Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant ordered to pay costs for non-accepted withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal dismissed and extinguished the proceedings following the appellant's withdrawal. The appellant, Locasa Srl, withdrew the appeal, but the counter-appellant, Cerved Credit Management Spa, refused to accept this withdrawal. Consequently, the court ruled that the procedural costs must be borne by the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal is effective upon filing, but if the counterparty refuses acceptance, the court must rule on procedural costs, awarding them to the withdrawing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15628/2022 R.G. proposto da : LOCASA SRL, elettivamente domiciliata in AREZZO VIA BERNARDO TANUCCI 18,DOM DIG., presso lo studio dell’avvocato LEUCALITTI PAOLO (LCLPLA50C30A291N) che larappresenta e difende -ricorrente- contro CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 30, DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato CASELLA PACCA DI MATRICE GILBERTO (CSLGBR64C18H501K) rappresentata e difeso dall'avvocato BRILLI FIAMMETTA (BRLFMT65R45A390V) -controricorrente- nonchè contro INTESA SAN PAOLO SPA -intimata- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI FIRENZEn.563/2022depositata il 22/03/2022 letta la rinuncia al ricorso del ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata accettazione del controricorrente alla rinuncia, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.