Cassation court dismisses appeal as inadmissible, ruling factual disputes fall to trial court under Art. 360 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gasparri SRL inadmissible and ordered the company to pay litigation costs. The lower court had found Fabio Gasparri to be a de facto administrator who improperly profited from the company's business dealings. The Supreme Court held that the appellant's complaints regarding the factual reconstruction of events do not constitute a violation of law but rather a dispute over evidence evaluation, which is exclusively the province of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 2390 c.c.: Complaints alleging an erroneous reconstruction of concrete facts based on evidence do not constitute a violation of law under Art. 360 c.p.c. n. 3, as such disputes pertain to the trial court's evaluation of evidence rather than the correct application of abstract legal norms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da GASPARRI SRL IN LIQUIDAZIONE UNIPERSONALE, rappresentatae difesa da ll’ A vv. Linda Balsemin del foro di Bologna -ricorrente- Contro FABIO GASPARRI,rappresentato e difeso da ll’ Avv. M attia Grassani del foro di Bologna -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 541/2021,pubblicata il 16.3.2021. Oggetto: Società Art. 2390 c.c. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 2 3 . 4 .2025 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA 1.− L a Gasparri s . r . l . esponeva di operare nel settore ortofrutticolo dal 1964 e che -pur avendo come soci Antonio e Bruno Gasparri e come amministratore la moglie di Antonio, Nada Corzani -di fatto essa era gestita dai figli dei due predetti soci, i cugini Matteo e Fabio.
Nel 2010 questi ultimi avevano deciso di cedere l’azienda, costituita dallo spazio e dalla struttura all’interno del mercato ortofrutticolo di Bologna ed avevano quindi concluso un accordo di vendita con la Fruttital distribuzione s.r.l., nonché, sempre con quest’ultima, due distinti contratti di collaborazione commerciale: l’uno stipulato da Fabio Gasparri personalmente e l’altro dalla Gasparri s.r.l. I l prezzo di cessione dell’azienda era pari ad € 250 mila; che solo € 100 mila erano stati regolarmente pa gati da Fruttital; che gli altri 150 mila erano stati invece pagati senza emissione di fattura; che di questi € 35 mila erano stati pagati a Matteo Gasparri ed erano stati successivamente restituiti alla società; che, per contro, i residui € 115 mila erano stati versat i a Fabio, che si era sempre rifiutato di renderli alla Gasparri s.r.l.
Inoltre, sempre secondo l’attrice, l'accordo di collaborazione concluso dal convenuto le aveva procurato un rilevante danno, patrimoniale e non patrimoniale, in ragione della indebitaspoliazione ad opera dell'amministratore di fatto del suo portafoglio - fornitori, nonché della indebita appropriazione dei compensi provvigionali derivanti dagli affari conclusi con la società Fruttital distribuzione s.r.l. e , invece, spettanti alla Gasparri s . r . l. 2.─Con sentenza n. 1396 / 2019 il tribunale di Bologna rigettava le domande proposte dalla Gasparri s.r.l. contro Fabio Gaspar ri, con le quali l’attrice chiedeva che il convenuto fosse condannato alla restituzione di somme indebitamente percepite e, invece, spettanti alla Gasparri s.r.l., oltre al risarcimento del danno. 3.─Gasparri s.r.l. in liquidazione proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Bologna.
La Corte adita , con la sentenza qui impugnata, rigettaval’appello. Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisatoche:
a) la società pretende che Fabio Ga sparri sia condannato alla restituzione di quanto indebitamente percepito, ed invece spettante alla Gasparri s.r.l., a titolo di parziale prezzo per la cessione dell’azienda di proprietà della Gasparri s.r.l. a F rutti tal, nella misura pari al valore dell’avviamento commerciale dell’azienda stessa (compreso il patrimonio clienti/fornitori), oltre alla somma di € 115.000 incassata dallo stesso Fabio Gasparri, ed al risarcimento degli ulteriori danni ex artt. 2043 e 2041 c.c.; b)nessun elemento in atti comprova che il prezzo di cessione dell’azienda pattuito tra Fruttital e Gasparri s.r.l. fosse superiore ad €100 mila, che è la somma documentata dalla fattura della Gasparri s.r.l. n° 12504 del 4 ottobre 2010.
L’accordo sul corrispettivo di € 100 mila è stato anche confermato dai testi escussi in primo grado all’udienza del 6 aprile 2017 (Viglizzo, Ronchetti e Bruno Gasparri), i quali hanno riferito che il prezzo della cessione fu, per l’appunto, pari alla predetta cifra; t ale quadro probatorio, sfavorevole all’appellante, non è contrastato nemmeno dal file audio contenente la conversazione tra Duccio Marco e Fabio Gasparri, contenuta nel Cd in atti (prodotto senza numerazione), il cui contenuto è trascritto nel documento n° 156, trattandosi di due brevi frasi estratte da un contesto rimasto totalmente sconosciuto in causa; c)anche le espressioni utilizzate dai sottoscrittori nella scrittura privata allegata, intitolata “Accordo per rinuncia anticipata alla licenza”, anche a tacere della complessiva ambiguità del testo, che appare essere (più che un accordo) una puntuazione di un programma negoziale, non paiono confortare la tesi attorea; tale scrittura, inoltre è intervenuta tra Matteo e Fabio Gasparri.
Furono pertanto questi ultimi a convenire che la somma di euro 150 mila sarebbe stata loro corrisposta facendola figurare come una provvigione a procacciatori di affari; ancora una v olta nessun elemento porta a ritenere che gli € 15 0.000 dovessero essere destinati, nel programma negoziale, alla Gasparri s.r.l.e non, invece, ai due cugini personalmente;
d) del pari infondati sono anche il secondo ed il terzo mezzo, poiché – salva la parte in cui si denuncia l’errore del primo giudice nell’affermare che l’accordo negoziale per la cessione d’azienda era stato sottoscritto dall’amministratore unico, Nada Corzani (in quanto non vi è alcuno scritto, a parte la fattura di vendita, che attesti la cessione d’azienda, mentre il doc. n° 10 venne firmato da Matteo Gasparri) –l’assunzione in proprio, da parte di Fabio Gasparri, della collaborazione con Fruttital ed il pagamento da parte di quest’ultima delle provvigioni non integrano alcun illecito, contrattuale o extracontrattuale.
Quanto al richiamo dell’art. 2041 cc, contenuto nella terza doglianza, il primo giudice aveva già chiarito che l’azione ha carattere sussidiario e che, per tale ragione, essa era infondata. 4. ─ Gasparri s.r.l. in liquidazione ha presentato ricorso per cassazionecon un motivo ed anche memoria . Fabio Gasparriha presentato controricorso ed anche memoria . RAGIONI DELLA DECISIONE Laricorrente deduc e : 5. ─ Con l’unico motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2390, 2391, 2392, 1476, e 1639 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
a) L e risultanze probatorie non appaiono concludenti al fine di dirimere nel senso indicato in sentenza, l'interpretazione complessiva delle prove acquisite con riferimento all’attività di amministratore di fatto svolta dal convenuto ed alla conseguente violazione della disciplina sul divieto di concorrenza dell’amministratore ex art. 2390 c.c. realizzata dal signor Fabio Gasparri.
b) Il Giudice di seconde cure non ha verificato se le condotte poste in atto dal convenuto, Fabio Gasparri, presentassero le connotazionidella figura dell’amministratore di fatto , né ha fornito una congrua e logica motivazione a sostegno della scelta di non ritenere il convenuto in tale funzione.P ur se la Suprema Corte ha stabilito il principio generale secondo il quale l’accertamento della sussistenza della qualifica di amministratore di fatto costituisce una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ciò opera a patto che detta valutazione sia sostenuta da congrua e logica motivazione.
La Corte nulla ha detto riguardo il ruolo svolto dal convenuto nell'ambito di operatività della società, né ha argomentato in merito alle attività gestorie ed organizzative dallo stesso esercitate.Lo svolgimento delle funzioni dell’amministratore di fatto da parte del convenuto costituisce il presupposto logico- giuridico per l’applicazione della disciplina che carica l’amministratore del divieto di operare in concorrenza con gli interessi della società che rappresenta anche in via di fatto, positivizzato dall’art. 2390 c.c. c)L’altro socio, firmatario del famoso accordo per cui è causa insieme al convenuto Fabio Gasparri, ha tenuto ben altra condotta, ovvero ha rispettato la ratiodegli accordi di procacciamento, e cioè non ha beneficiato personalmente delle provvigioni, ma ha operato nell’interesse della Gasparri s.r.l. fino a tutto il 2016, consentendo alla società di recuperare i crediti occorrenti per la parziale estinzione dei suoi debiti verso le banche. 5.1− La doglianza delinea varie censure.
Sostanzialmente contesta la valutazione delle prove delineata dalla Corte. Ed in particolare focalizza la ricostruzione dei fatti sulla figura del convenuto quale amministratore di fatti che avrebbe compiuto atti lesivi degli interessi della società al fine di procurarsi indebiti arricchimenti. Lecensure sono inammissibil i . Non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr.
Cass. n. 10313/2006; Cass. n. 195 /2016; Cass. n. 26110/2015; Cass. n. 8315/2013; Cass. n. 16698/2010; Cass. n. 7394/2010). Anche in questa censura le doglianze sono attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, che ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass., n. 13238/2017; Cass., n. 26110/2015). In altri termini, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie.
Né il motivo è riqualificabile come denuncia di vizio motivazionale, stante l’esistenza di doppia conforme. 6.− Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna dellaricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Cortedichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 4.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, par