Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11500/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on jurisdiction, upholding consumer forum clause validity with double signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11500/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal regarding jurisdiction, ruling that the case must be heard in Campobasso. The plaintiffs argued that the consumer forum rule should apply, but the court found the parties had validly agreed on a specific forum clause. Since the clause designated the consumer's own residence as the competent court and was signed by both parties, it was deemed non-vexatious and legally binding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 33 comma 2 lett. u) Codice del Consumo; Art. 18, 19, 20 c.p.c.: A contractual clause designating the consumer's own residence as the exclusive forum, provided with double signature, is valid and cannot be challenged as vexatious or unilaterally derogated from.

Parole chiave

Generato dall'IA
consumer forum clause double signature requirement vexatious clause presumption exclusive jurisdiction competence transfer trasmissione per incompetenza competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori incompetenza per materia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 33 comma 2 lett. u) Codice del Consumo
28 cpc debitamente pattuita e peraltro non avente carattere vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2 lett.
Art. 18, 19, 20 c.p.c.
18,19 e 20 c.p.c., (Cass. 1875 e 5974 del 2012; 2022 nr 12541 ) non trova applicazione nel caso di una espressa previsione negoziale che stabilisce una competenza esclusiva territoriale individuando un foro convenzionale.
Art. 63 Codice del Consumo
Il richiamo operato dai ricorrenti al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui il foro del consumatore, previsto dall'art. 63 del codice del consumo (D.Lgs.
Art. 28 c.p.c.
19061/2016, trattandosi nel caso di specie di fare applicazione di clausola ex art. 28 cpc debitamente pattuita e peraltro non avente carattere vessatoria ai sensi dell’art.
art 1458 c.c
11522/1998 e dichiarare la risoluzione degli ordini di acquisto effettuati dagli attori ai sensi dell’art 1458 c.c.
art. 369 cod. proc. civ
Sul punto, va data continuità all'orientamento già espresso da questa Corte, secondo cui, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, rileva che il ricorrente, nel rispetto del termine indicato dall'art. 369 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 1875 e 5974 del 2012
18,19 e 20 c.p.c., (Cass. 1875 e 5974 del 2012; 2022 nr 12541 ) non trova applicazione nel caso di una espressa previsione negoziale che stabilisce una competenza esclusiva territoriale individuando un foro convenzionale.
Cass. 2022 nr 12541
Cass. 13/05/2021, n. 12844
Cass. 24/03/2017, n. 7621
Cass. 03/03/2011, n. 5108
7621; Cass. 03/03/2011, n. 5108 ; Cass.20/01/2003, n.
Cass. 20/01/2003, n. 729
Cass. Civ. ord. 19061/2016
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15805/2024 R.G. proposto da : ROMANELLA NICOLA, ROMANELLA TERESA, elettivamente domiciliati in CAMPOBASSO VIA TRENTO, 16, presso lo studio dell’avvocato D'ANTONIO DOMENICO (DNTDNC61E11D811E) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro BANCA POPOLARE DI BARI S.C.P.A., elettivamente domiciliato in MILANO VIA BOSCHETTI, 1 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato ARCUCCI GENNARO (RCCGNR76M11F839S) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso PROVVEDIMENTO di TRIBUNALE BARI n. 2400/2023 depositata il 24/06/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI. FATTI DI CAUSA Ritenuto che: Con ordinanza del 24.6.2024, resa dal Tribunale di Bari all’esito dello scioglimento di riserva nell’ambito del giudizio promosso da Romanella Nicola e Romanella Teresa nei confronti della BdM Banca spa (già Banca Popolare di Bari spa) al fine di sentire :

1) accertare l’inadempimento della convenuta per violazione dell’art 21 T.U.F., nonché degli artt. 27, 28, 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998 e dichiarare la risoluzione degli ordini di acquisto effettuati dagli attori ai sensi dell’art 1458 c.c. e, la conseguente condanna della convenuta alla restituzione in favore della sig.ra Romanella Teresa del capitale investito pari alla somma di € 48.926,00, declinava la propria competenza a favore del Tribunale di Campobasso assegnando alle parti termine di mesi 3 dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione del presente giudizio e condannando gli attori al pagamento delle spese processuali.

Osservava che i due contratti per l’apertura di dossier titoli sottoscritti dagli attori in funzione degli investimenti oggetto di causa prevedono all’art. 16, comma 2 (con clausola munita di doppia sottoscrizione) intitolata “Foro competente” che “Se il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 Settembre 2005, n. 206 e sue successive integrazioni e modificazioni), il Foro competente è esclusivamente quello nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente” (cfr. docc. 3-4 fasc. convenuta pag. 9).

Rilevava inoltre che i due attori risultavano pacificamente (vedi intestazione dell’atto di citazione) essere residenti in Campobasso e rivestivano – secondo anche quanto ribadito da loro stessi nelle proprie note di trattazione scritta del 21.12.2023 – la qualità di consumatore. Sotto tale aspetto risultava inconferente al caso di specie il principio – richiamato dagli attori nelle ridette note di trattazione scritta - di inoperatività del cd foro del consumatore, posto che costui, quando agisce come attore può scegliere anche rinunciare ad avvalersi del foro inderogabile previsto dall’art 33 del D.lgs 5/2006 sancito da Cass.

Civ. ord. 19061/2016, trattandosi nel caso di specie di fare applicazione di clausola ex art. 28 cpc debitamente pattuita e peraltro non avente carattere vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2 lett. u), avendo le parti individuato un foro coincidente con la residenza del consumatore. Avverso tale ordinanza Romanella Nicola e Romanella Teresa hanno proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria cui ha resistito la Banca Popolare di Bari che ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per mancata allegazione dei documenti necessari ai sensi dell’art 369 comma 2 n.

4) c.p.c. e/o 47 comma 3 c.p.c., Il procuratore ha concluso per il rigetto. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: I ricorrenti con un unico motivo censurano la decisione del Tribunale di Bari rilevando che quando il consumatore agisce in veste di attore (come nel nostro caso) può scegliere anche di rinunciare ad avvalersi del foro inderogabile previsto dall’art 33 del D.lgs 5/2006 , come affermato da Cass. Civ., ord. 19061/2016 del 28.9.2016, secondo la quale, in linea generale, è pacifico che il consumatore possa rinunciare al Foro esclusivo ex art. 33 D.Lgs 206/2005, ogniqualvolta sia egli ad agire in giudizio (rivestendo, dunque, la posizione di attore sia in senso formale che sostanziale, come nel caso che ne occupa).

Pertanto gli attori chiedono di riformare l’ordinanza del Tribunale di Bari, dichiarandone la nullità per rigettare l’eccezione preliminare di incompetenza territoriale. Principio questo, che ad avviso dei ricorrente, sarebbe ribadito rafforzativamente nell’ordinanza del 20 aprile 2022, n. 12541. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di improcedibilità del ricorso correlata alla mancata allegazione degli atti processuali del giudizio di primo grado su cui si basa il ricorso per regolamento di competenza proposto, del fascicolo del giudizio di prime cure con la relativa attestazione di conformità.

Sul punto, va data continuità all'orientamento già espresso da questa Corte, secondo cui, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, rileva che il ricorrente, nel rispetto del termine indicato dall'art. 369 cod. proc. civ., formuli l'istanza ditrasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice a quo, la quale deve essere restituita munita del visto, non potendo discendere dal suo mancato deposito "insieme col ricorso" la sanzione della improcedibilità del giudizio di legittimità: una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (cosìCass. 13/05/2021, n. 12844).

D'altro canto, l'omesso o tardivo deposito della istanza in parola non cagiona comunque improcedibilità dell'impugnazione ove l'esame delfascicolo di ufficio non risulti indispensabile ai fini della decisione del giudice di legittimità, cioè a dire quando dagli atti e daidocumenti inseriti nei fascicoli di parte si possano desumere gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni prospettate (cfr.Cass. 24/03/2017, n. 7621; Cass. 03/03/2011, n. 5108 ; Cass.20/01/2003, n. 729). Nella specie il vaglio delle questioni poste dai ricorrenti non richiede necessariamente la disamina delfascicolo di ufficio del merito, essendo all'uopo sufficienti gli atti allegati dalle parti in sede di legittimità.

Tanto premesso, si osserva che il Tribunale di Bari ha ritenuto fondata l’eccezione di competenza in favore del Tribunale di Campobasso sollevata dalla convenuta in ragione della clausola pattizia che ha fatto coincidere con il foro del consumatore (non applicato in quanto tale in questa sede) il foro contrattuale stabilito dalle parti nell'ambito del contratto quadro relativo all'acquisto del dossier titoli. Il richiamo operato dai ricorrenti al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui il foro del consumatore, previsto dall'art. 63 del codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l'introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degli artt. 18,19 e 20 c.p.c., (Cass. 1875 e 5974 del 2012; 2022 nr 12541 ) non trova applicazione nel caso di una espressa previsione negoziale che stabilisce una competenza esclusiva territoriale individuando un foro convenzionale.

Tale pattuizione non è suscettibile di declaratoria di nullità in quanto, individuando il foro convenzionale proprio nel foro del consumatore, è munita di doppia sottoscrizione non può considerarsi neppure vessatoria, atteso che l'art. 33, comma 2, lett.

u) Codice del Consumo prevede che “si presume vessatoria, fino a prova contraria, la clausola che abbia l'effetto di stabilire come competente un foro diverso da quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore” mentre, nel caso in esame, la clausola di elezione del Foro contenuta nei contratti quadro surrichiamati opera a vantaggio esclusivo del consumatore stesso, coincidendo esattamente con la residenza del consumatore medesimo. A tanto consegue la statuizione della competenzaa conoscere della complessiva controversia, in relazione alle domande delle parti contrapposte, del Tribunale di Campobasso, davanti al quale la causa andrà riassunta nel termine di legge. Le spese di legittimità vanno definite al merito. P.Q.M La