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Ordinanza — n. 12771/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove distinct facts and incorrect entity classification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12771/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the request to reform the appellate court's decision regarding a municipal consortium's debt. The appellant argued the consortium was a non-economic public entity exempt from strict written contract requirements, while the appellee maintained it was an economic entity. The court rejected the appeal because the appellant failed to provide specific statutory evidence for its entity classification and did not demonstrate that the lower courts examined different decisive facts.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 348-ter c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to specify the relevant statutory provisions defining their legal status or fails to prove that the facts examined by the lower courts differ from those on which the appellate decision was based.

Parole chiave

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municipal consortium status economic vs non-economic entity written contract formality double conformity preclusion inadmissible cassation appeal azione di mantenimento inquinamento locale costo dell'inquinamento

Disposizioni normative citate

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Art. 16 and 17 of Royal Decree No. 2440 of November 18, 1923
Articles 55, 58, and 61 of D.P.R. No. 97 of February 27, 2003
Articles 1418 and 1421 of the Civil Code
Articles 181 and following of the Textbook on Local Entities
Article 2, second paragraph, of the Textbook on Local Entities
2, secondo comma, del predetto testo unico (cfr., in tema, Cass. 26 febbraio 2020, n.
Article 348-ter, fifth paragraph, of the Code of Civil Procedure
«doppia conforme» di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod.
Article 13, paragraph 1-quater, of the Textbook on Judicial Costs
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11 July 2006, n. 15661
Cass. 26 February 2020, n. 5130
Cass. 28 February 2023, n. 5947
Cass. 22 December 2016, n. 26774
Cass. 26 January 2022, n. 2268
Cass. 6 September 2019, n. 22397
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1308/2024R.G. proposto da Consorzio Centro Sportivo Meridionale – C omuni B acino SA/3 – Gestione Stralcio Ciclo Integrato Rifiuti, in persona del commissario liquidatore pro tempore , rappresentato e difeso dall' a vv. Marcello Fortunato -ricorrente - contro Consorzio per la Gestione dei Servizi della Provincia di Salerno s.r.l. C.G.S. Salerno s.r.l.), in persona del legale rapp resentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Giuseppa Padula -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 696 /20 2 3 , depositata il 26 maggio 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 5 aprile 202 5 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: Oggetto:consorzi enti locali -attività contrattuale -forma - il Consorzio Centro Sportivo Meridionale – Comuni Bacino SA/3 – Gestione Stralcio Ciclo Integrato Rifiuti proponericorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, depositata il 26 maggio 2023, di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza dellocale Tribunale che, pronunciandosi sull’opposizione al decreto con cui gli era stato ingiunto di pagare in favore del Consorzio per la Gestione dei Servizi della Provincia di Salerno s.r.l.la somma di euro 330.683,01, oltre interessi convenzionali, per corrispettivi relativi alla prestazione di servizi, loaveva condannata al pagamento della minor somma di euro 327.683,01; - la Corte di appello ha disatteso il gravame riten endo sussistente la sua competenza territoriale e procedibile la domanda di pagamento, contestata sul fondamento dell’esistenza del vincolo di indisponibilità delle somme ex art. 48 bis d.P.R. 2 9 settembre 1973, n. 602 , osservando che la stipula del contratto dedotto in giudizio periscritto non era richiesta a pena di nullità e confermando la debenza degli interessi ai sensi del d.lgs.9 ottobre 200 2 , n. 231; -il ricorso è affidato a tre motivi ; -resiste con controricorso il Consorzio per la Gestione dei Servizi della Provincia di Salerno s.r.l.; - il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo la ricorrent e de nuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440,e 55, 58 e 61, d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, per aver la sentenza impugnata ritenutoche il Consorzio appellante fosse un ente pubblico economico –e non già un ente pubblico non economico – e , in quanto tale, sottratto alla normativa sulla contabilità pubblica e , conseguentemente, alla disposizione che prevede la forma scritta quale requisito dei relativi contratti a pena di nullità; -il motivo è inammissibile; - la Corte di appello ha, sul punto, rilevato che l’odierno ricorrente costituisce, giusta le rilevanti disposizioni statutarie, un consorzio di comuni avente una « spiccata finalità economico - industriale » e, in quanto tale, rientrante « nell ’ambito dei consorzi di comuni che svolgono un’attività di tipo imprenditoriale, distaccate dall’organizzazione pubblicistica dei comuni che ne fanno parte, svolgendo un’attività economica con ampia libertà e autonomia patrimoniale», concludendo per la natura di ente pubblico economico e, conseguentemente, per la sottrazione del contratto dedotto in giudizio al requisito della forma scritta ad substantiam; -in proposito, va premesso che l'indagine rivolta a stabilire se un ente pubblico sia o meno economico deve essere compiuta tenendo presente la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi dell'ente medesimo, non rilevando, a tal fine, l'oggetto dell'attività stessa (cfr.

Cass., Sez. Un., 11 luglio 2006, n. 15661); -parte ricorrente omette di indicare le rilevanti norme statutarie, il cui esame è necessario per procedere alla riferita valutazione, né precisa se e in quale sede la relativa allegazione è stata effettuata, non consentendo a questa Corte di poter valutare la fondatezza della doglianza; - con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418 e 1421 cod. civ. e 181 e ss. t.u. enti loc., per aver la Corte di appello omesso di dichiarare la nullità del contratto dedotto in giudizio per assenza del relativo impegno di spesa; -il motivo è inammissibile; - la doglianza poggia sull’assunto che il consorzio ricorrente è un ente pubblico non economico e, in quanto tale, assoggettatoagli obblighi in materia di spesa previsti dal testo unico degli enti locali ai sensi dell’art. 2, secondo comma, del predetto testo unico (cfr., in tema, Cass. 26 febbraio 2020, n. 5130); - tale assunto, tuttavia, riceve smentita dalla Corte di appello con statuizione che ha resistito all’impugnazione formulata con il primo motivo; -con l’ultimo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione alla mancata considerazione della proposta eccezione di nullità del contratto; -il motivo è inammissibile; -si rileva che nella specie ricorre una ipotesi di cd.

«doppia conforme» di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., per cui è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello onde dimostrare che esse sono tra loro diverse e che, dunque, non trova applicazione la regola preclusiva della censura per omesso esame di fatti decisivi e controversi (cfr. Cass. 28 febbraio 2023, n. 5947; Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774); - parte ricorrente non ha assolto siffatto onere, per cui opera la preclusione all’esame della censura prospettata derivante dalla richiamata disposizione normativa; -in ogni caso, si evidenzia che l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio deve intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché è inammissibile la censura, investendo, come nel caso in esame, l’omessa considerazione di una questione giuridica, irritualmente estende il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr.

Cass. 26 gennaio 2022, n. 2268; Cass. 6 settembre 2019, n. 22397); - per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r