Cassation court rejects appeal on revocatory action, ruling the first bankruptcy declaration sets the start date for the suspect period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Banca di San Marino S.p.A. against the appellate court's revocation of bank transfers. The bank argued that the sequence of bankruptcy proceedings should not establish a continuous suspect period, while the court found the entire process to be a unified procedural path toward the correct insolvency measure. Consequently, the court ruled that the date of the first bankruptcy declaration serves as the starting point for calculating the suspect period for revocatory actions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 67 legge fall.; Art. 18, 19, 27, 30 d.lgs. n. 270/1999: In cases where a bankruptcy declaration is revoked due to eligibility for extraordinary administration, followed by an insolvency declaration and a subsequent new bankruptcy, the starting date for the suspect period corresponds to the publication of the first bankruptcy declaration.
Parole chiave
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25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15107/2023 R.G. proposto da Banca di San Marino S . p . A . , già Banca Impresa San Marino S.p.A., elettivamente domiciliatain Roma, piazza Monteleone di Spoleto,n. 3 6 , presso lo studio dell’avv. Emiliano Celli , difesa e rappresentata dall’avv. Ada Tucci -ricorrente - contro -controricorrente - avverso la sentenza n. 3038 /20 2 3 de l la Corte d’Appello di Roma, depositatail 3 . 5 . 20 2 3 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11.3.2025dal Consigliere Andrea Zuliani.
FATTI DI CAUSA Il fallimento di DIMA Costruzioni S.p.A. in liquidazione venne dichiarato una prima volta dal Tribunale di Roma con sentenza del 29.3.2011 che fu,in seguito, revocata dalla Corte d’Appello capitolina, in quanto la società aveva i requisiti per esseresoggetta all’amministrazione straordinaria. Pronunciata quindi sentenza di accertamento della insolvenza secondo tale diversa procedura, poiché all’esito del periodo di osservazionenon emersero «concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali» (art. 27, comma 1, d.lgs. n. 270 del 1999), la società venne nuovamente dichiarata fallita con decreto del Tribunale ai sensi dell’art. 30, comma 1,d.lgs. n. 270 del 1999.
Il curatore fallimentare avviò nei confronti di Banca diSan Marino S.p.A.un’azione revocatoria di alcune rimesse bancarie che venne respinta dal Tribunale di Roma. La sentenza di primo grado, impugnata dal fallimento , venne riformatadalla Corte d’Appello, che, in accoglimento della domanda, condannò Banca di San Marino S.p.A. a pagare € 172.000, oltre a interessie spese di giudizio. Contro la sentenza della Corte territoriale B anca di San Marino S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Fallimento DIMA Costruzioni S.p.A. in liquidazione si è difesocon controricorso .
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unicomotivo di ricorso si denuncia no « violazione e falsa applicazione dell’art. 67 legge fall. e degli artt. 18, 19, 27 e 30 del d.lgs. n. 270 del 1999, in relazione all’art. 360 , comma 1,n. 3, c.p.c. » . Laquestione posta riguarda l’individuazione del periodo sospetto rilevante per l’esercizio dell’azione revocatoria : la Corte d’Appello, acco gliend o la tesi del fallimento attore , lo ha individuato nel semestre anteriore alla prima dichiarazione di fallimentoe ha conseguentemente revocato le rimesse solutorie in conto corrente effettuate in quel periodo; secondo la ricorrente, invece, non sarebbe possibile ravvisare quell a consecuzione tra la prim a dichiarazione di fallimento e la successiva vicenda regolata dal d.lgs. n. 270 del 1999 che la Corte territoriale ha posto a fondamento della retrodatazione del periodo sospetto.
La tesi dellaricorrente è che la consecuzione di procedure sarebbe dovuta essere esclusa, nel caso di specie, sia dalla diversità del presupposto oggettivo tra fallimento e amministrazione straordinaria, siadal giudicato formatosi sulla revoca della sentenza dichiarativa del primo fallimento.
2. La censura è infondata. 2.1. Quanto al presupposto oggettivo , è pienamente condivisibile l’assunto della Corte d’Appello secondo cui , nel caso in esame, i connotati della consecuzion e di procedure si ravvisano con argomento a fortiori in confronto alle altre situazioni in cuiessa è prevista dalla legge (art. 69-bis, comma 2, legge fall.: domanda di concordato preventivo cui segua il fallimento)o è stata comunque affermata dalla giurisprudenza di legittimità (successione tra amministrazione controllata e fallimento, tra diverse «procedure minori» e tra «procedure minori» e amministrazione straordinaria; fino astatuire che la consecuzione delle procedure è un fenomeno « consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa»: ex multis, Cass nn. 13367/2022; 24632/2021; 15724/2019 ; 7324/2016 ; 8439/2012).
