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Ordinanza — n. 11883/2025 — snciv Generato dall'IA

Court corrects material error in order regarding missing power of attorney found in electronic filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11883/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order concerning the admissibility of a defendant's defenses. The applicant argued that the court mistakenly ignored their electronic filing because it lacked a specific power of attorney, despite the document being present in the same electronic envelope. The court ruled that this was a clerical oversight not affecting the case substance and ordered the correction of the narrative to reflect the actual presence of the attorney's power.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288, 391-bis c.p.c.: A material error is a fortuitous discrepancy between the judgment's substance and its literal expression caused by negligence, which must be corrected if it does not affect the case's outcome.

Parole chiave

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material error correction electronic filing procedure power of attorney clerical oversight Cassation procedure grave deficienza del procedimento all'estero errore di trasmissione inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ.
(e, nel caso in cui riguardi una sentenza o un'ordinanza della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-biscod.
Art. 287 cod. proc. civ.
Art. 288 cod. proc. civ.
Art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. VI, 25/11/2019, n. 30651
Cass., Sez. VI, 25/11/2019, n. 30651); che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legitti- mità, costituisce errore materiale, emendabile ai sensi degli artt.
Cass., Sez. I, 26/09/2011, n. 19601
Cass., Sez. I, 26/09/2011, n. 19601; 9/09/2005, n.
Cass., Sez. I, 12/11/2010, n. 23007
Cass., Sez. I, 12/11/2010, n. 23007; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 22/06/2020, n. 12184
Cass., Sez. VI, 22/06/2020, n. 12184; 4/01/ 2016, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4487/2021 R.G. proposto da MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentatoe di- fesodall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n.12; –ricorrente – contro AFZAAL AHMED, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Pappalardo, che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ; –controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 57071/18, depositatoil 7 dicem- bre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024 dal Consigliere Guido Mercolino.

Rilevato che Ahmed Afzaalha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 16809/24, emessa il 17 giugno 2024, con cui, nel giudizio d'impugnazione del provvedimento di trasferimento in Francia adot- tato nei suoi confronti dal Ministero dell'interno –Unità Dublino ai sensi del Regolamento CE n. 604/13, questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dal Ministero contro il decreto emesso dal Tribunale di Roma il 7 dicembre 2020 nel giudizio n. 57071/18 R.G.; che a sostegno dell'istanza il ricorrente ha dedotto che, nel dare atto della sua costituzione in giudizio con controricorso notificato e depositato in via telematica, questa Corte ha erroneamente rilevato il mancato deposito della procura ad litem, escludendo quindi la possibilità di tenere conto delle sue difese, senza considerare che la busta telematica con cui aveva avuto luogo la notificazione conteneva la procura speciale conferita al difensore; che il Ministero non ha svolto attività difensiva.

Considerato che l'istanza di correzione, pur non risultando notificata al Ministero dell'interno, è stata portata a conoscenza dello stesso mediante la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio all'Avvocatura generale dello Stato, effettuata a cura della Cancelleria il 7 ottobre 2024; che tale adempimento deve ritenersi sufficiente ai fini dell'instaurazione del contraddittorio in ordine all'istanza di correzione, la cui inammissibilità non esclude il potere della Corte di provvedere anche d'ufficio, ai sensi dello art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ., su segnalazione delle parti, alle quali è riconosciuta la possibilità di depositare memorie, e non anche di pro- porre controricorso (cfr.

Cass., Sez. VI, 25/11/2019, n. 30651); che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legitti- mità, costituisce errore materiale, emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (e, nel caso in cui riguardi una sentenza o un'ordinanza della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ.), quello che non incide sulla sostanza del giudizio, ma sulla manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disatten- zione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi(cfr.

Cass., Sez. I, 26/09/2011, n. 19601; 9/09/2005, n. 17977); che nella specie il mero confronto tra la narrativa dell'ordinanza n. 16809/ 24 e il contenuto del fascicolo telematico dell'istante rende evidente che, nel dichiarare inammissibili le difese svolte dall'Afzaal, in ragione del mancato deposito della procura speciale, il Collegio è incorso in una svista, avendo omesso di rilevare che la busta telematica con cui era stata effettuata la no- tificazione del controricorso conteneva copia della procura speciale conferita al difensore; che tale errore non è deducibile mediante il ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ., essendo l'istante risultato vittorioso nel giudizio di legittimità, e non essendo pertanto legittimato ad impugnare l'or- dinanza, neppure nella parte riguardante le spese processuali, in ordine alla quale il Collegio non ha adottato alcunastatuizione; che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, questa Corte ha infatti affermato che, poiché l'art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non è riferibile all'ipotesi di soc- combenza di un'Amministrazione statale, nella quale il compenso e le spese spettanti al difensore della parte privata vittoriosa devono essere liquidati con istanza rivolta, ai sensi dell'art. 83, comma secondo,del d.P.R. n. 115 cit., al giudice del procedimento (cfr.

Cass., Sez. I, 26/06/2023, n. 18162; Cass., Sez. VI, 29/11/2018, n. 30876; Cass., Sez. II, 29/10/2012, n. 18583), che, nel caso del giudizio di cassazione, va individuato nel giudice che ha pronun- ciato la sentenza passata in giudicato ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, nel giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. I, 12/11/2010, n. 23007; Cass., Sez. III, 13/05/2009, n. 11028); che va pertanto disposta la correzione dell'errore materiale, con la sop- pressione del rilievo concernente il mancato rinvenimento della procura e la conseguente inammissibilità delle difese svolte, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese del presente procedimento, la cui natura ammini- strativa esclude la possibilità di individuare una parte soccombente in senso proprio (cfr.

Cass., Sez. VI, 22/06/2020, n. 12184; 4/01/ 2016, n. 14; 17/09/ 2013, n. 21213). P.Q.M dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 16809/ 24, emessa il 17 giugno 2024, nel senso che laddove, nella narrativa dei fatti di causa, si legge «il ricorrente ha svolto difese con controricorso telematico, ma non essendo stata rinvenuta la procura non si può tenere conto di tale difesa», debba invece leggersi ed in