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Decreto — n. 12661/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 12661/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal against the liquidation of Ankorig S.R.L. extinguished following the plaintiff's formal withdrawal. The appellant, Ankorig S.R.L., voluntarily withdrew the appeal, while the appellee, the liquidation curator, accepted this withdrawal. The court ruled that the procedural requirements for withdrawal under Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code were met, necessitating the immediate termination of the proceedings without further substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, accepted by the appellee, results in the immediate extinction of the cassation proceedings without the need for a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal extinction of proceedings liquidation judicial Italian Civil Procedure Code condono delle spese procedurali desistenza dall'azione revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15111/2024 R.G. proposto da : ANKORIG S.R.L., elettivamente domiciliato in BERGAMO VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 64, presso lo studio dell’avvocato MELE LORENZO (MLELNZ71M23D643M) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CURATELA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI ANKORIG S.R.L., elettivamente domiciliato in BERGAMO VIA PARTIGIANI N. 4, presso lo studio dell’avvocato GRANELLI ANTONIO (GRNNTN57H24A794T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CALEGARI MARCO, CALEGARI MARMI E GRANITI DI CALEGARI MARCO, KA.BO.FER.

S.R.L., MARCEGAGLIA CARBON STEEL S.P.A. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.561/2024 depositata il 29/05/2024. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 12/