Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 11862/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 11862/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Unicredit SpA, did not act after the proposal for case termination was communicated, while the respondents, including Gaetano Milio and others, argued for the appeal's continuation. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the right to appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case termination within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction failure to request decision forty day period formal renunciation case termination proposal civil procedure code procedural default condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14146/2024 R.G. proposto da : UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliatain PATTI VIA 2 GIUGNO, 2/B, presso lo studio dell’avvocato TRIFILO' FABRIZIO (TRFFRZ70B09G377B) che larappresenta e difende -ricorrente- contro MILIO GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTEFALCO N 61, presso lo studio dell’avvocato COLACURTO ANDREA (CLCNDR69B25H501N) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MILIO PAOLA (MLIPLA68L54H501Y) -controricorrente- nonchè contro SIRACUSANO ANNA MARIA, MILIO FRANCESCO PAOLO, MILIO ALESSANDRA, elettivamente domiciliati in PALERMO PIAZZA GIUSEPPE VERDI N.6, presso lo studio dell’avvocato MATTA VALENTINA (MTTVNT72H48G273N) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA emessa d a CORTE D'APPELLO MESSINAn.58/2024depositata il 19/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensor i antistat