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Ordinanza — n. 11492/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of finality in bankruptcy liquidation appeal decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11492/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appealed order regarding the bankruptcy liquidation lacked the requisite qualities of finality and decisiveness. The lower court had accepted a creditor's complaint against the opening decree by finding fraud in the omission of a pending lawsuit and the lack of fraudulent acts. The Supreme Court ruled that such appeals do not resolve substantive rights between parties and allow for the reopening of the procedure, thus failing to establish a binding judgment.

Regesto Legislator

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Art. 14 ter, comma 5, l. n. 3/2012; Art. 14 quinquies, l. n. 3/2012: Appeals against orders in bankruptcy proceedings that merely reject admissibility or accept complaints without deciding on substantive rights lack the qualities of finality and decisiveness required for cassation admissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy liquidation lack of finality inadmissible appeal creditor's complaint fraudulent acts omission of lawsuit decisiveness occultamento di beni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 14 ter, comma 5, l. n. 3/2012
1 - CC del l ’ 8 aprile 2 02 5 liquidazione del patrimonio richiesta da Simonetta Marinucci a norma dell’art. 14 ter della l.
Art. 14 quinquies, l. n. 3/2012
1 - CC del l ’ 8 aprile 2 02 5 liquidazione del patrimonio richiesta da Simonetta Marinucci a norma dell’art. 14 ter della l.
Art. 111 Cost.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2901 c.c
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 4500 del 2018
Cass. n. 30534 del 2018
111 Cost., perché il provvedimento è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, e pertanto non è suscettibile di passaggio in giudicato (Cass. n. 30534 del 2018).
Cass. n. 30529 del 2024
Cass. n. 30529 del 2024, in motiv.).
Cass. n. 2461 del 2022
Cass. n. 2461 del 2022, in motiv.).
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Testo completo

to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 23617-2022proposto da: MARINUCCI SIMONETTA, rappresentata e difes a da ll ’ Avvocat o FABIO CESAREper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO CREPALDI INTERNATIONAL S.R.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato DANIELE PIETRO COSTANTINI per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA d e positato il 19/4/2022, n.1874 in RG n. 9026/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio dell’8/4/2025;

FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto il reclamo che il Fallimento Crepaldi International s.r.l. aveva proposto nei confronti del decreto con il quale lo stesso tribunale, in data 18/6/2021, aveva aperto la procedura di Ric. 2022 n. 23617- Sez. 1 - CC del l ’ 8 aprile 2 02 5 liquidazione del patrimonio richiesta da Simonetta Marinucci a norma dell’art. 14 ter della l. n. 3/2012. 1.2. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora importa, ha ritenuto che: - il requisito della mancanza di atti in frode, richiesto dall’art. 14 quinquies l. n. 3 cit. , non è stato oggetto di abrogazione implicita per effetto della modifica dell’art. 14 decies l. n. 3 cit., che ha attribuito al liquidatore la legittimazione ad intraprendere o proseguirele azione dirette a far dichiarare l’inefficacia de gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, “risultando non del tutto coincidenti le categorie degli atti in frode e degli atti pregiudizievoli”, posto che“il perimetro degli atti in frode risulta maggiore rispetto ai soli atti revocabili” di cui all’art. 2901 c.c., “ricomprendendo anche le ipotesi penalmente rilevanti di bancarotta, e gli atti volutamente depauperativi che comportino un aumento del passivo o una diminuzione dell’attivo, ovvero che dolosamente simulano attività inesistenti) e in ogni caso tenuto conto che la ratio della modifica alla norma ha inteso ribadire la legittimazione del liquidatore rispetto alle azioni indicate”; - inoltre, la mancata indicazione della pendenza di una causa risarcitoria del valore di 500.000 euro “ costituisce un atto in frode” nonché “una omissione tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio del debitore in violazione dell’art 14 ter comma 5 l n. 3/2012”; - la pendenza dell ’ azione risarcitoria per €. 500.000,00 nei confronti dell’istante “integra una dolosa omissione di denuncia di un credito (ancorchéfuturo e incerto) rilevante in relazione alla valutazione di fattibilità tenuto conto che la decurtazione patrimoniale dell’attivo conseguente ai necessari accantonamenti determina una non fattibilità della proposta ( a fronte di un attivo di euro 98.000,00 e di un passivo esposto nel ricorso per euro 744.407,45 …)”; -il giudice, infatti, Ric. 2022 n. 23617- Sez. 1 - CC del l ’ 8 aprile 2 02 5 sia nella fase di apertura della liquidazione (fase che non si svolge nel contraddittorio con i creditori), che in quella eventuale del reclamo, deve “verificare se la proposta di liquidazione sia fattibile”. 1.3.

