Court dismisses appeal due to plaintiff's late withdrawal, extinguishing proceedings without cost decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the plaintiff's lawyers filed a withdrawal declaration on July 17, 2024. Although the court noted the procedural delay in submitting this notice, it confirmed the withdrawal was valid under Article 390 of the Code of Civil Procedure. Consequently, no ruling on litigation costs was necessary, and the case was terminated without further analysis of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 3, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: A withdrawal declaration by the plaintiff extinguishes the proceedings, obviating the need for a decision on litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20849/2021 R.G. proposto da Lanzone Due S.r.l., elettivamente domiciliata in R oma, c orso Vittorio Emanuele II, 326, presso lo studio dell’avv. Bruno Tassone, rappresentata e dife sa dagli avv. Sergio Di Nola, Antonino Restuccia ePiergiuseppe Di Nola -ricorrente - contro Fallimento Antiniana Immobiliare S.r.l. , elettivamente domiciliata in Roma, lungotevere dei Mellini n. 44 , presso lo studio dell’avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi, che la rappresenta e difende -controricorrente - contro Bruno PELLI, elettivamente domiciliato presso gli indicati indirizzi PEC degli avv.ti Antonio Nardone e Giacomo D’Attorre, che la rappresentanoe difendono -controricorrente - e contro Umberto TACCONEe Luigi SALVATORI -intimati - avverso il decreto cron. n. 1975 /20 21 de l la Corte d’Appello di Napoli, depositatoil 2 8 . 6 . 20 2 1 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.4.2025dal Consigliere Andrea Zuliani; rilevato che i difensori del la ricorrente ha nno depositato in data 17. 7. 2024 dichiarazione di rinuncia al ricorso, con allegata procura speciale; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria(art. 390, comma 3, c.p.c.); ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto e che non si rileva la necessità di dare luogo a decisione sulle spese di lite (art. 391, comma 2, c.p.c.); dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione;
P.Q.M dichiara l’estinzione del proces