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Decreto — n. 11708/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to settlement proposal within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 11708/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Andrea Barontini, had filed a recourse against a judgment ordering the liquidation of his assets, but remained silent after the court's offer to settle. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, leading to the termination of the proceedings without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement proposal deadline renunciation of appeal judicial liquidation procedural default azione creditoria pagamento degli arretrati fatture impagate

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
ANDREA BARONTINI -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.1328/2024 depositata il 19/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
ANDREA BARONTINI -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.1328/2024 depositata il 19/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18649/2024 R.G. proposto da : BARONTINI ANDREA, elettivamente domiciliato in CARRARA P.ZZA G. MATTEOTTI 24 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PASQUINI ALESSANDRO (PSQLSN67T13B832F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL SIG. ANDREA BARONTINI -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.1328/2024 depositata il 19/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così