Court dismisses bankruptcy revocation appeal, ruling the three-year limitation period runs from the concordat request publication.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the bankruptcy administrator's appeal against a lower court ruling that ordered a company to pay €49,600 in disputed payments. The administrator argued the three-year revocation period should restart upon the company's entry into extraordinary administration, but the court held the period expired upon the initial publication of the concordat request. Consequently, the court affirmed that the payments were made outside the statutory exemption and violated the principle of equal treatment of creditors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69-bis, comma 2, legge fall.; The three-year limitation period for bankruptcy revocation actions runs from the date of publication of the request for a concordat preventivo, not from the subsequent entry into extraordinary administration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24895/2023 R.G. proposto da Paglierani S .r.l. , elettivamente domiciliat a in Roma, via Luca Gaurico, n. 257, presso lo studio dell’avv. Simone Tiribocchi , rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Paglierani -ricorrente - contro -controricorrente - avverso la sentenza n. 2054 /20 2 3 de l la Corte d’Appello di Bologna, depositatail 18.10 . 20 2 3 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11.3.2025dal Consigliere Andrea Zuliani.FATTI DI CAUSA Il commissario straordinario di G ovoni SIM Bianca ImpiantiS.p.A. (d’ora innanzi anche , semplicemente, Govoni) , postain a mministrazione s traordinaria e dichiarata insolvente, propose azione revocatoria fallimentare nei confronti di tre pagamenti ricevuti da Paglierani S.r.l., ritenendoli effettuati nel periodo sospetto anteriore all’apertura della procedurae quindi in violazione della par condicio creditorum, di cui la ricevente era consapevole.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Bologna respinse la domanda, ritenendo che la procedura fosse decaduta dall’azione per il decorso del triennio di cui all’art. 69-bis legge fall., individuato a tal fine il dies a quo nel giorno della pubblicazione della domanda di ammissione al concordato preventivo che aveva preceduto l’amministrazione straordinaria. La sentenza di primo grado, impugnata dall’attuale controricorrente, venne riformata dalla Corte d’Appello di Bologna, che, in accoglimento della domanda, condannò Paglierani S.r.l. al pagamento del complessivo importo di € 49.600,oltre agli interessi e alle spese di giudizio.
Contro la sentenza della Corte territorialePaglierani S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattromotivi. Govoni SIM BiancaImpianti S.p.A. in A.S. s i è difes a con controricorso. Entrambe le partihanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia no « e rrata interpretazione e, quindi, falsa applicazione di norme in diritto ai sensi dell’art 360, comma 1 , n. 3 c.p.c., in contrasto con il consolidato indirizzo di legittimità e di merito sugli effetti del principio di continuità delle procedure concorsuali sul termine di decadenza per l’esperimento dell’azione revocatoria di cui all’art. 69-bis,comma 2 , legge fall .
» . Laricorrente ribadisce la tesi secondo cui da l consolidato principio di consecuzione tra le procedureconcorsuali, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità e fatto proprio dal legislatore con l’introduzione nella legge fallimentare del secondo comma dell’art. 69-bis(art. 33, comma 1, lett. a-bis, d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012) , discenderebbe che anche il termine d i tre anni per l’esercizio delle azioni revocatorie posto dal primo comma del medesimo art. 69-bis decorre «dalla data di pubblicazione della domanda di concordatonel registro delle imprese», nel caso in cui a tale domanda «segua la dichiarazione di fallimento».
La Corte territoriale ha invece statuito che tale termine decorre comunque«dalla dichiarazione di fallimento» (nel caso di specie, trattandosi di grande impresa assoggettata ad amministrazione straordinaria,dalla data di dichiara zione del l a insolvenza: art. 49, comma 2, d.lgs. n. 270 del 1999) ; il che l’ha portata a decidere che l’azione promossa era tempestiva, perché esperita entro il triennioda tale data. 1.1. La censura è infondata. 1.1.1. L’art. 69-bis, comma 2, legge fall. pone la regola della decorrenza«dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese» solo per i termini a ritroso che definiscono il periodo sospetto «di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69».
Pertanto, anche sul piano della stretta interpretazione letterale, la regola non è dettata con riferimento ai termini di cui al primo comma del medesimo art. 69-bis e, in pa r ticolare, a l ter mine di tre anni, per il quale tale disposizione fissa chiaramente il dies a quodella decorrenza «dalla dichiarazione di fallimento». 1.1.2. Ma è soprattutto sul piano della logica e dei principi generali che si apprezza l’impossibilità di fare decorrere il termine per l’esercizio delle azioni recuperatorie fallimentari da un momento in cui quelle azioni ancora non sono in astratto ammissibili e non possono pertanto essere esercitate.Si tratta, infatti, nella maggior parte dei casi, di azioni chesorgono con la dichiarazione di fallimento e che possono essere esercitate solo dal curatore.
Pertanto, non può non trovare applicazione il principio generale di cui è espressione – con specifico riferimento all’estinzione dei diritti perprescrizione – l’art. 2935 c.c. («La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere»). Ma anche laddove s i tratt a di azioni preesistenti alla dichiarazione di fallimento(azioni revocatori e ordinari e ex art.66 legge fall.), il destinatario del la disposizione che pone un termine perentorio per il loro esercizio è chiaramente il curatore fallimentare, nell’interesse, da un lato, della massa dei creditori ad un rapido realizzo dell’attivo e, dall’altro lato, dei potenziali convenuti a non rimanere troppo a lungo nell’incertezza sulla stabilità degli atti da essi compiuti (v.
Cass. n. 8757/2024) . È pertanto solo dal momento in cui assume l’incarico il curatore che può iniziare a decorrere il termine per l’esercizio delle azioni da parte dello stesso organo.1.1.3. Né una diversa soluzione può ritenersi imposta dal principio di consecuzione delle procedure avviate con ri guard o allamedesima situazione di insolvenza di un imprenditore . La rilevanza della consecuzione, infatti, oltre a non avere carattere generale (v. Cass. nn. 5090/2022; 33364/2021), in ogni caso non reca in sé alcuna necessità logica di derogare al citato e stringente principio per cui non può darsi corso a un termine per l’esercizio di un diritto o di un’azione prima del momento in cui quel diritto (o quell’azione) «può essere fatto valere».
2. Il secondomotivo censura « v iolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 5 , c.p.c., per l’errato riconoscimento della scientia decoctionis in capo alla Paglierani S.r.l., con mancata considerazione di documenti, elementi ed istanze istruttorie decisivi, volti a dimostrare l’assenza di tale requisito». