’apportare vere e proprie modifiche al macchinarioe, dall’altro, la genericità della locuzione impiegatanel ricorso non permette di comprendere a qual e dellediverse attività il testimone intendesse riferirsi( se a quella di mera manutenzione o quella di vera e propria modificazione). 3. ― Il secondo e il terzo motivo sono pure inammissibili. Secondola ricorrente, anzitutto, « il fatto che Luben Glass, dopo aver rilevato il malfunzionamento di una Cubolux, sia intervenuta sulla stessa, dotandola del pezzo mancante, non ha in nessun modo interferito con la ripartizione concordata delle utilità economiche derivanti dal brevetto comune», dal momento che «essa non ha tratto dal proprio intervento un vantaggio economico diverso e maggiore da quello che avrebbe ottenuto se avesse venduto la macchina, mentre Arnmec non ha avuto alcuna diminuzione di guadagno».

E’ questa una deduzioneinammissibile, in quanto si fonda su argomenti fattuali che sfuggono alsindacato di legittimità. La società istante rileva, poi, che, mentre la clausola 2.2 del contrattodel 31 dicembre 2014 regola va le esclusive di produzione e di vendita (riferite, rispettivamente a Arnmec e a Luben Glass)per quanto riguarda il mercato italiano, «la clausola 2.3 lascia[va]le parti libere per quanto riguarda il mercato internazionale»: onde «entrambe le società erano libere di produrre la Cubolux e vendere la stessa sul mercato internazionale».

Luben Glass a ssume che questa sarebbe l’unica interpretazione possibile delle due clausole, in base ai canoni ermeneutici dettati dagli artt. 1363, 1366 e 1371 c.c. e deduce che Arnmec non aveva allegato che la vendita del macchinario sulla quale essa ricorrente era intervenuta nell'ottobre del 2015 do veva avvenire nel mercato italiano: circostanza, questa, che la ricorrente anzi espressamente nega, facendo parola della cessione a un cliente spagnolo. La censura , che si fonda su di una violazione delle richiamate Sez. I–RG 5880/2023 camera di consiglio 28.3.2025 norme ermeneutiche, non può avere ingresso in questa sede.

L’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c.. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 9 aprile 2021, n. 9461;

Cass. 16 gennaio 2019, n. 873; Cass. 15 novembre 2017, n. 27136; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; Cass. 31 maggio 2010, n. 13242; Cass. 9 agosto 2004, n. 15381). La ricorrente, sul punto,si limita a dedurre che « non sarebbe equo supporre che una delle due titolari del brevetto(Arnmec) avesse il diritto esclusivo e illimitato di produrre la Cubolux e la libertà di venderla all'estero, mentre l'altra(Luben Glass) avesse solo un diritto di esclusiva di vendita limitato al territorio italiano ( peraltro, con esclusione di tre importanti imprese vetrarie)»: in tal modo,essaistante muovealla sentenza un’argomentatacensura che è fondata sull’asserita violazione dell’art. 137 1 c.c., indebitamente trascurando i criteri di interpretazione soggettiva: come è noto, le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365-1371 c.c., posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola Sez.

I–RG 5880/2023 camera di consiglio 28.3.2025 che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico (Cass. 24 gennaio 2012, n. 925; Cass. 22 marzo 2010, n. 6852).Era dunque necessario che l’istante spiegasse, anzitutto, per quale ragione l’interpretazione da essa perorata fosse coerente coi canoni ermeneutici soggettivi: ciò che è invece mancato. In secondo luogo, la pr ospettata interpretazione in tant o giocherebbeun ruolo nel presente giudizio, in quanto la vendita di cui si dibatte fosse stata eseguita sul mercato estero: ma di questa eventualità la sentenza impugnata non parla e il ricorrente non ha dedotto di aver sollevato laquestione nel corso del giudizio di merito ; ebbene, ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 1 luglio 2024, n. 18018;

Cass.9 agosto 2018, n. 20694). Né la mancata precisazione del fatto che la vendita era avvenuta in Italia e bbe a determinare una violazion e della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.).Come è del tutto evidente,la deduzione priva di tale elemento circostanziale era comunque idonea a investire i Giudici di merito della decisione sul dedotto inadempimento all’obbligazione, il quale si basava, puramente e semplicemente, sul divieto , in capo a Luben Glass , di operare lo smontaggio del macchinario fornitole(cfr. ricorso per ca ssazione , pag. 5).

