Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the mandatory forty-day period. The appellant, representing an individual liquidation case, did not request a decision on the proposed settlement, triggering the automatic waiver of the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period results in the automatic renunciation of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24090/2024 R.G. proposto da : CERAVOLO GIUSEPPE LEONARDO, elettivamente domiciliato in VIBO VALENTIA VIALE GIACOMO MATTEOTTI 55, presso lo studio dell’avvocato FUSCA' ANTONIO (FSCNTN62H11F537T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE IMPRESA INDIVIDUALE CERAVOLO GIUSEPPE LEONARDO, elettivamente domiciliato in REGGIO CALABRIA VIA MAGNA GRECIA, 1/G, presso lo studio dell’avvocato SICLARI ADRIANA (SCLDRN70C54I371W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro PROCURATOREREPUBBLICA VIBO VALENTIA2 -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.1098/2024 depositata il 03/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 4.000 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessor