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Decreto — n. 12607/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12607/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12607/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27045/2024 R.G. proposto da : DANCIU IULIA GROSAN, rappresentata e difesa dall’avvocato GAGGIA MARCO (GGGMRC75A31H501A) unitamente all'avvocato ZUCCHERETTI GABRIELE (ZCCGRL81C26H501N) -ricorrente- contro MORETTI MARGHERITA, rappresentata e difesa dall’avvocata BARGIGLI SIMONA (BRGSMN72D41E256K) -controricorrente- avverso la SENTENZA n.6522/2024 pronunciata dalla CORTE D'APPELLO di ROMA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ, art. 133 d.p.r. 115/2002; Decreto — n. 12607/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo a favore dell’Erario dello Stato ai sensi dell’art. 133 d.p.r. 115/2002, essendo stata la controricorrente ammess a al patrocinio a spese dello Stato. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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accollo delle spese azione creditoria spese d'esecuzione anticipo delle spese estinzione del debito spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
art. 133 d.p.r. 115/2002
391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo a favore dell’Erario dello Stato ai sensi dell’art. 133 d.p.r. 115/2002, essendo stata la controricorrente ammess a al patrocinio a spese dello Stato.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27045/2024 R.G. proposto da : DANCIU IULIA GROSAN, rappresentata e difesa dall’avvocato GAGGIA MARCO (GGGMRC75A31H501A) unitamente all'avvocato ZUCCHERETTI GABRIELE (ZCCGRL81C26H501N) -ricorrente- contro MORETTI MARGHERITA, rappresentata e difesa dall’avvocata BARGIGLI SIMONA (BRGSMN72D41E256K) -controricorrente- avverso la SENTENZA n.6522/2024 pronunciata dalla CORTE D'APPELLO di ROMA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo a favore dell’Erario dello Stato ai sensi dell’art. 133 d.p.r. 115/2002, essendo stata la controricorrente ammess a al patrocinio a spese dello Stato. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Erario dello Stato, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 05