Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Parmalat S.p.A., challenged a lower court decree against Cedisal S.r.l., but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, leading to the termination of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25148/2024 R.G. proposto da : PARMALAT S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA "PLT S.P.A.", elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell’avvocato VOLPETTI ENRICO (VLPNRC52E16H501D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CENTRO DISTRIBUZIONE SARDA ALIMENTI SRL - CEDISAL SRL IN LIQUIDAZIONE , elettivamente domiciliato in CAGLIARI VIA SANNA RANDACCIO 63 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato POGLIANI ANDREA (PGLNDR73M05A345V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANNA PAOLO (SNNPLA66C29B354F) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE LANUSEI n el RG n .443/2023 depositatoil 22/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida 6.100in Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg