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Ordinanza — n. 11602/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; no costs or doubled contribution due to voluntary abandonment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11602/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following a formal withdrawal by the appellants and acceptance by the respondent. The underlying dispute involved the invalidity of a property foundation deed against a liquidated company, previously rejected by the Court of Appeal. The court ruled that no costs or doubled contribution were applicable because the withdrawal extinguished the proceedings entirely.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 4, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002: A cassation appeal withdrawn by the appellant is extinguished without costs, and the doubled contribution measure does not apply as it is a sanction for rejection, not voluntary abandonment.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings doubled contribution cassation costs voluntary abandonment responsabilità per debiti ereditari patrimonio del fondo d'investimento fondazione di famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 4, cod. proc. civ.
Non vi è luogo ad alcuna pronuncia in ordine alle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod. proc. civ..
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 2901 cod. civ
310/2020, dichiarava inefficace, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., nei confronti del fallimento di Tessarolo Comm.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19071/2018
Cass. 19071/2018, Cass.23175/2015).
Cass. 23175/2015
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5662/2022 R.G. proposto da : DAL MINA GIANNINA e PELLIZZER FLAVIO, rappresentati e difesi dagli Avvocati Massimiliano De Benetti (DBNMSM78C16G224C) e AlessiaPitelli (PTTLSS88C43G224M) giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro FALLIMENTO di TESSAROLO COMM. GIUSEPPE s.r.l., rappresentato e difeso dall'Avvocato Massimo Amadori (MDRMSM61P26L378P) giusta procura speciale a margine del controricorso - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 268/2021 depositata il 2/12/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/3/2025dal Consigliere Alberto Pazzi. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 310/2020, dichiarava inefficace, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., nei confronti del fallimento di Tessarolo Comm. Giuseppe s.r.l. in liquidazione l’atto costitutivo di fondo patrimoniale stipulato in data 2 ottobre 2012 da Flavio Pellizzer e Giuseppina Dal Mina, avente ad oggetto alcuni beni immobili ubicati nel Comune di Fonte.

2. La Corte distrettuale di Trento, con sentenza pubblicata in data 2 dicembre 2021, rigettava l’appello presentato da Flavio Pellizzer e Giuseppina Dal Mina nei confronti del fallimento.

3. Flavio Pellizzer e Giuseppina Dal Mina hanno proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di Tessarolo Comm. Giuseppe s.r.l. in liquidazione. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. È stato depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensoredei ricorrenti , munito del relativo potere, e per adesione dal difensore della procedura controricorrente, munito anch'esso del relativo potere. Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione.

Non vi è luogo ad alcuna pronuncia in ordine alle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod. proc. civ.. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v.

Cass. 19071/2018, Cass.23175/2015). P.Q.M La Corte dichiara estin