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Ordinanza — n. 11605/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation order typo changing Rome to Perugia Court of Appeal venue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11605/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered the correction of a clerical error in its own prior ruling regarding the appellate court venue. The original order incorrectly cited the Court of Appeal of Rome instead of Perugia, despite the material error being evident. The court mandated the correction to ensure the procedural directive accurately reflects the designated appellate jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.c.; Art. 363 c.p.c.: The court may correct clerical errors in its own decisions to ensure the accurate designation of the competent appellate court.

Parole chiave

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clerical error correction court of appeal venue procedural rectification cassation order amendment material error correzione di errore materiale revisione processuale errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.c.
Art. 363 c.p.c.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 698/2024 r.g.proposto da: BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA OSLAVIA 6, presso lo studio dell’avvocato ACQUARELLI PIERLUIGI (CQRPLG62T30H501F),rappresentata e difes a dall'avvocato BARBONI MARCELLO (BRBMCL52L06G478Q) -ricorrente- contro FALLIMENTO GST GROUP SERVICE TRANS SOC COOP SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANORI ANGELO (STFNGL57L18H501R) rappresentato e difeso dall'avvocato PAUSELLI BRUNELLA (PSLBNL65H64G478U) -controricorrente - in relazione all’istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 35920/2023,emessa dalla Corte di Cassazione in data 22.12.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/3/2026 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; RILEVATO CHE -con provvedimento datato 8 gennaio 2024 il Presidente titolare della Prima Sezione Civile disponeva procedersi d’ufficio alla correzione di errore materiale dell’ordinanza indicata in epigrafe; -stante la materialità dell’errore riscontrato; P.Q.M dispone che laddove nella parte dispositiva dell’ordinanza n. 35920/2023, emessa dalla Corte di Cassazione in data 22.12.2023, è scritto “ Accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta il primo e dichiarainammissibili il secondo e il quarto, cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità ”, anziché “Corte d’appello di Roma” si legga “Corte d’appello di Perugia”.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di compete