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Ordinanza — n. 12438/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against detention measures when underlying expulsion order lacks enforceability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12438/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Ilao Manolo's appeal against a Milan Peace Judge's refusal to revoke alternative detention measures. The applicant argued that the judge failed to verify the enforceability of the underlying expulsion order, which had been suspended by a prefectural decree. The court ruled that such measures are illegal if the prerequisite expulsion order lacks enforceability, thereby annulling the detention order and ordering state-funded legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 1 bis, d.lgs. 286/1998; Art. 15, comma 2, Direttiva 2008/115/CE: Alternative detention measures applied for expulsion are illegal if the underlying expulsion order lacks enforceability, requiring the judge to verify this condition before validating the measures.

Parole chiave

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alternative detention measures expulsion order enforceability suspension of execution immigration detention review Cassation annulment ritiro della domanda di revisione rinvio del dibattimento ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 1 bis, d.lgs. 286/1998
3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione art. 14, comma 1 bis, d.lgs. 286/1998 e dell’art.
Art. 15, comma 2, Direttiva 2008/115/CE
286/1998 e dell’art. 15, comma 2, Direttiva 2008/115/CE, per avere il Giudice di Pace di Milano omesso di prendere in considerazione gli effetti del decreto di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di espulsione, adottato ai sensi dell’art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 142 del d.P.R. n. 115/2002
Poich́ la parte ricorrente ̀ ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 142 del d.P.R. n. 115/2002, deve ritenersi (in conformitàa quanto gi à sancito, ex aliis , da Cass.
Art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Cass. 11441 del 2014
Cass. 21429 del 2016
Cass. 24227/2023
Italian court dismisses asylum claim where applicant failed to prove well-founded fear of persecution in Italy.
Cass. n. 7749 del 2023
115/2002, deve ritenersi (in conformitàa quanto gi à sancito, ex aliis , da Cass. n. 7749 del 2023 e Cass.
Cass. n. 13113 del 2023
Cass. n. 11028 del 2009
Cass. n. 11028 del 2009 e Cass.
Cass. n. 23007 del 2010
11028 del 2009 e Cass. n. 23007 del 2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art.
Cass. n. 18583 del 2012
Cass. n. 18583 del 2012; Cass.
Cass. n. 22882 del 2018
18583 del 2012; Cass. n. 22882 del 2018; Cass.
Cass. n. 30876 del 2018
22882 del 2018; Cass. n. 30876 del 2018; Cass.
Cass. n. 19299 del 2021
30876 del 2018; Cass. n. 19299 del 2021, nonch́ Cass., SU, n.
Cass., SU, n. 24413 del 2021
19299 del 2021, nonch́ Cass., SU, n. 24413 del 2021).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8569/2024 R.G. proposto da : ILAO MANOLO, rappresentato e difeso da ll’avvocato LAPENNA DAVIDE (LPNDVD78R28D940I) , -ricorrente- contro QUESTURA DI MILANO, MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lirappresenta e difende , -resistente- avverso PROVVEDIMENTO di GIUDICE DI PACE MILANO nel proc.to n.55503/2023 depositat o i l 02/03/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.

FATTI DI CAUSA Il Giudice di Pace di Milano, con decreto del 2-3/3/2024, ha respinto la richiesta di Ilao Manolo, cittadino filippino, di riesame della convalida del provvedimento di applicazione delle misure alternative al trattenimento, applicate dalla Questura di Milano, ex art.14 d.lgs. 286/1998. Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 5/3/2024, Ilao Manolo propone ricorso per cassazione, notificato il 10/4/2024, affidato a unico motivo, nei confronti della Questura di Milano e del Ministero dell’Interno (che dichiarano di costituirsi ai soli fini di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, ex art.360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione art. 14, comma 1 bis, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 15, comma 2, Direttiva 2008/115/CE, per avere il Giudice di Pace di Milano omesso di prendere in considerazione gli effetti del decreto di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di espulsione, adottato ai sensi dell’art. 15 della Direttiva 2008/115/CE e, in violazione dell’art. 14, comma 1 bis, d-lgs. 286/1998, e ritenuto la mera esistenza di un provvedimento di espulsione sufficiente per l’applicazione delle misure alternative al trattenimento.

Il ricorrente spiega che, in data 5/12/2023, era stato emesso dal Prefetto di Milano un decreto di espulsione e il Questore di Milano, a fronte dell’impossibilità di eseguire nell’immediatezza il rimpatrio e della non convalida del trattenimento presso CPR, deciso dal Giudice di Pace il 6/12/223, con applicazione di misure alternative al trattenimento, aveva disposto ordinato in particolare la «consegna del passaporto o di altro documento equipollente» e l’«obbligo di presentazione presso Ufficio Immigrazione di Milano - 3 sezione – via Montebello 26 nei giorni di martedì dalle ore 08.00 alle ore 10.00».

Impugnato tempestivamente il decreto prefettizio, l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato era stata accolta con decreto del 27/12/2023 (con il quale si fissava per l’esame dell’impugnazione l’8/4/2024), e il ricorrente aveva avanzato, il 10/1/2024, al Giudice di Pace istanza di riesame del provvedimento del 6/12/2023 di applicazione di misure alternative al trattenimento, in quanto si trattava di misure esecutive di un provvedimento, l’espulsione, la cui efficacia esecutiva era stata sospesa.

2. La censura è fondata. Questa Corte (Cass. 27692/2018; conf. Cass. 29666/2020) ha chiarito che « In sede di convalida delle misure di cui all'art. 14, comma 1 bis, del d. lgs. n. 286 del 1998, strumentali, al pari della misura del trattenimento, all'allontanamento ed al rimpatrio coattivo del cittadino straniero, il giudice deve verificare che il provvedimento espulsivo che ne costituisce il presupposto sia dotato di efficacia esecutiva, dovendo, in mancanza, dichiararne l'illegittimità, senza che possa attribuirsi alcun rilievo alla mera sussistenza di esigenze di pubblica sicurezza, atteso che per la tutela di tali esigenze l'ordinamento ha predisposto le misure di prevenzione, che, pur potendo avere un contenuto analogo alle misure alternative al trattenimento ed essendo astrattamente compatibili con l'espulsione amministrativa, possono tuttavia essere disposte esclusivamente dal giudice penale, all'esito dell'apposito procedimento ed in presenza degli specifici requisiti di cui all'art. 1 del d. lgs. n. 159 del 2011» (in applicazione del predetto principio, in riforma della decisione di merito, si è dichiarata la nullità del provvedimento del Questore che - a fronte dell'intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di espulsione richiesta all'Italia dalla Corte Edu quale misura provvisoria ex art. 39 del regolamento, in virtù del principio del "non refoulement" - aveva revocato la misura del trattenimento disposta in esecuzione dell'espulsione, ma, ritenendo sussistenti esigenze primarie di pubblica sicurezza, aveva disposto l'applicazione delle misure alternative).

In motivazione, si è chiarito che, pur non trattandosi di privazione integrale della libertà personale, le misure, poste a carico del ricorrente, costituivano una restrizione di essa sotto il profilo della libertà di movimento e circolazione interna e la convalida di esse, da parte dell'autorità giurisdizionale, richiedeva il preventivo accertamento dell'esistenza di un provvedimento di espulsione dotato di efficacia esecutiva, richiamandosi la giurisprudenza di questa Corte che «con orientamento del tutto costante, ha ritenuto l'illegittimit̀ di misure esecutive dell'espulsione quando l'efficacia del provvedimento presupposto fosse sospesa (Cass.11441 del 2014; 21429 del 2016)».

Il Giudice di Pace, investito di riesame della convalida del provvedimento di applicazione delle misure alternative al trattenimento, avrebbe dovuto verificare ed accertare l’efficacia esecutiva del provvedimento di espulsione (che il Questore di Milano aveva inteso eseguire con l’applicazione delle misure previste dall’art.14, comma 1 bis, d.lgs. 286/1998), la cui manifesta illegittimità o sospensione impone al giudice di dichiarare l'illegittimità delle misure applicate e quindi di negare la convalida richiesta o di disporne la revoca (Cass. 24227/2023).

3. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il ricorso e va cassato il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendo il merito, va annullato il provvedimento di applicazione delle misure alternative al trattenimento. Poich́ la parte ricorrente ̀ ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 142 del d.P.R. n. 115/2002, deve ritenersi (in conformitàa quanto gi à sancito, ex aliis , da Cass. n. 7749 del 2023 e Cass. n. 13113 del 2023) che, in un giudizio in cui ̀ parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi ̀ luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e pì precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr.

Cass. n. 11028 del 2009 e Cass. n. 23007 del 2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non pù , infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. n. 18583 del 2012; Cass. n. 22882 del 2018; Cass. n. 30876 del 2018; Cass. n. 19299 del 2021, nonch́ Cass., SU, n. 24413 del 2021). Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, dovranno essere liquidate dal Giudice di Pace di Milano.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, a