Cassation court dismisses appeal due to accepted withdrawal by plaintiff, extinguishing proceedings without cost ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal, which was accepted by the defendant. The lower court had issued a provisional decision, but the plaintiff voluntarily renounced the right to continue the litigation before the supreme court. Consequently, the court ruled that no decision on litigation costs is required when a withdrawal is accepted, and the process terminated without further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 4, c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002: When a party withdraws an appeal and the opposing party accepts it, the proceedings are extinguished without a ruling on litigation costs, and the uniform contribution is not doubled.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30585/2018 R.G. proposto da Luca VOGLINO, elettivamente domiciliat o in R oma, via del Babuino n. 107, presso lo studio dell’avv. Mario Gerundo, che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione in Amministrazione straordinaria, elettivamente domiciliat a in Roma, piazza Vescovio n. 21,presso lo studio dell’avv. Tommaso Manferoce , che larappresenta e difende -controricorrente - avverso il decreto cron. n. 3 044 /2018 de l Tribunale di Roma , depositatoil 12 . 9 . 20 1 8 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.4.2025dal Consigliere Andrea Zuliani;rilevato che il difensor e del ricorrente ha depositato in data 23.4.2025dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dalla parte personalmente e – per accettazione – dalla controricorrente e dal suo difensore; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto per effetto della dichiarazione di rinuncia del ricorrente accettata dal la controricorrente; ritenutoche in caso di rinuncia accettata non si dà luogo a decisione sulle spese di lite (art. 391, comma 4, c.p.c.) ; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione;
P.Q.M dichiara l’estinzione del processo. Così deciso in