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Ordinanza — n. 12485/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against civil liability judgment for damages caused by fraudulent inducement to corporate board roles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12485/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Aldo Giani's appeal against the Rome Court of Appeal's confirmation of a lower court ruling dismissing his claim for damages. Giani alleged that Terra s.p.a. and its directors fraudulently induced him to accept a board position by falsely claiming they had purchased Telogic's capital and injected funds to clear debts, leading to the company's collapse. The court found the appeal unfounded, noting that Zurich Insurance's defense was not barred by prior default and that the first-instance court correctly applied the principle of recalcitrance regarding litigation costs. Consequently, the appeal was dismissed, and Giani was ordered to pay the opposing parties' litigation expenses.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The Court of Cassation dismisses an appeal where the appellant fails to demonstrate specific prejudice from procedural errors or where the lower court correctly applied the principle of recalcitrance regarding litigation costs.

Parole chiave

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fraudulent inducement corporate liability litigation costs principle of recalcitrance omitted pronouncement civil liability damages Cassation appeal responsabilità dell'amministratore

Disposizioni normative citate

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Art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.
in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo r.g.
art. 112 c.p
Nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
art. 1227 cod. civ
3 c.p.c.», deducendo che la Corte di appello avrebbe rilevato d’ufficio la sussistenza di una condotta asseritamente negligente del Giani, valutandola peraltro come idonea , ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., a determinare ex sel’evento dannoso.
art. 41 c.p
art. 2043 c.c
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3895 del 29/06/1985
Cass. n. 26372/14
Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020
Paolo Fraulini di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
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Testo completo

orso iscritto al n. 00388/2021R.G. proposto da: Giani Aldo, rappresentato e dife so d a ll’avv. Maddalena Ferraiuolo , giusta procurain calce al ricorso; - ricorrent e - Contro Terra s.p.a., in persona del l.r.p.t., Cerè Maria Grazia, Landi Sauro e Amadori Marzia, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Manzie Susanna Rizzieri, giusta procura in calce al contr oricorso ; -controricorrenti - Oggetto: s.p.a. 2043c.c. 2395 c.c. AC –7/05/2025 r.g. n. 00388/2021 Cons. est. Paolo Fraulini E contro Zurich Insurance PLC – Rappresentanza g e nerale per l’Italia, in persona del l.r.p.t., r appresenta ta e dife sa dall’avv.

Leonardo Giani, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - E nei confronti di Groupama Assicurazioni s.p.a. -intimata - avverso la sentenza della Co rte di appello di Roma n. 2479 /20 20 , pubblicata il 22maggio 2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 maggio 202 5 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. Aldo Giani ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, avverso la sentenza con cui l a Co rte di appello di Roma ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la domanda da lui proposta nei confronti di Terra s.p.a. (in prosieguo, breviter:

“Terra”), Sauro Landi - presiden te del c.d.a. e legale rappresentante della predetta Terra - Maria Grazia Cerè - componente del c.d.a. di Terra - e Marzia Amadori - avvocato di Telogic e socia di Terra - avente a oggetto il risarcimento del danno da lui patito per averlo tutti i predetti dolosamente indotto ad accettarela carica di amministratore unico della Telogic Italia s.r.l. (in prosieguo, breviter: “Telogic”), prospettandogli falsamente che Terra r.g. n. 00388/2021 Cons. est. Paolo Fraulini avrebbe acquistato l’intero capitale sociale di Telogic e immesso nelle casse sociali della stessa la somma di 1,5 milioni di euro, al fine di ripianare il debito che Telogic aveva con la società H3G s.p.a.; il mancato adempimento di Terra alle obbligazioni assunte, impegno peraltro cristallizzatonell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 l.f. omologato dal Tribunale di Monza, aveva determina to la risoluzione del medesimo concordato e il successivo fallimento di Telogic, in esito al quale Terra, per il tramite della sua socia e avvocato Amadori, induceva il Giani a sottoscrivere verbali del tutto inveritierie ometteva di consegnare la contabilità della società fallita al curatore, come invece falsamente affermato, cagionandodunque al Giani un ulteriore danno , patrimoniale e non patrimoniale , di cui complessivamente chiedeva il ristoro.

2. Terra, Sauro Landi , Maria Grazia Cerè e Marzia Amadori hanno resistito con unico controricorso; Zurich Insurance PLC - Rappresentanza g e nerale per l’Italia – a ssicuratore per la responsabilità civile della parte originariamente convenuta - ha resistitocon controricorso , mentre l’altro assicuratore evocato in lite, Groupama Ass.ni s.p.a., è rimastointimato.

3. La Corte di appello, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato:

a) che nessuna prova il Giani aveva fornito in ordine ai concreti atti che gli odierni controricorrenti avrebbero posto in essere per creare una situazione di inganno tale da concretizzare un dolo determinante nella volontà del predetto al fine di indurlo ad accettare la nomina ad amministratore unico di Telogic;

b) che , anche dal decreto di omologazione del concordato preventivo di Telogic, del cui omesso esame l’ appellante s i l a mentava , emergeva la grave ed esclusiva responsabilità dello stesso Giani nella determinazione degli aventi della cui dannosità il predetto si lamentava, consistita r.g. n. 00388/2021 Cons. est. Paolo Fraulini nell’avere sostanzialmente egli svolto una funzione di amministrazione puramente formale, limitata alla sostanziale ratifica delle decisioni assunte dai soci della controllante Terra , non avendo avuto cura nemmeno di entrare in possesso della contabilità della società ammin is t r ata , sicché il danno lamentato in causa era imputabile proprio ed esclusivamente allo stesso Giani;

c) che la mancata consegna della contabilità al curatore del fallimento Telogic non era imputabile all’avv. Amadori, come preteso dal Giani, ma a lui medesimo, siccome mai ne era entrato colpevolmente in possesso durante lo svolgimento della carica di amministratore ;

d) che dell’esborsoda parte del Giani della somma di euro 118,92, a titolo di spese per la proposizione del reclamo avverso la sentenza dichiarativad el fallimento d i Telogic , non poteva rispondere il Landi , giacché l’interesse a proporre il reclamo è innanzitutto della fallita e , per essa, del suo amministratore unico, del tutto a pres cindere dalle eventuali assicurazioni del Landi al Giani circa un eventuale obbligo di rimborso delle stesse da parte della controllante Terra ;

e) che la comparsa conclusionale di Zurich era del tutto ammissibile, siccome essa era parte del giudizio prima dell’interruzione del processo in appello e siccome, in ogni caso, la mancata revoca della contumacia determinatasi nella fase di riassunzione in appello non le avrebbe comunque precluso la facoltà di depositare ritualmente la comparsa conclusionale.

4. Il ricorrente, nonché i controricorrenti Terra s.p.a., Cerè Maria Grazia, Landi Sauro e Amadori Marzia hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. In via preliminare, va evidenziata l’irrilevanza in questa sede della riferita (nella memoria ex art. 380-bis1 cod. proc. civ.) sottoposizione della società Terra s.p.a. a liquidazione giudiziale, r.g. n. 00388/2021 Cons. est. Paolo Fraulini stante l’impulso officioso del giudizio di cassazione e la conseguente inapplicabilità in esso della disciplina dell’interruzione.

2. Il ricorso lamenta: a) « 1 ° motivo . Nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma , n. 4 c.p.c.», deducendo l’ omessa pronuncia sulla richiesta di accertamento della responsabilità risarcitoria d i Terra e dell’avv. Amadori, oggetto di censuracon il primo motivo di appello. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che, per come sopra riassunta, si individua nell’esclusione di qualsiasi rilevanza delle condotte ascritte agli originari convenuti, per essere invece emersaun’esclusiva responsabilità del Giani nella determinazione delle vicende (fallimento Telogic e sue conseguenze giuridiche ) dedottecome fonte del danno di cui si pretende il risarcimento .

Tale motivazione, escludendo in fatto, secondo peraltro l’apprezzamento conforme d el giudice di primo grado , la sussistenza e comunque la rilevanza causale delle condotte asseritamente poste in essere dagli originari convenuti nella determinazione del Giani ad assumere la carica di amministratore di Telogic e nell e successive modalità con cui il predetto ave v a svolto il compito gestorio, ha con ogni evidenza esclusola rilevanza causale delle condotte di tutti i convenuti ; di talché, l’omessa pronuncia di cui l a censura si lamenta con ogni evidenza non sussiste. b) « 2° m otivo.

Nullità della sentenza per vizio di motivazione: violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.», deducendo che la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla censura inerente r.g. n. 00388/2021 Cons. est. Paolo Fraulini all’erronea valutazione , sotto il profilo eziologico, effettuata dal primo giudice , delle condotte del Landi e del Cerè in relazione alla dolosacoartazione della propria volontà di accettare la carica gestoria. Il motivo è inammissibile, sia perché resta estrane o alla ratio decidendidella sentenza impugnata che, come detto, è nel senso dell’accertamento dell’ascrivibilità del nesso eziologico causativo del danno in via esclusiva allostesso ricorrente, sia per essere la motivazione apparente irritualmente denunciata mediante il raffronto con le risultanze processuali, invece che mediante l’intima non percepibilità della ratio decidendi e , da ultimo , siccome versato totalmente in fatto e teso a far compiere a questa Corte di sola legittimità una rivisitazione del materiale probatorio versato in atti, al fine di pervenire a una conclusione diversa da quella concordemente assunta da i giudic i del me r i to , non essendo in alcun modo lamenta ta né l a violazione dei criteri di valutazione astratta delle prove , né l’ omesso esame di fatti decisiviper il giudizio. c) « 3° m otivo.

Violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1227, 2° comma, c.c. 132, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.», deducendo che la Corte di appello avrebbe rilevato d’ufficio la sussistenza di una condotta asseritamente negligente del Giani, valutandola peraltro come idonea , ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., a determinare ex sel’evento dannoso. Il motivo è inammissibile . In primo luogo, va rilevato che, benché nella motivazione risulti menzionato il secondo comma dell’art. 1227 cod. civ., in realtà la motivazione della sentenza impugnata si basa sul l’applicazione del primo comma del predetto articolo che, in quanto eccezione in senso lato, è r.g. n. 00388/2021 Cons. est.

Paolo Fraulini rilevabile d’ufficio. Va aggiunto, sotto concorrente profilo, che l a ratio decidendi della sentenza impugnata si individua , come più volte rilevato,sull’accertata rilevanza esclusiva della condotta del Giani nella determinazione dei danni lamentatati (fallimento Telogic e sue conseguenze per l’ a mmi ni stratore); un accertamento che, con tutta evidenza, è stato compiuto dalla Corte territoriale per escludere la rilevanza causale delle condotte singolarmenteascritte agli originari convenuti , di talché in nessun caso tale attività può essere riguardata nell’alveo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, siccome un tale accertamento è stato evidentemente strumentale proprio al fine di escludere la fondatezza della domanda come introdotta e prospettata dallo stessoGiani. d) 4° m otivo.

Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2395 c.c. Violazionee/o falsa applicazione dell’art. 1227, 2° co., e dell’art. 41 c.p.», deducendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente attribuito efficienza causale autonoma alla condotta del Giani, omettendo di attribuire rilevanza ai fatti dedotti in giudi z io a dimostrazione della rilevanza ed esclusività delle condotte dei convenuti appellati in relazione alla determinazione del Giani ad accettare la carica nella prospettiva della garanzia del finanziamento promesso da Terra.

Il motivo è inammissibile , sia per le considerazioni svolte a commento del terzo motivo di ricorso , sia perché la censura è totalmenteversata in fatto, pretendendo da questa Corte di sola legittimità una rivisitazione del materiale probatorio versato in atti, al fine di pervenire a una conclusione diversa da quella r.g. n. 00388/2021 Cons. est. Paolo Fraulini concordemente assunta dai giudic i del me r i to e non essendo in alcun modo lamenta ta né l a violazione dei criteri di valutazione astratta delle prove , né l’ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, dovendo in ogni caso rilevarsi che la regola del “ più probabile che non”è regola di valutazione dell’onere probatorio, che nella specie non viene in rilievo , avendo il giudice del merito positivamente accertato le circostanze di fatto come sopra riassunte. e) « 5° m otivo.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c. Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1° comma, nn. 3 e 4, c.p.c.», deducendo che la Corte di appello non avrebbe apprezzato i fatti contestati all’avv. Amadori, segnatamente inerenti alla mancata consegna della contabilità di Telogic al curatore fallimentare e alla sottoscrizione di verbali assolutamente inveritieri, laddove nessuna responsabilità poteva essere ascritta al Giani, avendo Terra assunto l’obbligazione nei suoi confronti di tenere le scritture contabili della controllata Telogic.

