Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest and exclusive statutory remedies for bankruptcy concordato.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay litigation costs. The appellant argued that a bankruptcy court could not resolve a concordato when a nullity ground existed, claiming the contract was invalid. The court rejected this, noting the appellant had no interest in proving nullity since the outcome would be the same, and that the law explicitly forbids nullity actions in favor of specific resolution and annulment remedies.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 137, 138 legge fall.; The exclusive statutory remedies for bankruptcy concordato are resolution and annulment, rendering any claim for nullity inadmissible due to lack of interest and legislative prohibition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8419/2023 R.G. proposto da La Nuova Orticola Società agricola a r.l., elettivamente domiciliata all’indicato indirizzo PEC dell’avv. Egiziano Di Leo , che la rappresenta e difende -ricorrente - contro Fallimento O rticola M editerranea S ocietà agricola a r . l . , elettivamente domiciliata in Roma, piazza del Popolo n. 18, presso lo studio dell’avv. Carlo Cipriani, rappresentata e dife sa dall’avv. Gianpaolo Impagnatiello -controricorrente - e contro Maurizio GRANCHELLI -intimato - avverso la sentenza n. 562 /20 23 de l la Corte d’Appello di Bari , depositatail 7 . 4 . 20 23 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.4.2025dal Consigliere Andrea Zuliani.
FATTI DI CAUSA La Nuova Orticola Società agricola a r.l.(d’ora innanzi, per brevità, anche La Nuova S.r.l.) propose u n concordato ai creditori insinuati al passivo del fallimento Orticola Mediterranea Società agricola a r.l. (d’ora innanzi anche fallimento Orticola S.r.l.) La proposta venne approvata dai creditori e il concordato venne omologato dalla Corte d’Appello di Bari, accogliendo il reclamo contro il provvedimento con cui il Tribunale di Foggia aveva negato l’omologazione. Successivamente, però, su ricorso del creditore Maurizio Granchelli, il Tribunale di Foggia pronunciò sentenza di risoluzione del concordato per inadempimento della proponente e dichiarò riaperto il fallimento.
La sentenza venne reclamata da La Nuova S.r.l., ma il reclamo fu respinto dalla Corte d’Appello di Bari. Contro la sentenza della Corte territoriale La Nuova S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Il fallimento Orticola S.r.l. si è difeso con controricorso, mentreMaurizio Granchelli è rimasto intimato. Il fallimento Orticola S.r.l. ha altresì depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
Con l’unico motivo d i ricorso si censura no « Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360,n. 3, c . p . c . ) in riferimento agli artt. 1418 e 1346 c.c.».La ricorrente sostiene che il giudice del merito non avrebbe potuto dichiarare la risoluzione del concordato in presenza di una causa di nullità, c he essa indica ne ll a impossibilità dell’oggetto dell’accordo; ciò sul presupposto che, nelle more tra il diniego dell’ omologa del concordato fallimentare da parte del Tribunale di Foggia e l’ omologazione disposta dalla Corte d’Appello, il fallimento aveva proceduto alla vendita di un lotto di beni che la proponente il concordato intendeva acquisire come parte essenziale del complessivo compendiofallimentare.
La ricorrente affermache la nullità del concordato avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio e che avrebbe dovuto impedire la pronuncia della risoluzione per inadempimento , che presupponeinvece l’esistenza di un contratto valido ed efficace .
2. Il motivoè palesemente inammissibile. 2.1. Innanzitutto la ricorrente è carente di interesse ad impugnare la sentenza per il motivo indicato, posto che – qualora la Corte d’Appello avesse dichiarato l’invalidità del concordato fallimentare, invece che pronunciare la risoluzione, l’effetto sarebbe stato comunque quello della rimozione della omologazione e della riapertura del fallimento.L’interesse della proponente non può che essere quello a mantenere l’efficacia del concordato proposto, essendo invece per lei indifferente la causa della rimozione.
Non è un caso che La Nuova S.r.l. non abbia chiesto né al Tribunale, né alla Corte d’Appello di dichiarare la nullità del concordato fallimentare e invochi solo ora, con il ricorso per cassazione,la rilevabilità d’ufficio di tale radicale vizio dei contratti (art. 1421 c.c.): in effettila ricorrente non aveva (e non ha) alcun interesse a chiedere essa stessa l’accertamento della nullità del concordato da lei proposto ai creditori. 2.2. In secondo luogo, il regime dei rimedi contro il concordato fallimentare è speciale ed è dato dagli artt. 137 e 138 legge fall., i quali preved ono soltanto , rispettivamente, la risoluzione («Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato») e l’annullamento («quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo»).
Con l’esplicita precisazione – contenuta nell’ art. 138, comma 1, secondo periodo– che « Non è ammessa alcuna altra azione di nullità». Si tratta, pertanto, di un’ipotesi di inammissibilità della domanda esplicitamente prevista dalla legge.
3. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore del controricorrente, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata.
4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibileil ricorso ; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàin favore del controricorrente, che liquida in € 7.000, per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell ’ ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello p