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Ordinanza — n. 11297/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural impropriety due to late filing of the petition after the 20-day deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11297/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition was filed twenty days after its notification, violating the strict time limit for lodging cassation requests. The appellant, L'Abbondanza s.r.l., challenged the appellate court's decision confirming the bankruptcy trustee's request to invalidate asset transfers, but the procedural defect rendered the merits review unnecessary. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 369, first paragraph, cod. proc. civ.; Art. 360, first paragraph, no. 3, cod. proc. civ.: A cassation appeal is inadmissible if filed after the expiration of the twenty-day period following notification of the contested judgment.

Parole chiave

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cassation appeal improcedibility time limit notification deadline bankruptcy trustee asset revocation litigation costs acquisto di proprietà fondiaria

Disposizioni normative citate

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Art. 369, first paragraph, cod. proc. civ.
Art. 360, first paragraph, no. 3, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 13, first paragraph, quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 2697 c.c
115, codice di rito, e dell’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 23535 del 2019
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20036/2021 r.g. proposto da: L’Abbondanza s.r.l. (P. IVA 00326380540), in persona del legale rappresentante pro tempore Domenico Giacomo Landini, con sede legale in Città di Castello (PG), Via R. Morandi n. 16/bis, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso , dall’Avv. Nada Lucaccioni, congiuntamente e disgiuntamente all’Avv. Ivan Carpigo del Foro di Roma,con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, P.zza Francesco Morosini n. 12. -ricorrente - contro Fallimento Commed s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore Dott.ssa Silvia Parma, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Casoni e Stefano vanni, per procura in atti - c ontroricorrente - enei confronti di Francesca Immobiliare s.r.l. a socio unico in Liquidazione (P. IVA 02594761203), in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, Massimo Bonacini, con sede legale in Bologna (BO), Via Mazzini n. 2/3, rappresentata e difesa dall’Avv.

Antonio Console, per procura in atti. - c ontroricorrent e adesivo - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna , depositata in data 14.4.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/3/2025 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello diBologna ha rigetta to gli appelli principali ed incidentali proposti contro la sentenza del Tribunale di Bologna n.947 del 27 marzo 2018 , dichiara ndo integralmente compensate tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.

2. Dichiarato il fallimento della Commed s.r.l. in liquidazione dal Tribunale di Bologna, la curatela fallimentare aveva infatti convenuto in giudizio L’Abbondanza e Francesca immobiliare s.r.l., chiedendo che fossero dichiarate inefficaci, ai sensi degli artt. 66 l. fall. e 2901 c.c., le seguenti due alienazioni, intervenute tramite: (a)il contratto del 28 ottobre 2008, con cui la società Commed s.r.l.aveva venduto alla Francesca immobiliare s.r.l. per il prezzo di euro 270 mila il terreno sito in Comune di Todi, frazione Pantalla; (b) il successivo contratto del 3 agosto 2009, con cui la prima acquirente Francesca immobiliare s.r.l. aveva rivenduto a L'Abbondanza s . r . l . , subacquirente, parte del terreno sub a) per il prezzodi euro 308.333,00.

3. Con preliminare del 28 febbraio 2006 (data corretta amano sul contratto in “11 marzo 2006”) Commed s.r.l.aveva in realtà già promesso di vendere a L’Abbondanza s.r.l. un lotto di terreno edificabile sito a circa 16 km dal centro di Todi (PG), in località Pantalla . Con lo stesso preliminare L’Abbondanza si era impegnata a d affidare alla Commed l’appalto per la costruzione di uncentro commerciale sul fondo predetto. Il prezzo convenuto era di complessivi euro 1,5 milioni,di cui euro 750 mila quale corrispettivo perl’appalto ed altrettanti quale prezzo del terreno.

4. L’Abbondanza versava alla Commed s.r.l.un acconto di euro 150 mila.

5. Il 17 ottobre 2008 Commed s.r.l. stipulava invece un preliminare con Francesca immobiliare s.r.l., in virtù del qualequest’ultima si obbligava ad acquistare dalla prima il terreno di Pantalla per il prezzo di euro 270 mila. Con la stessa scrittura Francesca immobiliare si obbligavaad alienare il predio al soggetto indicato da Commedper un prezzo non inferiore ad euro 275 mila ed acorrispondere alla promittente venditrice il 90% dell’eventuale maggior somma ricavata in sede di rivendita.

6. Con rogito del 28 ottobre 2008 Commed vendeva a Francescaimmobiliare l’immobile predetto per euro 270 mila.Il 3 agosto 2009 Francesca vendeva a L’Abbondanza parte del fondo descritto al precedente paragrafo (con esclusione della particella 1207) per il prezzo di euro 308.333,00, con la precisazione che euro 150 mila venivano compensate col credito che la stessa Abbondanzaaveva per la restituzione dell’acconto pagato a Commed.

7. Con sentenza n. 947 del 27 marzo 2018 il T ribunale di Bologna – nell a contestazione delle convenute ed istruita la causa con c . t . u . e testi - accoglieva le domandeproposte dal fallimento. 8.Appellava la sentenza di primo grado L’Abbondanza e r esiste va Francesca immobiliare,proponendo appello incidentale in base a due mezzi. La curatela fallimentare si costituiva, contestando tutti i motivi di impugnazione e proponendo, in subordine, domanda di condanna solidale di L’Abbondanza e della Francesca immobiliare s.r.l.(in ulteriore subordine solo di quest’ultima) al pagamentodell’equivalente pecuniario del valore dell’immobile oggetto di revoca.

La curatela proponeva inoltre appello incidentale in base ad un mezzo. 9.La sentenza di appello descritta in epigrafe è stata dunque impugnata da L’Abbondanza s.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il Fallimento Commed s.r.l. in Liquidazione ha resistito con controricorso. Francesca Immobiliare s.r.l. a socio unico in Liquidazione ha svolto atto di intervento ad adiuvandumdel ricorso principale.La società ricorrente ed il fallimento controricorrente hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt.2901 e 2697 c.c. e art. 66 l. fall.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,dell’art. 115, codice di rito, e dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionee/o falsa applicazione dell’art.2697 c.c. in relazione agli artt. 66 l. fall. e 2901 u.c. c.c. 3.1 Prima di scrutinare il contenuto dei motivi, occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dal fallimento controricorrente. Essa è fondata. In effetti, dalla documentazione in atti è emerso che il deposito del ricorso notificato è avvenuto dopo venti giorni dalla notificazione del ricorso stesso (notifica intervenuta in data 6.7.2021 ed il deposito è avvenutoil 29.7.2021 ), con conseguente improcedibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 369, primo comma, cod. proc. civ.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delfallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,p