Il motivo è inammissibile, sia perché non si confronta con la più volte ricordata ratio decidendi della sentenza impugnata che, nell’attribuire rilevanza esclusiva alla condotta del Giani nella causazione dei lamentati danni , ha escluso la sussistenza di alcun contributo causale di altri, tra cui l’avv. Amadori, sia perché pretende in questa sede una nuova e inammissibile rivalutazione d ei fatti in relazione alla condotta ascritta al medesimo avv. Amadori , su cui il giudice di secondo grado si è comunque espressamente pronunciato, confutando il relativo motivo di appello.r.g. n. 00388/2021 Cons. est.

Paolo Fraulini f) « 6° m otivo. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.», deducendo che la Corte di appello avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato , avendo introdotto in lite un nuovo elemento di fatto, ovvero l’interesse del Giani a promuovere in proprio il reclamo ex art. 18 l.f., mai prospettato dalle parti in causa. Il motivo non merita accoglimento, sia perché infondato , nella parte in cui omette di considerare che la ragione di infondatezza individuata era comunque rilevabile d’ufficio , sia perché inammissibile, siccome assume che l’ interesse ad agire sia un “elemento di fatto”, come tale appartenente all a disponibilità delle parti laddove, con ogni evidenza , esso è un istituto processuale che il giudice, salvo il formarsi del giudicato interno (nella specie mai dedotto), è tenuto ad accerta r e anche d’ufficio.

In ogni caso, la Corte di merito ha escluso che la prospettata ingerenza del Landi nella determinazione del Giani di proporre il reclamo sia stata provata, avendo attribuito al Giani stesso l’esclusiva paternità , correlata all’evidente interesse connesso alla carica rivestita nella fallita, a proporreil rimedio processuale. g) « 7° m otivo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 303, ultimo comma, e 293 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c. Nullità della sentenza per omessa pronuncia (sull’erronea liquidazione e condanna alle spese di lite) ex art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.

», deducendo che la Corte di appello avrebbe omesso di rilevare l’inammissibilità dell’attività defensionale svolta da Zurich nel giudizio di secondo grado, siccome dichiarata contumace in riassunzione; in ogni caso , la sentenza di appello sarebbe nulla r.g. n. 00388/2021 Cons. est. Paolo Fraulini per avere omesso di pronunciarsi sull’ erronea liquidazione delle spese di lite effettuatadal giudice di prime cure. Il motivo è infondato, sia perché la sentenza impugnata è corretta nella parte in cui afferma che l’omessa revoca della contumacia non preclude alla parte (nella specie Zurich) il compimentodegli atti processuali successivi alla riassunzione (ed anzi, proprio per tale motivo, si sottrae alla nullità: cfr.

Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3895 del 29/06/1985, in motivazione), sia perché contesta la regolazione d elle spese di lite effettuata in primo grado, che è chiaramente basat a sul l’applicazione del principio disoccombenza, dovendo si ricordare in proposito che i l giudice del merito è libero di regolarne la disciplina , con il solo limite (nella specie nemmeno dedotto) di non poter porre le stesse a carico della par t e totalmente vittoriosa . Sotto concorrente profilo, milita nel senso dell’ inammissibilità del motivo anche la considerazione che , posto che le spese di lite spettano fino all’interruzione del processo (Cass . n. 26372/14), ai fini dell’interesse ad impugnare non risulta specificatamente indicato che l’importo delle spese sarebbe stato diverso in mancanza della comparsa conclusionale e, inoltre , non risulta indicato neanche lo specifico pregiudizio derivato dalla denunciata violazione processuale, evidente essendo che la regolazione delle spese di appello è stata disposta in ossequio al principio di causalità.

2. Le spese di lite della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo r.g. n. 00388/2021 Cons. est. Paolo Fraulini di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M la Corte rigetta il ricorso e condanna Giani Aldo a rifondere a i controricorrenti l e spese della presente fase di legittimità, che liquida, quanto a Terra s.p.a. , Sauro Landi, Maria Grazia Cerè e Marzia Amadori, in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di leggee, quanto a Zurich Insurance PLC – Rappresentanza generale per l’Italia,in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma de