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Ordinanza — n. 11451/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of finality in bankruptcy liquidation reopening claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11451/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's order reopening the bankruptcy liquidation lacked the requisite finality and decisiveness. The appellant argued for the reopening based on fraud, but the court noted the order merely rejected the request without resolving the underlying rights of the parties. Consequently, the decision was not binding and could be re-litigated, rendering the cassation appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 14 ter, comma 5, l. n. 3/2012; Art. 111 Cost.: A court order rejecting a request to reopen bankruptcy liquidation on grounds of admissibility lacks the character of decisiveness and finality required for cassation appeal.

Parole chiave

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bankruptcy liquidation reopening lack of finality cassation inadmissibility procedural requirements decisiveness of judgment occultamento di beni omissione della contabilità notifica della situazione patrimoniale

Disposizioni normative citate

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Art. 14 ter, comma 5, l. n. 3/2012
nei confronti del decreto con il quale lo stesso tribunale, in data 18/6/2021, aveva aperto la procedura di liquidazione del patrimonio richiesta da Nicola Crepaldi a norma dell’art. 14 ter della l.
Art. 111 Cost.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2901 c.c
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30534 del 2018
111 Cost., perché il provvedimento è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, e pertanto non è suscettibile di passaggio in giudicato (Cass. n. 30534 del 2018).
Cass. n. 30529 del 2024
Cass. n. 30529 del 2024, in motiv.).
Cass. n. 2461 del 2022
Cass. n. 2461 del 2022, in motiv.
Cass. n. 6154 del 2024
Cass. n. 6154 del 2024) che ha proposto, con controricorso, Riccardo Pucher Prencis, nella qualità di liquidatore della procedura di liquidazione.
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Testo completo

la seguente: ORDINANZA sul ricorso 5068-2022proposto da: CREPALDI NICOLA, rappresentato e difeso da ll’ Avvocato FABIO CESAREper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro PUCHER PRENCIS RICCARDO, nella qualità di liquidatore della procedura di liquidazione, rappresentato e difeso prima dall’Avvocato MARZIA CORTESI per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché FALLIMENTO CREPALDI INTERNATIONAL S.R.L., rappresentato e difeso dapprima dall’Avvocato FRANCESCO MAZZAROLLI per procura in calce al controricorso e poi dall ’ Avvocato DANIELE PIETRO COSTANTINI per procura in atti; -controricorrente - I.N.P.S.-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO e ANTONIETTA CORETTI per procura in calce al controricorso;Ric. 2022 n. 5068- Sez. 1 - CC del l ’ 8 aprile 2 02 5 -controricorrente - avverso il DECRETO DEL TRIBUNALE DI TREVISO d e positato il 7/12/2021, n.190/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in c amera di consiglio dell’8/4/2025;

FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto il reclamo proposto dal Fallimento Crepaldi International s.r.l. nei confronti del decreto con il quale lo stesso tribunale, in data 18/6/2021, aveva aperto la procedura di liquidazione del patrimonio richiesta da Nicola Crepaldi a norma dell’art. 14 ter della l. n. 3/2012. 1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: - il requisito della mancanza di atti in frode, richiesto dall’art. 14 quinquiesl. n. 3 cit. , non è stato oggetto di abrogazione implicita per effetto della modifica (operata dal d.l. n. 137/2020, conv. dalla l. n. 176/2020) dell’art. 14 decies l. n. 3 cit., che ha attribuito al liquidatore la legittimazione ad intraprendere o proseguire le azionidirette a far dichiarare l’ inefficacia de gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori; - tale norma, infatti, “attribuendo esplicitamente al liquidatore la facoltà di agire in revocatoria ordinaria, ha voluto approntare un rimedio ulteriore a fronte di atti dispositivi suscettibili di essere inquadrati nell’alveo dell’art. 2901 c.c., eliminando ogni dubbio circa la legittimazione processuale di questi”; - del resto, “ non vi è perfetta sovrapposizione tra fraudolenza e atti dispositivi revocabili, ben potendo i primi tradursi in dissipazioni, occultamenti, dolose omissioni di denuncia di uno o più creditori o nell’esposizione di passività inesistenti, che non sono suscettibili di ripristino ex tunc (cfr. art 173 l.f.)”; - inoltre, la Ric. 2022 n. 5068- Sez. 1 - CC del l ’ 8 aprile 2 02 5 mancata indicazione della pendenza di una causa risarcitoria del valore di 700.000 euro, “oltre ad essere inquadrabile nella dolosa omissione di denuncia di un credito (ancorché litigioso), … non è affatto indifferente ai fini della fattibilità del piano sotteso alla proposta di liquidazione in termini di manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati”, posto che, contrariamente a quanto affermato dal liquidatore, “il riconoscimento del debito risarcitorio non è subordinato al passaggio in giudicato della sentenza civile”, spettando al liquidatore di decideresulle domande di ammissione dei crediti e di disporre adeguati accantonamenti a tutela del credito litigioso nelle more dell’accertamento; - la mancata indicazione della causa risarcitoria avviata dal Fallimento reclamante, ove non fosse configurabile come un atto di frode, integracomunque una violazione dall’art. 14 ter, comma 5, della l. n. 3/2012, traducendosi in “un’omissione documentale che non consente di ricostruire compiutamente il patrimonio del debitore”. 1.3.

