Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Siena NPL2018 SRL, had not responded to the court's proposal for judgment termination, while the respondent, Fallimento Pasquale Ciuffreda Figli SRL, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and extinguished the proceedings, awarding costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14905/2024 R.G. proposto da : SIENA NPL2018 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DE CAMILLIS N. 4, presso lo studio dell’avvocato ROMANO DAVIDE (RMNDVD69P12A662L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO PASQUALE CIUFFREDA FIGLI SRL, elettivamente domiciliato in FOGGIA CORSO BENEDETTO CAIROLI, 37, presso lo studio dell’avvocato MAGISTRO PIERPAOLO (MGSPPL76M24D643Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE FOGGIA n el RG n.7621/2021 depositatoil 04/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 18.000 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. C