Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of proper remedy and final judgment bar.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's findings on fact and law were not subject to review via this procedure. The appellant argued that a prior judgment in Rome barred his claim, but the court noted he had already exhausted remedies by filing an opposition to the creditors' list which resulted in a final extinction decree. Consequently, the court held that the correct path for challenging the liquidator's communication was a late claim, not a cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.; Art. 26 l.fall.: The appeal to the Court of Cassation is inadmissible when the alleged violation concerns a finding of fact or a lack of motivation, or when the proper remedy for invalidity of a communication is a late claim rather than a cassation appeal.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 791/2024 R.G. proposto da: Pugliese Pasquale, elettivamente domiciliato in Napoli Via Toledo 256, presso lo studio dell’avvocato Parlato Paolo (PRLPLA64E07F839G) che lo rappresenta e difende, ricorrente- contro Fondo di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso denominato "Gamma Skye" i n l iquid azione ex art. 57 comma 6 bis d.lvo 58/1998, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Due Macelli 66, presso lo studio dell’avvocato Lanzi Alessandro (LNZLSN73P25A515L) che lo rappresenta e difende, controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 9751/2023 depositato il 04/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 Con ricorso ex art. 87 d.lvo 385/1993 (di seguito TUB), depositato in data 28/4/2021, Pasquale Pugliese, in proprio e nell’interesse della T.N.C. – The New Century srl, chiedeva, in principalità, che fosse ammesso allo stato passivo della liquidazione, ex art. 57, commi 3 bis e 4, d.lvo 58/1998 (di seguito TUF) del Fondo di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso denominato "Gamma Skye" (breviter “Procedura” o “Fondo”) , dichiarata con sentenza del Tribunale di Milano del 13/2/2015, il credito per l’importo di € 4.462.486,00 o, in via subordinata, il credito per il minor importo di € 2.231.243,00;in via ulteriormente subordinata chiedeva di «accertare e dichiarare l’indebito arricchimento di e/o l’arricchimento senza causa del Fondo Gamma Skye e per l’effetto ammettere il sig.
Pasquale Pugliese a concorrere al passivo dei creditori ammessi per l’importo di Euro 2.231.243,00». 1.1 Il credito derivava, secondo quanto allegato dal Pugliese, dall'inadempimento del contratto preliminare di compravendita con il quale il Fondo aveva promesso di vendere al Pugliese, che aveva promesso di acquistare per sé o per persona da nominare, l'intero complesso denominato ex Interfan posto in Napoli alla Via Argine a Granilli n. 88. 1.2 In particolare il ricorrente assumeva che la mancata stipula del contratto definitivo di compravendita del complesso Interfan fosse da imputare al Fondo, e che per l’effetto, egli era creditore del Fondo di € 4.462.486,00, somma pari al doppio della caparra € 2.231.243,00, versata dal promittente acquirente a Vegagest Immobiliare Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (già società di gestione del Fondo). 2 Il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile il ricorso in quanto sulla domanda di ammissione delcredito si era formato il giudicato endofallimentare. 2.1 I giudici milanesi rilevavano che il Pugliese aveva promosso, anteriormente all’apertura della procedura di liquidazione, davanti al Tribunale di Roma il giudizio nr.r.g. 54510/2011 avente ad oggetto domanda ex art 2932 c.c del contratto preliminare e successivamente il giudizio nr.r.g. 71955/2012 per ottenere pronuncia costitutiva della risoluzione del contratto preliminare e "conseguente” condanna del Fondo al pagamento del doppio della caparra; essendo intervenuta la liquidazione giudiziale del Fondo, il primo giudizio veniva dapprima interrotto il 26 ottobre 2016 e successivamente, stante la sua mancata riassunzione, era dichiarato estinto, mentre il secondo giudizio veniva dichiarato improcedibile. 2.2 Sempre secondo quanto ricostruito dal Tribunale, il liquidatore formava lo stato passivo, con l’ammissione del Pugliese per l’importo versato a titolo di caparra di € 2.231.243,00, con riserva condizionata all’esito del giudizio nr. r.g. 54510/2011 e avverso detto provvedimento il ricorrente proponeva opposizione (giudizio n.r. r.g. 47562/2015.) ai sensi dell’art. 87 TUB avanti il Tribunale di Milano, richiedendo l’ammissione per il doppio della cifra; tale procedimento si concludeva con il decreto di estinzione del 27/12/2018 in quanto l’opponente era incorso nella tardiva iscrizione a ruolo; infine, il Pugliese esperiva nuovamente azione ex art. 1453 c.c., sempre avanti il Tribunale di Roma, dalla quale germinava il giudizio nr. r.g. 5220/2020, definito con ordinanza del 17.09.2020 con la quale veniva dichiarata inammissibile la domanda in quanto svolta al di fuori del concorso. 2.3 Evidenziava il Tribunale che l’estinzione del procedimento di opposizione ex art. 87 TUB, che costituiva l’esclusiva sede processuale in cui le maggiori ragioni creditorie, rispetto a quanto già ammesso al passivo, avrebbero dovuto essere fatte valere, ha indubbiamente determinato la definitività dello stato passivo formato dal liquidatore quanto alla domanda del Pugliese; ne deriva l’impossibilità di formulare qualsivoglia ulteriore domanda volta ad ottenere l’ammissione di un maggior importo, fondato sulla medesima causa petendi. 2.5 Rilevavano, infine, i giudici milanesi che anche sullo scioglimento della riserva in senso negativo per il ricorrente era calato il giudicato non avendo il Pugliese tempestivamente impugnato ai sensi dell’art. 26 l.fall. il provvedimento assunto dal liquidatore di scioglimento della riserva e ritualmente comunicato all’interessatopresso il difensore domiciliatario. 4 Pasquale Pugliese ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a cinque motivi, illustrato con memoria; la Procedura ha svolto difese con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’ art.113 bis l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto che competente a sciogliere la riserva fosse il liquidatore con il semplice invio della comunicazione e non il Giudice Delegato come previsto espressamente dall’art. 113 bis l.fall.. 1.1 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 26 l.fall., in relazione all’art 360 comma 1 n.
3) c.p.c., in quanto il Tribunale erroneamente ha attribuito efficacia vincolante, ai fini dell’attribuzione del termine per la proposizione del reclamo ex art 26 l.fall., ad un provvedimento che non è un decreto giudiziale ex art 113 bis l. fall.. I due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. 2 La giurisprudenza di questa Corte ha in più di una occasione affermato che l'ammissione dei crediti con riserva è configurabile anche nello stato passivo della l.c.a. ed è consentita entro i medesimi limiti operanti nella formazione dello stato passivo del fallimento (cfr.
Cass. 17526/03 e 8463/2022). 2.1 Alla liquidazione giudiziale dei fondi immobiliari si applicano le disposizioni in tema di liquidazione coatta amministrativa. 2.2 L’art. 57, comma 3 bis, TUF, a sua volta espressamente richiamato dal comma 6 bisdella medesima disposizione, contiene, infatti, un espresso rimando, con riferimento alla formazione del procedimento dello stato passivo, all’art 86 TUB e a i comm i 4 e 5 dell’art. 57 TUF che preved ono la redazione e il deposito da parte dei commissari liquidatori dell’elenco dei creditori ammessi con l’indicazione delle pretese escluse e le modalità della proposizione dell’opposizione allo stato passivo. 2.3 Il Giudice Delegato non riveste, quindi , alcun ruolo partecipativo nelle operazioni di formazione dello stato passivo della procedura di liquidazione giudiziale del fondo, regolamentate dalle norme del TUF e del TUB; l’autorità giurisdizionale interviene nella sola ipotesi di opposizione allo stato passivo ai sensi dell’art. 87 del TUB.
Resta, infatti, esclusivamente in capo al liquidatore la legittimazione ad ammettere il creditore con riserva ed a modificare lo stato passivo assumendo lo scioglimento della riserva inizialmente apposta, ferma l’impugnabilità delle sue decisioni in sede giurisdizionale. 3 Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione dell’art. 47 c.c., in relazione all’art 360, comma 1 n. 3, cpc: si sostiene che la comunicazione di scioglimento della riserva sarebbe stata illegittimamente indirizzata al Pugliese presso gli indirizzi p.e.c dei propri legali, ciò in quanto il Pugliese mai avrebbe eletto domicilio, per il procedimento di liquidazione del Fondo, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei legali. 3.1 In disparte le argomentazioni che saranno svolte in sede di disamina del quarto motivo,la censura è inammissibile in quanto si infrange contro l’ accertamento in fatto - il cui vizio può essere denunciato entro i ristretti limiti di cui all’art. 360 , comma 1 n. 5 c.p.c. o per mancanza di motivazione - compiuto dal Tribunale che sul punto ha affermato « Si osserva al riguardo per completezza che la comunicazione dello scioglimento della riserva è avvenuta al difensore presso il quale il Pugliese aveva eletto domicilio ( cfr. comunicazione dello stato passivo sub doc. 4 prodotto dalla procedura)». 4 Il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art.207, comma 4, l. fall. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto legittima la comunicazione di scioglimento della riserva inviata dal liquidatore dal proprio indirizzo di p.e.c. professionale, e non dall’indirizzo p.e.c. della procedura di liquidazione del Fondo. 4.1 Anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità in quanto il ricorrente avrebbe dovuto far valere l’asserito vizio di invalidità della comunicazione del provvedimento di comunicazione di scioglimento con il reclamo tardivo ex art 26 l.fall. e non con il ricorso per cassazione.
Il quinto motivo, infine, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 98 l. fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. : sostiene il ricorrente che il Tribunale di Milano avrebbe errato nel ritenere la sua domanda coperta da giudicato, perché, a suo dire, la proposizione della domanda dinanzi al Tribunale di Roma che aveva incardinato il giudizio nr. r.g. 5220/2020, definito ordinanza emessa in data 17.09.2020 con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda in quanto svolta al di fuori del concorso avendo riconosciuto la competenza funzionale del Tribunale Fallimentare di Milano, determinava la quiescenza del termine per la proposizione della nuova domanda dinanzi al Tribunale Fallimentare di Milano, non ovviabile se non dopo la pronunzia giudiziale che ne ha sancito la competenza funzionale nel contempo passata dal Giudice Ordinario a quello fallimentare.
Il motivo è ancora una volta inammissibile in quanto, come ricostruito dall’impugnato provvedimento, quando il Tribunale di Roma, con ordinanza assunta in data 17.09.2020, ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dal Pugliese in quanto svolta al di fuori del concorso, il ricorrente aveva già seguito il percorso indicato dal giudice ordinario proponendo opposizione allo stato passivo ex art 87 TUB il cui procedimento si era concluso con decreto di estinzione emesso dal Tribunale di Milano in data 27/12/2018 e non oggetto di impugnazione.
Conclusivamente il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 15.200 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva Cap e rimborso forfettario. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte