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Ordinanza — n. 12472/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses Vimeo's appeal against RTI due to parties settling the dispute and losing interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12472/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Vimeo's appeal against a lower court ruling because the parties subsequently reached a settlement agreement. Vimeo had challenged a decision by Reti Televisive Italiane, but both parties declared a transactional agreement to resolve the controversy. Consequently, the court found the litigation interest had vanished, rendering the appeal inadmissible without requiring additional fees.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115; When parties reach a settlement agreement during litigation, the subsequent loss of interest renders the appeal inadmissible and allows for mutual compensation of costs.

Parole chiave

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surrender of interest settlement agreement inadmissible appeal mutual cost compensation cessation of controversy diritto di diffondere gestione di diritti digitali prestazioni di intrattenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

Giurisprudenza citata

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Cass., SU, n. 8980/2018
Cass., SU, n. 19976 del 2024
Cass., SU, n. 19976 del 2024; Cass.
Cass. n. 30640 del 2024
19976 del 2024; Cass. n. 30640 del 2024;
Cass. n. 20697 del 2021
Cass. n. 20697 del 2021).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 856-2024r.g. proposto da: VIMEO.COM, INC.(già Vimeo, Inc. e, in precedenza, Vimeo LLC1), con sede in 330 W. 34th Street, New York, New York 10001, Stati Uniti d’America,in persona del legale rappresentante pro temporeJessica Tracy, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati Martina Lucenti, Lydia Mendola, Micael Montinari e Paolo Lazzarino, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Rasella n. 155, presso lo Studio legale Portolano Cavallo. - r icorrent e - contro RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A., con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8, in persona del suo procuratore speciale e legale rappresentante Avv.

Stefano Longhini, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli AvvocatiGiorgio Assumma, Fabio Lepri e Stefano Previti, con cui elettivamente domiciliata presso lo Studio Previti – Associazione Professionale in Roma, alla via Cicerone n. 60.- controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 6532/2023,della CORTE DI APPELLO di ROMA, pubblicatail giorno 12/10/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24/04/2025dal Consigliere dott. Eduardo Campese. RILEVATO CHE Vimeo.com, Inc. (già Vimeo, Inc. e, in precedenza, Vimeo LLC) ha proposto ricorso, affidato a dieci motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma del 12 ottobre 2023, n. 6532, cui ha resistito, con controricorso, Reti Televisive Italiane s.p.a.

CONSIDERATO CHE Nelle more della fissazione dell’odierna adunanza camerale, le parti hanno dichiarato di aver stipulato un accordo transattivo per definire la presente controversia. Pertanto, con istanza depositata il 18 luglio 2024, hanno chiesto, congiuntamente, dichiararsi la cessazione della materia del contendere ed il conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata a spese compensate (cfr., ex multis, Cass.,SU, n. 8980/2018). RITENUTO CHE La predetta dichiarazione delle parti circa l’avvenuta stipula di un accordo transattivo e la loro conseguente richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, elide l'efficacia della decisione impugnata e determina la sopravvenuta carenza d'interesse delle parti medesime alla definizione di questo giudizio, essendo accaduti, nel corso dello stesso, fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra loro e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell’interesse alla decisione dell’odierno ricorso.

Le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti, che ne hanno fatto congiunta e corrispondente richiesta.Vertendosi in ipotesi di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per imporre alla parte ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato (cfr. Cass., SU, n. 19976 del 2024; Cass. n. 30640 del 2024;

Cass. n. 20697 del 2021). P.Q.M La Corteinammissibile l’odierno ricorso di Vimeo.com, Inc. (già Vimeo, Inc. e, in precedenza, Vimeo LLC) per sopravvenuta carenza di interesse e compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civil