S e è vero che s i determina violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato nell'ipotesi in cui il giudice del merito sostituisca la causa petendi dedotta dall'attore con una Sez. I–RG 5880/2023 camera di consiglio 28.3.2025 differente, fondata su un fatto diverso da quello posto a fondamento della domanda (Cass. 6 aprile 2021, n. 9255 ) , una tale ipotesi qui certamente non ricorre, dal momento che il Tribunale e la Corte di appello hanno statuito su di una domanda basata sulla richiamata allegazione attoreae spettava al l’odierna ricorrente eccepire e provare i fatti impeditivi del dirittofatto valere da controparte. 4.

― Quarto e quinto motivo sono infondati . Secondo la ricorrente, la Corte di appello, nel ritenere cheLube n Glass avrebbe dovuto provare che l'intervento eseguito sul macchinario fornitole non avesse costituito una modificadello stesso, avrebbe violato gli artt. 1218 c.c. e 112 c.p.c., in quanto Arnmec non aveva mai allegato che l'interventoebbe a determinare una tale trasformazione . Aggiunge che era onere della controparte dimostrare che il vizio lamentato non esisteva. Il senso della decisione impugnata è che Luben Glassnon poteva intervenire sul macchi n ario con attività eccedente quella di mera manutenzionee che le fosse quindi precluso operarne lo smontaggio e sostituire componenti del lo stesso.

In tal senso , la decisione risulta pienamente coerente con la prospettazione di Arnmec, in quanto con l’opposizione a decreto ingiuntivo l’odierna controricorrente aveva imputato a Luben Glassdi aver «smontato un macchinario Cubolux di nuova generazione che le era stato consegnato, adducendo infondatamente la mancanza di pezzi che aveva sostituito ordinandoli a terzi; e quindi di avere compiuto un'attività di riparazione non autorizzata con sostituzionidi parti non necessarie» (così la sentenza impugnata, pagg. 18 s.; cfr. pure pag. 23della pronuncia, ove si spiega che nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Arnmec aveva imputato a Luben Glass di aver smontato la Cubolux sul presupposto che mancavano dei pezzi che erano poi stati ordinati a terzi, contestando al l'opposta che solo essa produttrice era a conoscenza della identità delle componenti del macchinario, del loro Sez.

I–RG 5880/2023 camera di consiglio 28.3.2025 dimensionamento e del loro posizionamento); che una tale operazione sia stata effettivamente posta in atto è poi confermat o dall’odierna ricorrente, vistoche a pag. 8 del ricorso è dichiarato: «Per eseguire una riparazione è necessario aprire il macchinario, verificare cosa non funzioni e, eventualmente, sostituire la parte ammalorata. Ciò ha fatto Luben Glass in relazione alla Cubolux 2013 10ST». E’ cons eguentemente escluso che sul punto la sentenza impugnata sia viziata per aver statuito su un inadempimento diverso da quello allegato.

Deve pure negarsi che la Corte di appello sia incorsa in una violazionedelle regole circa l’onere probatorio: in quanto obbligata , la ricorrente era tenuta a provare il proprio adempimento, e quindi che l’intervento da essa eseguito era consistito , come da essa dedotto, in una mera manutenzione ; come è noto, infatti, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento(per tutte:

Cass. 21 maggio 2019, n. 13685;Cass. 12 ottobre 2018, n. 25584). Pera l tro, come s i è detto, è stata la stessa odierna ricorrente a riconoscere, in questa sede, di aver operatola sostituzione di una componente del macchinario. 5. ― Il ricorso va quindi respinto. 6. ― Segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio del la soccombente Luben Glass. 7. ― La controricorrente ha domandato la condanna di Luben Glass ex art. 96 c.p.c. sul presupposto che la domanda di risoluzione non avrebbe alcuna utilità pratica per la ricorrente, stante l’intervenuta Sez.

I–RG 5880/2023 camera di consiglio 28.3.2025 cessazione del contratto. La deduzione, che , se fosse vera, determinerebbe, a ben vedere , l’inammissibilità del ricorso per cassazione, non merita condivisione: il rigetto della domanda risolutoria, che ha effetto retroattivo e che quindi operaa dispetto della sopravvenuta estinzione del rapporto per scadenza del termine, spiegherebbe effetto quanto meno con riguardo alla d isciplina delle spese processuali. Per risalente giurisprudenza di questa Corte, poi, l'interesse alla impugnazione deve consistere nella possibilità di conseguire un risultato giuridicamente apprezzabile, che puòriguardare anche la sola soccombenza nelle spese processuali (Cass. 18 marzo 1963, n. 672).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00, che liquida in euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei pre