Nel caso in esame il presupposto oggettivo della prima dichiarazione di fallimento non può che essere statol’insolvenza della società, per esplicitadefinizione legislativa (art. 5, comma 1, legge fall.).E il medesimo presupposto oggettivo è stato poi nuovamente accertato in seguito alla revoca della prima sentenza (art. 3 del d.lgs. n. 270/1999).Non si ravvisa pertanto alcuna ragione per dubitare che– per l’effettività del principio e dei valor i che sono alla base della disciplina « degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori» – si renda necessario individuare il periodo sospetto in cui operano le azioni recuperatorie con decorrenza, a ritroso, dalla prima dichiarazione di fallimento.
Non ha alcun fondamento l’affermazione della ricorrente secondo cui «l’ammissione della DIMA C ostruzioni S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria ha richiesto l’accertamento di uno stato di insolvenza superabile mediante un adeguato piano di risanamento ed un ripristino dell’equilibrio economico-finanziario, che, in quanto tale, non può essere analogoa quello posto a fondamento del fallimento». In realtà, per quanto chiaramente emerge dagli atti di parte e dalla narrativa della sentenza impugnata, D IMA Costruzioni S.p.A. non fu mai ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria (art. 27 d.lgs. n. 270 del 1999), perché all’esito del periodo di osservazione non furono riscontrate «concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali», sicché ne fudichiarato nuovamente il fallimento (art. 30, comma 1, d.lgs. n. 270 del 1999).
In ogni caso, anche a prescindere da tale considerazione in concreto, il presupposto oggettivo della sentenza di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 270 del 1999 è semplicemente lo stato di insolvenza, che infatti è l’oggetto dell’accertamento, insieme al presupposto soggettivo, ovverosia che si tratti di impresa commerciale con i requisiti di cui all’art. 2 del medesimo d.lgs . Le prospettive di risanamento dell’impresa sono solo eventuali e non sono oggetto di indagine al momento dell’apertura della procedura, sicché nulla distingue il presupposto oggettivo di questa sentenza da quello della sentenza di fallimento. 2.2.
Nemmeno il preteso passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’Appello che revocòla sentenza con cui il Tribunale aveva direttamente dichiarato il fallimento dell’imprenditorepuò essere d’ostacolo alla retrodatazione del periodo sospetto. La revoca, infatti, non contraddice la sussistenza dello stato di insolvenza al tempo della prima dichiarazione di fallimento, essendo stata disposta soltantoperché le dimensioni dell’impresa insolvente imponevanoil ricorso alla più articolata procedura di cui al d.lgs. n. 270 del 1999, quale unica procedura di insolvenza prevista e consentita per quel tipo di impresa commerciale (art. 1:
«L’amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente …») . In tal senso è esplicita la sentenza della Corte territoriale, che sul punto non è censurata dalla ricorrente (« la prima sentenza di fallimento –revocata dalla Corte di appello di Roma, non per l’insussistenza di uno stato di insolvenza, bensì per la ritenuta sussistenza dei presupposti soggettivi per l’ammissione al beneficio dell’amministrazione straordinaria»). Tant’è che, anzi, a ben vedere, quello verificatosi nel caso in esame non si può nemmeno considerare un vero e proprio fenomeno di consecuzione tra diverseprocedure (o strumenti) , esperibiliin via alternativa tra di loro per affrontare l’insolvenza di un determinato imprenditore; bensì piuttosto una unitaria vicenda processuale attraverso la quale l’impresa venne indirizzata verso l’unica e corretta proceduraad essa riservata , in mancanza di domande e proposte alternative da parte dell’imprenditore.
L’invocatopassaggio in giudicato della revoca della prima sentenza di fallimento, attenendo così ad un profilo del tutto diverso, nemmeno rappresenta un limite anche dal punto di vista processuale, cioè di organizzazione degli effetti del concorso, posto che la retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell’esercizio delle azioni recuperatorie qui in esame non è un’esecuzione della sentenza revocata. Basti pensare che la consecuzione di procedure, anche nella sua esplicita declinazione legislativa, non r ichiede un provvedimento giudizialeda individuare come dies a quo anticipato rispetto alla dichiarazione di fallimento (o all’accertamento dello stato di insolvenza ex art. 3 d.lgs. n. 270 del 1999), essendo sufficiente la «pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese» (art. 69-bis, comma 2, legge fall.; né è richiesto che alla domanda segua l’ammissione al concordato preventivo) .2.4.
Ai sensi dell’art. 384, comma 1,c.p.c. viene pertanto affermato il seguente principio di diritto: «Nel caso in cui: (i) il reclamo contro la sentenza di fallimento venga accolto perché l’impresa aveva i requisiti dimensionali per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria; (ii) alla revoca del fallimento segua quindi la dichiarazione di insolvenza ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 270 del 1999; e (iii) a questa segua, all’esito del periodo di osservazione, una nuova dichiarazione di fallimento per l’assenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali; il dies a quo per il calcolo a ritroso del periodo sospetto rilevante ai fini delle azioni recuperatorie ex art. 64 e s. l egge fall. corrisponde al giorno della pubblicazione della prima sentenza dichiarativa del fallimento».
3. Rigettatoil ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte rigetta i l ricorso ; condanna la ricorrent e al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000, per compensi, oltre alle spese generali al 15%,a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de lla ricorrent e , dell’ulteriore importo a