Simonetta Marinucci, con ricorso notificato il 27/9/2022, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto. 1.4. Il Fallimento Crepaldi International s.r.l. ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente ha lamenta to la violazione e la falsa applicazione degli artt. 14 tere 14 quinquies della l. n. 3/2012, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., censurando il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la mancata indicazione dell’azione di responsabilità proposta nei suoi confronti integrava un atto di frode e che la mancanza di atti in frode ai creditori continuava ad essere un requisito di ammissione alla procedura di liquidazione. 2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 14 ter della l. n. 3/2012, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., censurando il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la mancata indicazione della causa risarcitoria avviata dal Fallimento reclamante integr a una violazione dall ’ art. 14 ter, comma 5, della l. n. 3/2012, essendosi tradotta in un’omissione documentale che non consente di ricostruire compiutamente il patrimonio del debitore. 2.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento che, revocando il decretodi apertura della procedura di liquidazione del patrimonio in ragione (tra l’altro) dell’affermata inammissibilità della domanda di accesso a tale procedura per l’accertata violazione dell’art. 14 ter, Ric. 2022 n. 23617- Sez. 1 - CC del l ’ 8 aprile 2 02 5 comma 5, cit., è, in realtà, privo, pur se pronunciato in accoglimento del reclamo proposto da un creditore, dei caratteri della decisorietà e della definitività. 2.4.

Non v’è dubbio, invero, che: - nell ’ ambito delle procedure di sovraindebitamento disciplinate dalla l. n. 3/2012, come integrata dalla l. n. 221/2012, il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto pronunciato in sede reclamo è ammissibile soltanto se si tratta di provvedimento con cui il tribunale, in composizione collegiale, abbia accolto o respinto, per ragioni di merito (vale a dire, concernenti la ritenuta sussistenza o insussistenza dei fatti costitutivi della domanda o, per contro, dei fatti impeditivi alla sua proposizione), la domanda (di omologazion e del piano o dell’accordo ovvero di liquidazione dei beni) proposta dal debitore; -solo in tale caso, infatti, il decreto, reso all’esito di un procedimento che si svolge nel contraddittorio (anche solo potenziale) tra le parti, è dotato dei requisiti della decisorietà e della definitività, in quanto idoneo non solo ad incidere sui contrapposti diritti soggettivi delle parti ma anche ad incidervi (sia pur allo stato degli atti) con la particolare efficacia del giudicato, regolamentando in modo incontrovertibile, con provvedimento non suscettibile di distinta impugnazione, la dedotta situazione di sovraindebitamento (Cass. n. 30529 del 2024, in motiv.;

Cass. n. 28013 del 2022; Cass. n. 22797 del 2023; Cass. n. 4451 del 2018). 2.5. Non è, per contro, ammissibile il ricorso per cassazione ove sia stato proposto avverso il decreto che ha dichiarato l’inammissibilità della proposta o del piano. 2.6. Si è, infatti, detto che: - il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell’ammissibilità del piano del consumatore di cui agli artt. 6, 7, comma 1 bis, e 8 della l. n. 3 cit., non precludendo a quest’ultimo, benché nei Ric. 2022 n. 23617- Sez. 1 - CC del l ’ 8 aprile 2 02 5 limiti temporali previsti dall’art. 7, comma 2, lett. b), della medesima legge, di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività e non è, dunque, ricorribile per cassazione (Cass. n. 1869 del 2016;

Cass. n. 20917 del 2017); - il decreto che, in sede di reclamo, abbia confermato la dichiarazione di inammissibilità della proposta di accordo di ristrutturazione dei debitiè privo dei caratteri della decisorietà e definitività, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi e non esclude, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima, sicché non è ricorribile per cassazione (Cass. n. 6516 del 2017; Cass. n. 27301 del 2022); -il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento che ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi e non escludendo, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività e non è ricorribile per cassazione (Cass.n. 4500 del 2018); - il decreto del tribunale che abbia dichiarato inammissibile la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, presentata dal debitore che versi in stato di sovraindebitamento, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., perché il provvedimento è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, e pertanto non è suscettibile di passaggio in giudicato (Cass. n. 30534 del 2018). 2.7.

Nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, se il provvedimento reso in sede di reclamo si arresta alla fase dell’inammissibilità della domanda , in ragione, ad esempio, della mancanza di uno dei requisiti previsti dall’art. 7, comma 2, della l. n. 3 cit. (richiamato, in parte, dall’art. 14 ter, comma 1, e, comunque, ribadito dall’art. 14 ter, Ric. 2022 n. 23617- Sez. 1 - CC del l ’ 8 aprile 2 02 5 comma 5, che riproduce il testo dell’art. 7, comma 2, lett. d), non si ha una decisione sui diritti contrapposti delle parti e non si è, dunque, in presenza di un provvedimento avente il connotato della decisorietà necessario ai fini del ricorso per cassazione (cfr.

Cass. n. 30529 del 2024, in motiv.). 2.8. Nello stesso modo e per le stesse ragioni, deve ritenersi che il provvedimento che (come quello impugnato) abbia accolto il reclamo avverso il decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 quinquies della l. n. 3 cit., in ragione della ritenuta mancanza di un requisito di ammissibilità della domanda (come quello previsto dall’art. 14 ter, comma 5), non è suscettibile di ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento che, in quanto privo – appunto -del carattere della definitività e della decisori età, non inibisce la reiterabilità della domanda di apertura della procedura di liquidazione(cfr.

Cass. n. 2461 del 2022, in motiv.).

3. Il ricorso è, dunque, inammissibile.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsareal controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà Ric. 2022 n. 23617- Sez. 1 - CC del l ’ 8 aprile 2 02 5 atto, ai sensi dell’ art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di co