Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in judgment extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of judgment definition. The parties argued over the merits of the case, but the procedural lapse rendered the substantive arguments irrelevant. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the proposal of judgment definition results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment being declared extinct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18667/2022 R.G. proposto da : FRANZONI ANTONELLA, FRANZONI EDO, elettivamente domiciliati in Reggio Emilia Via Pansa 55/I, presso lo studio dell’avvocato INTAGLIATA MAURO (NTGMRA63M17Z133H) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro DOVALUE S.P.A., elettivamente domiciliat a in ROMA VIALE DEI PARIOLI, 74 SC.B, presso lo studio dell’avvocato PISELLI FRANCESCO (PSLFNC70L30H501T) che larappresenta e difende -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA emessa d a CORTE D'APPELLO BOLOGNAn.153/2022depositata il 27/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così