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Ordinanza — n. 12395/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against judicial liquidation decree regarding fraudulent mortgage guarantee operations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12395/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by DoNext SPA against a judicial liquidation decree concerning the assets of Massimo Mezzaroma. The lower court confirmed that liquidators could successfully invoke a revocatory action against a mortgage guarantee deemed fraudulent, as it was used to secure a prior unsecured debt through a nominal loan. The supreme court upheld this decision, ruling that such operations constitute indirect negotiations where the loan serves merely to extinguish an existing obligation while creating a new security interest.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 6, L. 3/2012; Art. 2901 c.c.: A loan granted to secure a pre-existing unsecured debt constitutes a fraudulent act revocable by liquidators if the funds were not effectively disbursed to the borrower but rather used to extinguish the prior obligation.

Parole chiave

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judicial liquidation revocatory action fraudulent mortgage indirect negotiation sovraindebitamento pre-existing debt security interest legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 6, L. 3/2012
FATTI DI CAUSA 1.– C on il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Roma ha rigettato il motivo di reclamo ex art. 10, comma 6, legge n.
Art. 2901 c.c.
14-octies l.cit.), l'eccezione revocatoria ex art. 2901 c.c. , nonostante si tratti di norma speciale insuscettibile di interpretazione analogica e sebbene il legislatore, laddove ha voluto, ha richiamato espressamente le norme fallimentar i , ad esempio prevedendo nell’art.
Art. 111 comma 7 Cost.
Art. 380-bis1 c.p.c.
Il P.M., in persona del Sostituto procuratore generale dott.ssa Anna Maria Soldi, ha depositato conclusioni scritte ex art. 380 - bis1 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 2901 c.c
14-octies l.cit.), l'eccezione revocatoria ex art. 2901 c.c.
art. 111 comma 7 Cost
artt. 2901 c.c
art. 360 - bis c.p
4.1.– Il motivo è inammissibile , anche ex art. 360 - bis c.p.c.
art. 474 cod. proc. civ
mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo»(Cass.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

8/04/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18894/2022 R.G. proposto da : DoNext SPA(già Italfondiario SPA) , quale mandataria di SIENA NPL 2018 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA ANTONIO BOSIO 2, presso lo studio dell’avvocato LUCONI MASSIMO (LCNMSM64P09I921G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE EX L. 3/2012 DEL PATRIMONIO DEL SOVRAINDEBITATO MEZZAROMA MASSIMO , in persona dei Liquidatori, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 20, presso lo studio dell’avvocato IANNETTI GIANLUIGI (NNTGLG66H04H501A) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n. 1699 /202 2 depositat o i l 20/06/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere PAOLA VELLA.

FATTI DI CAUSA 1.– C on il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Roma ha rigettato il motivo di reclamo ex art. 10, comma 6, legge n. 3 del 2012 proposto da Italfondiario s.p.a., in nome e per conto di Siena NPL 2018 s.r.l.(cessionaria del credito originariamente vantato da Banca MPS s.p.a.), contro il decreto del 22.6.2021 con cui il giudice delegato alla procedura di liquidazione dei beni del sovraindebitato Massimo Mezzaroma, a seguito delle osservazioni ex art. 14-octies l. n. 3/2012 mosse dalla banca al progetto di stato passivo dei liquidatori,aveva (tra l’altro) ammesso in via chirografaria il credito di € 3.067.525,53 derivante da l mancato rimborso delle rate di mutuo di mutuo ipotecario dell'08/08/2013. 1.1.

– In particolare, il tribunale ha confermato sia la legittimazione dei liquidatori giudiziali a proporre l'eccezione revocatoria della garanzia ipotecaria ex art. 2901 c.c., sia la fondatezza di tale eccezione , in ragione della ritenuta natura fraudolenta dell'operazione, consistita nell'utilizzo strumentale e contra legem del mutuo fondiario per munire di prelazione ipotecaria un pregresso credito chirografario vantato d a lla stessa banca nei confronti di A.C. Siena S.p.A. , del cui Consiglio di amministrazione era presidente lo stesso Mezzaroma. 1.2.– Avverso detta decisione DoNext s.p.a. ( già Italfondiario s.p.a.), sempre in nome e per conto di Siena NPL 2018 s.r.l., ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, cui ha resistito con controricorso la liquidatela della procedura di sovraindebitamento. 1.3.

– Entrambe le parti hanno depositato memorie. Il P.M., in persona del Sostituto procuratore generale dott.ssa Anna Maria Soldi, ha depositato conclusioni scritte ex art. 380 - bis1 c.p.c. chiedendo la trattazione del ricorso in pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. – P reliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorsostraordinario ex art. 111 comma 7 Cost., poiché ricorrono sicuramente i requisiti di decisorietà e definitivtà del provvedimento impugnato, che - attraverso un procedimento di carattere contenzioso - incide su diritti soggettivi ( in generale, Cass.

Sez. U, 24068/2019, 32359/2018, 27073/2016 ; in tema di sovraindebitamento Cass. 22797/2023, 30259/2024, 11448/2025). 3. – Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 95 l.fall., 14-decies l. n. 3/2012 e 14 prel., per avere il tribunale err ato nel riten ere applicabile analogicamente l'art. 95 , comma 1, ult. per iodo l.f all . alla procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dalla l. n. 3/2012 , con conseguente legittimazione dei liquidatori a proporre in via "incidentale", nell'ambito del sub-procedimento di formazione del passivo (art. 14-octies l.cit.), l'eccezione revocatoria ex art. 2901 c.c. , nonostante si tratti di norma speciale insuscettibile di interpretazione analogica e sebbene il legislatore, laddove ha voluto, ha richiamato espressamente le norme fallimentar i , ad esempio prevedendo nell’art. 14 - decies comma 2 l. 3/2012 (introdotto con d.l. 137/2020 conv. con mod. dalla l. 176/2020) solo l’esercizio delle azioni, previa autorizzazione del giudice. 3.1.

– Il motivo è infondato. 3.2. – La procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato di cui agli artt. 14-ter e s., l. n. 3 del 2012 (e successive modifiche) ha indubbiamente una connotazione concorsuale, come si evince, in primis, dal contenuto e dagli effetti del decreto di apertura della liquidazione ex art. 14-quinquies l.c i t., che a norma del comma 3 «deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento». La legge contempla espressamente il deposito di domande di partecipazione al passivo (art. 14 - septies) e un apposito procedimento di formazione del lo stesso , consegnato in prima battuta al liquidatore, che predispone un progetto di stato passivo e, in assenza di osservazioni dei creditori interessati , lo approva – ovvero , recependole, lo modifica – mentre , in caso di contestazioni non superabili, rimette al giudice la definitiva formazione del passivo(art. 14- opties).

E' altresì pacifico che il liquidatore ha il potere di esercitare o proseguire, su autorizzazione del giudice, ogni azione prevista dalla legge per recuperare beni e crediti del sovraindebitato , nonché «le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile», ai sensi dell’art. 14 - decies , come integrato dal d.l. 137/2020, convertito con mod. dalla l. 176/2020, le cui disposizioni sono espressamente dichiarate applicabil i anche alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore, come quella in esame. 3.3.

– Ora, la ritenuta legittimazione del liquidatore a far valere in via di eccezione ciò che pacificamente può far valere in via di azione è frutto non tanto di un’applicazione analogica dell’art. 95, comma 1, ult. periodo l.fall., quanto (e già) del principio generale per cui ciò che si può far valere in via di azione si può far valere, a maggior ragione, in via di eccezione, quand’anche la relativa azione si sia prescritta (cfr.,da ultimo, Cass. 20/2025). La stessa disposizione dell’art. 95 l.fall. non integra una norma di carattere eccezionale – tant o che anche prima della sua introduzionenella legge fallimentare si ammetteva la possibilità di far valere la cd. revocatoria per le vie brevi, al fine di escludere dal passivo un credito – ma una trasposizione normativa del principio quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum (Cass. 9136/2020).

Viene conseguentemente affermato il seguente principio di diritto: “In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, di cui agli artt. 14-ter e s. della legge n. 3 del 2012 (e successive modifiche e integrazioni), e nell’ambito del sub - procedimento di formazione del passivo disciplinato dall’art. 14 - octies, il liquidatore può sollevare in via incidentale l’eccezione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., in applicazione del principio generale temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum, posto che ai sensi dell’art. 14-decies, comma 2, l. n. 3/2012 – introdotto dal d.l. 137/2020, conv. con mod. dalla l. 176/2020, applicabile anche alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore – il liquidatore ha il potere di esercitare o proseguire, su autorizzazione del giudice, le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”. 4.

– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 2901 c.c., 2809 c.c., 38 e 39 TUB, 95 l.fall., 113, 115 e 116 c.p.c., per avere il collegio ritenuto sussistenti i requisiti dell'actio pauliana, con conseguente revoca e d inefficacia delle ipoteche concesse dal debitore a garanzia del contratto di mutuo dell'08/08/2013, nonostante l’effettiva destinazione delle somme mutuate debba essere considerata irrilevante a i fini del riconoscimento della prelazione ipotecaria in sede concorsuale. Inoltre, l’ammissionedel credito al chirografo farebbe venir meno il presupposto dell’inopponibilità del mutuo alla massa fallimentare, necessario ai fini della revocatoria ordinaria dell’atto di costituzione dell’ipoteca, che beneficia del consolidamento breve ex art. 39 TUB.

Infine, non sarebbero stati accertati i presupposti della preesistenza delle ragioni creditoriee del mutamento quantitativo o qualitativo del patrimonio del debitore per effetto dell’atto revocato. 4.1.– Il motivo è inammissibile , anche ex art. 360 - bis c.p.c. 4.2.– Occorre innanzitutto premettere , sul tema adombrato del cd. “mutuo di scopo”, che non è qui in questione la validità, bensì solo l’efficacia, del contratto di mutuo ipotecario, con conseguente irrilevanza della recente decisione delle Sezioni unite di questa Corte per cui «il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.

Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (cd. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo»(Cass. Sez. U, 5841/2025). 4.3. –In secondo luogo, il beneficio del consolidamento breve dell'ipoteca, ex art. 39 TUB , non riguarda la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. (Cass. 86/2022) , qui in discussione, bensì la revocatoria fallimentare (nel senso che le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate alla revocatoria di cui all'art. 166 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e prima dell’art.67 l.fall., quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento). 4.4.

– È poi pacifico che l'ammissione al passivo del credito su mutuo al chirografo non osta alla revocatoria dell'operazione del negozio indiretto volto, per un verso , ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e, per altro verso , a costituire una garanzia per il debito preesistente (Cass. 3817/2025, 20/2025, 4694/2021, 3955/2016). Come ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, infatti, nelle fattispecie di cd. eterovestizione fondiaria, e cioè di mutuo ipotecario stipulato a copertura di una pregressa esposizione debitoria chirografaria, il credito viene generalmente ammesso al chirografo, attesa l’effettiva erogazione della somma e la revocabilità dell a sola ipoteca (Cass. 30327/2025), la cui costituzione assume (salvo risulti il contrario, con la previsione di un corrispettivo a carico del creditore) la natura di atto a titolo gratuito, come accade appunto quando la stipulazione di un contratto di mutuo, con la contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario, non risulti in realtà destinata a procurare a quest'ultimo l'effettiva disponibilità delle relative somme, essendo piuttosto destinata a costituire un diritto di prelazione a garanzia del pagamento di una preesistente esposizione debitoria, non assistita da garanzia reale, che gravava sullo stesso nei confronti del mutuante (Cass. 20/2025). 4.5.

– Costituisce insomma diritto vivente il principio per cui una simile operazione non integra necessariamente né la fattispecie della simulazione del mutuo (volta a dissimulare la concessione di una garanzia per il debito preesistente), né quella della novazione (consistente nella sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito), potendosi invece configurare - come accennato – alla stregua di un procedimento negoziale indiretto ; in esso, l'importo pattuito viene effettivamente erogato ed utilizzato per l'estinzione del precedente debito chirografario; ne consegue che l'intera operazione è impugnabile per revocatoria, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta per un verso ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e per altro verso a costituire una garanzia per il debito preesistente, dovendosi ravvisare il vantaggio conseguito dalla banca non già nella stipulazione del mutuo fondiario in sé, ma nell'impiego dello stesso come mezzo per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso (Cass. 3817/2025, che richiama espressamente Cass.4694/2021, 19746/2018, 4202/2018 e 3955/2016). 4.6.

–Quanto ai presupposti dell’azione revocatoria ordinaria, la contestazione verte nel merito di accertamenti non sindacabili in questa sede perché riservati ai giudici del reclamo, i quali hanno comunque dato atto della preesistenza di un credito ipotecario di 1,6 milioni di euro(senza che risulti dirimente trattarsi di ulteriore credito della Banca MPS) e menziona t o c rediti erariali privilegiati per 2,6 milioni di euro (almeno parte dei quali ragionevolmente assunti come preesistenti ), a fronte di un evidente depauperamento per la totale gratuità dell’atto dispositivo compiuto. 5.

– S egue la condanna alle spese . Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo u