Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in judgment extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Credit Agricole Italia SpA, had not responded to the court's proposal for judgment definition after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the communication of a proposal for judgment definition constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8735/2021 R.G. proposto da : CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato ROSATI BENEDETTA (RSTBDT73R59D612P) rappresentato e difeso dall'avvocato SABBADINI SODI CESARE (SBBCSR45M31D612Z) -ricorrente- contro FALLIMENTO BRACCIALINI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO FRANCIA 197, presso lo studio dell’avvocato LEMME GIULIANO (LMMGLN63P18H501O) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MOLINARI BARBARA (MLNBBR67P62G337G) -intimato e controricorrente incidentale - avverso ORDINANZA di TRIBUNALE FIRENZE nel RG n .10845/2019 depositata il 01/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in3.700 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le