Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 12411/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to improper notification to the State Attorney's Office instead of the Prefecture.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12411/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal against the expulsion decree because it was improperly notified to the State Attorney's Office rather than the Prefecture of Reggio Calabria. The applicant argued for family life rights, but the procedural defect rendered the filing invalid. Consequently, the case was remanded for the applicant to correct the notification within 40 days.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 291 c.p.c.; Art. 360 c.p.c. n. 3: A cassation appeal against an expulsion decree must be notified to the authority that issued the decree; notification to the State Attorney's Office without prior representation is null and subject to renewal.

Parole chiave

Generato dall'IA
expulsion appeal improper notification State Attorney Office cassation procedure remand for renewal misura di allontanamento nel diritto degli stranieri sospensione dell'allontanamento permesso di dimora scaduto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 291 c.p.c.
Art. 360 c.p.c. n. 3
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorrente lamenta, con unico motivo, ex art. 360 c.p.c. n. 3 , la violazione dell'art.
Art. 19 comma 1 d.lgs 286/1998
3 , la violazione dell'art. 19 comma 1 d.lgs 286/1998 e dell'art.
Art. 8 CEDU
19 comma 1 d.lgs 286/1998 e dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare.
art. 360 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorrente lamenta, con unico motivo, ex art. 360 c.p.c.
art. 291 cod. proc. civ
art. 291 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 118/2000
Cass. 118/2000: « Il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio d'opposizione al decreto prefettizio d'espulsione dello straniero, deve essere proposto (in analogia con il modello procedimentale delineato, in tema di sanzioni amministrative, dall'art.
Cass. 28848/2005
Cass. 12665/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6937/2024 R.G. proposto da : BEN YAHYA KHALID, rappresentato e difeso dall’avvocato NUCARA FRANCESCO (NCRFNC72H16H224C) , -ricorrente- contro PREFETTO DI REGGIO CALABRIA, -intimato- avverso DECRETO di GIUDICE DI PACE REGGIO CALABRIA nel proc.ton. 381/2024 depositata o i l 09/02/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CAUSA Il Giudice di Pace, con sentenza pubblicata il 7/2/2024, ha respinto l’opposizione di Ben Yahya Khalid, cittadino marocchino, avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale disposto e notificato allo straniero in data 27/12/2023 e del correlato decreto del Questore di Reggio Calabria.

In particolare, il giudice ha premesso che il controllo dell’autorità giudiziaria al riguardo è limitato alla verifica dei requisiti di legge del provvedimento prefettizio al momento della sua emissione, senza margini di discrezionalità o considerazioni umanitarie, e sostenuto che nella specie si era verificato il presupposto di legge (art.12, comma b e c, TUI), in quanto, con provvedimento del 2/10/2020, notificato allo straniero il 31/5/2023, il Questore di Reggio Calabria aveva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno, cosicché il ricorrente si era trattenuto nel territorio italiano senza giustificato motivo; gli altri motivi di doglianza, «peraltro, infondati ala luce di quanto sin qui argomentato, restano assorbiti».

L’amministrazione era comparsa in udienza con propri funzionari «senza patrocinio legale». Avverso la suddetta pronuncia, comunicata l’8/2/2024 (comunicazione di cancelleria in atti), Ben Yahya Khalid propone ricorso per cassazione, notificato il 26/3/2024, affidato a unico motivo, nei confronti della Prefettura di Reggio Calabria (notifica eseguita presso l’Avvocatura Generale dello Stato), che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorrente lamenta, con unico motivo, ex art. 360 c.p.c. n. 3 , la violazione dell'art. 19 comma 1 d.lgs 286/1998 e dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Si deduce che il d.l. n. 20/2023 ha soppresso l’esplicitazione dei criteri di accertamento del diritto al rispetto della vita privata e familiare, ma non ha certamente abrogato l’art. 8 Cedu e, pertanto, se ̀ vero questo, e se ̀ vero che i criteri di accertamento sono esattamente quelli frutto della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, non potrà pi ̀ essere applicato il paradigma della comparazione, ń rigida n ́ mobile, ma dovr à comunque essere effettuato (almeno) il bilanciamento tra quei criteri e le esigenze dello Stato indicate nella norma convenzionale.

Il ricorrente ha fatto ingresso in Italia in maniera regolare, tredici anni fa, è perfettamente inserito nel territorio italiano tanto che è in grado di esibire anche l'ultimo contratto di locazione, mentre il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno è dovuto esclusivamente a ragioni burocratiche, in quanto il rapporto di lavoro a tempo determinato «con data inizio 15.02.2023 e data fine 15.03.2023 con al qualifica di operatore socio assistenziale, prorogata poi sino al 15.05.2023», era stato ritenuto non sufficiente in considerazione del reddito percepito.

2. Preliminarmente, va disposto il rinnovo della notifica del ricorso alla Prefettura di Reggio Calabria, in proprio (cfr. Cass. 118/2000: « Il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio d'opposizione al decreto prefettizio d'espulsione dello straniero, deve essere proposto (in analogia con il modello procedimentale delineato, in tema di sanzioni amministrative, dall'art. 23 della n. 689 del 1981) a pena d'inammissibilità nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e deve essere notificato presso di essa, salvo che nella precedente fase di merito il patrocinio non sia stato assunto dall'Avvocatura dello Stato.

Ne consegue che, nel caso in cui il ricorso sia stato correttamente indirizzato al Prefetto ma la notificazione sia stata effettuata presso l'Avvocatura, benché questa nella precedente fase di merito non abbia assunto la difesa, tale notificazione è da ritenersi nulla (non inesistente) e, come tale, rinnovabile, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., presso l'ufficio del Prefetto intimato»; conf. Cass. 28848/2005; Cass. 12665/2019:«Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso di essa, sicché, nel caso in cui detto ricorso sia notificato all'Avvocatura dello Stato senza che, nella precedente fase di merito, quest'ultima abbia assunto il patrocinio dell'ufficio del prefetto, la notificazione è da ritenersi nulla e, peraltro, rinnovabile, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.»).

Nella specie, il ricorso per cassazione è stato notificato al Prefetto presso l’Avvocatura Generale dello Stato e la parte intimata non si è costituita ritualmente (essendo stata depositata solo una dichiarazione ai fini della partecipazione all’eventuale udienza pubblica di discussione). Va quindi disposto il rinvio della causa a N.R. affinché la parte ricorrente provveda al rinnovo della notifica del ricorso nel termine assegnato come da dispositivo. P.Q.M La Corte rinvia la causa a N.R. ordinando il rinnovo della notifica del ricorso alla Prefettura di Reggio Calabria nel termine di 40 giorni d