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Decreto — n. 11711/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 11711/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The parties involved were Primo Piano SRL and Grandi Stazioni Retail SPA, with the appellant's silence interpreted as a formal renunciation of the appeal. Consequently, the court dismissed the case and ordered the appellant to bear the litigation costs for both the respondent and the liquidated company.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: The failure of a party to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the defaulting party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement proposal silence statutory time limits renunciation of appeal litigation costs allocation condono delle spese procedurali anticipo delle spese opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
28 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato BELVINI GENNARO (BLVGNR59C02G964I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.67/2024 depositata il 06/08/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
D.P.R. n. 115 del 2022
art. 380-bis c.p
28 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato BELVINI GENNARO (BLVGNR59C02G964I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.67/2024 depositata il 06/08/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18702/2024 R.G. proposto da : PRIMO PIANO SRL, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA KERBAKER 91, presso lo studio dell’avvocato MONTELLA NICOLA (MNTNCL76A22F839X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GRANDI STAZIONI RETAIL SPA, elettivamente domiciliato in GENOVA VIA DELLE CASACCIE 1 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato ARATO MARCO (RTAMRC55L13D969B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOMASETTI CATIA (TMSCTA64T57H294J) -controricorrente- nonchè contro LA CURATELA DELLA SOCIETÀ PRIMOPIANO SRL IN LIQUID, elettivamente domiciliato in POZZUOLI CORSO NICOLA TERRACCIANO N. 28 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato BELVINI GENNARO (BLVGNR59C02G964I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.67/2024 depositata il 06/08/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte Grandi Stazioni Retail spa e in favore dello Stato per la parte Primopiano srl in liquidazione, ammessa al patrocinio ex artt. 144 e 133 d.P.R. n .115 del 2022, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna controricorrente in 4.500 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori