Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal. The appellant, Gattini, challenged a bankruptcy decree against Solution Group but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to dismiss the case and order the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7907/2024 R.G. proposto da : GATTINI SIMONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE AZZORRE N. 300, presso lo studio dell’avvocato CARDILLI DELIO (CRDDLE50H11F022G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LA CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' SOLUTION GROUP SPA, elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA G.B. MORGAGNI 8 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato MAZZOLI PIERPAOLO (MZZPPL71R18A944T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE BOLOGNA nel RG n.5965/2023 depositatoil 11/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 3.400 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge