Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn because the respondent failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings involved a dispute between the Tax Agency and Leali Steel S.p.A. regarding a bankruptcy decree, where the appellant remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and extinguished the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the automatic withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25264/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO LEALI STEEL S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato PETRETTI ALESSIO (PTRLSS55M25H501M) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTI IVAN (LBRVNI63R30H612Q) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE TRENTO nel RG.40/2017 depositatoil 29/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in4.000 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l