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Decreto — n. 11867/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 11867/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Licastro Rocco, filed a decree against the lower court's judgment but did not act within the required timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the automatic renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day period art 380-bis cpc judicial extinction litigation costs allocation condono delle spese procedurali motivi di cassazione recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro LA FONTEDORO SRL -intimato- avverso la SENTENZA emessa d a CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA n.20/2024depositata il 10/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro LA FONTEDORO SRL -intimato- avverso la SENTENZA emessa d a CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA n.20/2024depositata il 10/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12389/2024 R.G. proposto da : CHIZZONITI CRISTINA, elettivamente domiciliata in PALMI VIA NICOLA PIZI, 51, rappresentata e difesa dall'avvocato LICASTRO ROCCO (LCSRCC52D02I753C) -ricorrente- contro BPER BANCA SPA, elettivamente domiciliatain ROMA, PIAZZA SAN SILVESTRO, n. 8, presso lo studio dell’avvocato MINICO' GIANFRANCO (MNCGFR66M25D122G) che la rappresenta e difende, controricorrente -controricorrente- nonchè contro TIMPANO VINCENZO, elettivamente domiciliato in CINQUEFRONDI (RC) V. RIMEMBRANZE 41, presso lo studio dell’avvocato FIDALE ROBERTO (FDLRRT63S26C710C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro LA FONTEDORO SRL -intimato- avverso la SENTENZA emessa d a CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA n.20/2024depositata il 10/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli a