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Decreto — n. 11530/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's offer of settlement within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 11530/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's offer of settlement within the statutory 40-day period. The appellant, Eurotranciatura Spa, did not request a decision on the settlement proposal, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a court's offer of settlement within forty days constitutes a deemed withdrawal of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal offer of settlement extinction of proceedings Code of Civil Procedure litigation costs allocation correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
8746/2020 depositatoil 26/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24304/2024 R.G. proposto da : EUROTRANCIATURA SPA, elettivamente domiciliato in MILANO CORSO EUROPA 5, presso lo studio dell’avvocato BARLETTA ANTONINO (BRLNNN72H24C351Y) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STRANO GIUSEPPE (STRGPP70C21L736D) -ricorrente- contro ITALIA WANBAO-ACC SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in Roma Via Barberini, 47, presso lo studio dell’avvocato GRANZOTTO ANDREA (GRNNDR69C08H501B) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE VENEZIA nel RG n. 8746/2020 depositatoil 26/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in3.650 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.