Cassation court dismisses appeal regarding non-deductibility of supplier claims in bankruptcy succession.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of a supplier's claim for priority deduction in a bankruptcy proceeding. The supplier argued that the debt, transferred to the bankrupt company via business succession, should qualify for priority treatment similar to privileges. The court ruled that priority deduction is a procedural attribute tied to the specific insolvency procedure where the debt originated, which had already concluded, and thus does not transfer to the subsequent liquidation bankruptcy. Consequently, the claim remains a standard unsecured debt without priority status. The appeal was rejected for failing to demonstrate a decisive omission of facts by the lower tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2560 comma 2 c.c.; Art. 1246 c.p.c.: Priority deduction is a procedural attribute linked to the specific insolvency procedure where the debt arose and does not transfer to a subsequent bankruptcy liquidation if the original procedure concluded successfully.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15940/2019 R.G. proposto da: Food Europe srl, domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Franceschini Paolo (FRNPLA59P13L781I), Tedeschi Riccardo (TDSRCR57R01D969R), Cati Mauro (CTAMRA76C02H501U), ricorrente- contro Fallimento Alimentitaliani srl, elettivamente domiciliato in Roma Via Silvestri 195, presso lo studio dell’avvocato Gottuso Daniela (-) rappresentato e difeso dall'avvocato Gottuso Stefano (GTTSFN69R24D086G), -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Castrovillari di cui al procedimento n. 3583/2018 depositato il 11/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 Il Tribunale di Castrovillari, con provvedimento dell’11/04/2019, rigettava l’opposizione proposta da Food Europe srl al decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento Alimentitaliani srl che aveva ammesso, in chirografo, il credito insinuato, derivante dalla fornitura di uova, accertato con decreto ingiuntivo, per la complessiva somma di € 279.954,91, escludendo la prededuzione. 1.1 Il credito era sorto nei confronti del Gruppo Novelli srl pendente la procedura di concordato preventivo;
Gruppo Novelli srl aveva trasferito l’azienda alla Alimentitaliani srl con conseguente accollo da parte della cessionaria del debito contratto dalla cedente. 1.2 Il Tribunale escludeva che il credito vantato da Food Europe srl potesse essere qualificato come prededucibile all’interno del fallimento Alimentitaliani srl, in quanto l’accollo ex lege dell’acquirente dell’azienda ceduta dei debiti del cedente, conseguente alla cessione di azienda ex art. 2560 comma 2 c.c., comporta la conservazione dei privilegi che assistono il credito transitato in capo al cessionario, ma non della prededuzione che è un attribuzione del credito di natura processuale e non sostanziale. 1.3 Sotto altro profilo, riteneva il Tribunale che la dedotta prededuzione non potesse fondarsi sul criterio cronologico atteso che il credito era sorto in occasione della procedura di concordato preventivo della società alienante Gruppo Novelli srl, diversa da quella nell’ambito della quale il credito era stato fatto valere. 1.4 Infine, i giudici circondariali disconoscevano la prededuzione anche sotto l’aspetto del criterio funzionale non potendo l’erogazione delle forniture da parte di Food Europe srl in favore della società Gruppo Novelli srl in concordato preventivo, essere valutata in termini di utilità per la massa dei creditori della società fallita Alimentitaliani srl, all’epoca non ancora costituita, atteso che il piano concordatario di Gruppo Novelli srl non prospettava il trasferimento di azienda. 2 Food Europe srl ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di due motivi; il Fallimento ha svolto attività difensiva mediante controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380bis1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 2, l.fall, 2560, comma 2, c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.; sostiene la ricorrente che il Tribunale ha errato nel non riconoscere la prededucibilità in quanto si era in presenza di una identità dello stato di insolvenza e della massa dei creditori di entrambe le società (Gruppo Novelli srl e Alimentitaliani srl) appartenenti allo stesso gruppo. 1.1 Secondo la ricorrente sussistevano i presupposti per l’applicazione del criterio teleologico per affermare la prededucibilità in quanto la fornitura di uova era funzionale alla continuazione dell’attività della cedente, ed indirettamente anche in favore della cessionaria, “newco” creata appositamente per rendersi cessionaria dell’azienda. 1.2 Food Europe srl censura, infine, l’affermazione del Tribunale secondo la quale l’accollo del debito da parte del cessionario non consentiva al creditore del cedente di far valere la prededuzione in quanto istituto di carattere processuale.
Così ragionando, secondo la ricorrente, si esporrebbe il creditore ad operazioni fraudolente facendo degradare un credito prededucibile in chirografo. 2 Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art 360 bis c.p.c. in quanto il provvedimento ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e le censure mosse dalla ricorrente non offrono elementi per mutare orientamento. 2.1 L'art. 111, comma 2, l.fall considera prededucibili i crediti "sorti in occasione o in funzione" delle procedure concorsuali, individuandoli, alternativamente, sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, il primo dei quali va implicitamente integrato con la riferibilità del credito all'attività degli organi della procedura (cfr.
Cass. n. 20113/2016 e 25589/2015). 2.2 Il carattere alternativo dei predetti criteri non consente, peraltro, l'estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, dovendosi in ogni caso accertare, con valutazione da compiersi ex ante, il vantaggio arrecato alla massa dei creditori (Cass. n. 24791/2016, 22670/2021 e 10130/2021). 2.3 La prededuzione "funzionale" prevista dall'art. 111, comma 2, l.fall., quale è quella che si assume assistere del credito del ricorrente per fornitura di merci prima della sentenza dichiarativa di fallimento, opera esclusivamente nel caso in cui le relative prestazioni siano state in concreto coerenti con l'interesse della massa dei creditori alla pronta instaurazione del regime concorsuale più appropriato, alla reale consistenza dell'impresa e alle effettive possibilità di gestione dell'insolvenza e siano, dunque, valutabili, in forza di un giudizio ex ante (e cioè a prescindere dal risultato effettivamente conseguito), come direttamente funzionali alla presentazione della relativa istanza ed alla predisposizione dei documenti a tal fine necessari e, per il loro tramite, in ragione degli effetti protettivi che ne conseguono per legge (cfr. gli artt. 44 e 45 e 167 L.Fall.), alla conservazione dell'integrità del valore del patrimonio aziendale o della relativa impresa (cfr.
Cass. SU n. 42093/2021 vedi anche 17248/2024 e 25387/2024). 2.4 Il Tribunale ha ben governato tali principi escludendo la “funzionalità “ delle prestazioni di fornitura di uova effettuate in favore di una società (Gruppo Novelli srl) diversa da quella fallita che all’epoca dell’esecuzione delle prestazioni non era neanche costituita. 2.5 Con riferimento all’ulteriore articolazione della censura, l’impugnato decreto ha correttamente negato l’estensione del trattamento preferenziale (prededuzione), stante la sua connotazione processuale e non sostanziale, anche al debito del cedente accollato dal cessionario di azienda. 2.6 Questa Corte nel suo massimo consesso ha infatti affermato che« la prededuzione attribuisce non una causa di prelazione ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell'attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente, atteso che, mentre il privilegio, quale eccezione alla "par condicio creditorum", riconosce una preferenza ad alcuni creditori e su certi beni, nasce fuori e prima del processo esecutivo, ha natura sostanziale e si trova in rapporto di accessorietà con il credito garantito poiché ne suppone l'esistenza e lo segue» (...) essa si ritrova dunque accostata al medesimo credito, ove non pagato in precedenza, ogni qual volta il nesso con la stabilizzazione concorsuale sia riconosciuto, anche se la procedura, in funzione od in occasione della quale il credito è sorto, si sia nel frattempo esaurita, trascorrendo però in altra a vocazione liquidatoria ma alla prima collegata (...) l’interrogativo di conformazione in fattispecie meritevole del requisito ogni qual volta, e per definizione, quel tentativo di soluzione della crisi o insolvenza non abbia avuto successo, trascorrendo in fallimento». (cfr.
Cass. SU n. 42093/2021). 3 Il secondo motivo deduce omesso esame, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dall’identità dello stato di insolvenza e della crisi di impresa che ha causato il Fallimento del Gruppo Novelli srl, cedente, e della cessionaria Alimentitaliani srl nonché dell’identità tra il ceto creditorio delle due procedure. 3.1 Il motivo è inammissibile in quanto il decreto non soffre di alcuna omissione dei fatti storici indicati dalla ricorrente: il Tribunale, sulla scorta della ricostruzione dei fatti di causa, ha escluso ogni profilo di funzionalità tra il credito vantato dal ricorrente e gli interessi della massa creditoria del fallimento Alimentitaliani srl avuto riguardo all’effettuazione della prestazione dedotta nel contratto di somministrazione in favore di un diverso soggetto in concordato preventivo e successivamente fallito. 3.2 La censura, quindi , si risolve in una impropria e inammissibile richiesta a questa Corte di sovrapporre il proprio giudizio a quello sull’accertamentodei fatti compiuto dal Tribunale e sorretto da una corretta motivazione. 3.3 Il precedente richiamato dal ricorrente non è pertinente in quanto nel caso esaminato dalla Corte Suprema la fornitura era stata effettuata in favore dello stesso soggetto che aveva proposto istanza di concordato preventivo ed era poi stato dichiarato fallito.
In conclusione il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese presente giudizio che liquida in € 6.000, per compensi, oltre € 200 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della rico