Il tribunale, quindi, ha accolto il reclamo e, per l’effetto, ha revocato il decreto impugnato. 1.4. Nicola Crepaldi, con ricorso notificato il 4/2/2022, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto. 1.5. Riccardo Pucher Prencis, nella qualità di liquidatore della procedura di liquidazione, ha notificato controricorso con il quale ha dichiarato di aderire ai motivi di ricorso. 1.6. Il Fallimento Crepaldi International s.r.l. e l’I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha nno resistito al ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1.

Con il primo m otivo , il r icorrente ha lamenta to la violazione e la falsa applicazione degli artt. 14 tere 14 quinquies della l. n. 3/2012, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., censurando Ric. 2022 n. 5068- Sez. 1 - CC del l ’ 8 aprile 2 02 5 il decreto impugnatonella parte in cui il tribunaleha ritenuto che la mancata indicazione dell’azione di responsabilità proposta nei suoi confronti integrava un atto di frode e che la mancanza di atti in frode ai creditori continuava ad essere un requisito positivodi ammissione alla procedura di liquidazione. 2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrenteha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 14 ter della l. n. 3/2012, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., censurando il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la mancata indicazione della causa risarcitoria avviata dal Fallimento reclamante, ove non fosse configurabile come un atto di frode, integrerebbe comunque una violazione dall’art. 14 ter, comma 5, della l. n. 3/2012, essendosi tradottain “un’omissione documentale che non consente di ricostruire compiutamente il patrimonio del debitore”. 2.3.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso un provvedimento che, revocando il decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio in ragione (tra l ’ altro) dell’affermata inammissibilità della domanda di accesso a tale proceduraper l’accertata violazione dell’art. 14 ter , comma 5, cit., è, in realtà, privo, pur se pronunciato in accoglimento del reclamo proposto da un creditore, dei caratteri della decisorietà e della definitività. 2.4. Non v’è dubbio, invero, che: - nell ’ ambito delle procedure di sovraindebitamento disciplinate dalla l. n. 3/2012, come integrata dalla l. n. 221/2012, il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto pronunciato in sede reclamo è ammissibile soltanto se si tratta di provvedimento con cui il tribunale, in composizione collegiale, abbia accolto o respinto, per ragioni di merito (vale a dire, concernenti la ritenuta sussistenza o insussistenza dei fatti costitutivi della domanda o, Ric. 2022 n. 5068- Sez. 1 - CC del l ’ 8 aprile 2 02 5 per contro, dei fatti impeditivi alla sua proposizione), l a domanda (di omologazion e del piano o dell’accordo ovvero di liquidazione dei beni) proposta dal debitore; -solo in tale caso, infatti, il decreto,reso all’esito di un procedimento che si svolge nel contraddittorio (anche solo potenziale) tra le parti, è dotato dei requisitidella decisorietà e della definitività, in quanto idoneo non solo ad incidere sui contrapposti diritti soggettivi delle parti ma anche ad incidervi (sia pur allo stato degli atti) con la particolare efficacia del giudicato , regolamentando in modo incontrovertibile, con provvedimento non suscettibile di distinta impugnazione, la dedotta situazione di sovraindebitamento (Cass. n. 30529 del 2024, in motiv.;

Cass. n. 28013 del 2022; Cass. n. 22797 del 2023; Cass. n. 4451 del 2018). 2.5. Non è, per contro, ammissibile il ricorso per cassazione ove sia stato proposto avverso il decreto che ha dichiarato l’inammissibilità dellaproposta o del piano. 2.6. Si è, infatti, detto che : - il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell ’ ammissibilità del piano del consumatore di cui agli artt. 6, 7, comma 1 bis,ed 8 della l. n. 3cit., non precludendo a quest ’ ultimo , benché nei limiti temporali previsti dall ’ art. 7, comma 2, lett. b), della medesima legge, di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, e non è , dunque, ricorribile per cassazione (Cass. n. 1869del 20 16 ;

Cass. n. 20917 del 20 17) ; - il decreto che, in sede di reclamo, abbia confermato la dichiarazione di inammissibilità della proposta di accordo di ristrutturazione dei debitiè privo dei caratteri della decisorietà e definitività, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, e non esclude, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima, sicché non è ricorribile per cassazione Ric. 2022 n. 5068- Sez. 1 - CC del l ’ 8 aprile 2 02 5 (Cass. n. 6516del 2017; Cass. n. 27301 del 2022 ); - il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento che ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi e non escludendo, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività e non è ricorribile per cassazione (Cass.n. 4500 del 2018); -il decreto del tribunale che abbia dichiarato inammissibile la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, presentata dal debitore che versi in stato di sovraindebitamento, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., perché il provvedimento è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, e pertanto non è suscettibile di passaggio in giudicato (Cass. n. 30534 del 2018). 2.7.

Nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento,se il provvedimento reso in sede di reclamo si arresta alla fase dell ’ inammissibilità della domanda , in ragione, ad esempio, della mancanza di uno dei requisiti previsti dall’art. 7, comma 2, della l. n. 3 cit. (richiamato, in parte, dall’art. 14 ter, comma 1, e, comunque, ribadito dall’art. 14 ter, comma 5, che riproduce il testo dell’art. 7, comma 2, lett. d), non si hauna decisione sui diritti contrapposti delle parti e non si è, dunque, in presenza di un provvedimento avente il connotato della decisorietà necessario ai fini del ricorso per cassazione(cfr.

Cass. n. 30529 del 2024, in motiv.). 2.8. Nello stesso modo e per le stesse ragioni, deve ritenersi che il provvedimento che (come quello impugnato) abbia accolto il reclamo avverso il decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 quinquies della l. n. 3 cit. , in ragione della ritenuta mancanza di un requisito di ammissibilità della domanda (come quello previsto Ric. 2022 n. 5068- Sez. 1 - CC del l ’ 8 aprile 2 02 5 dall’art. 14 ter, comma 5), non è suscettibile di ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento che, in quanto privo del carattere della definitività e della decisorietà,non inibisce la reiterabilità della domanda di apertura della procedura di liquidazione(cfr.

Cass. n. 2461 del 2022, in motiv. ) .

3. Il ricorso (principale) è, dunque,inammissibile: al pari del ricorso (incidentaleex lege: cfr. Cass. n. 6154 del 2024) che ha proposto, con controricorso, Riccardo Pucher Prencis, nella qualità di liquidatore della procedura di liquidazione.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente principale e del ricorrente incidentale e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte tanto del ricorrente principale, quanto del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorsoprincipale e del ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale e il ricorrente incidentale a rimborsare, in solido, ai controricorrente le spese del giudizio, che liquida, per ciascuno di essi, in €. 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte tanto del ricorrente principale, quanto del ricorrente Ric. 2022 n. 5068- Sez. 1 - CC del l ’ 8 aprile 2 02 5 incidentale, di un ulte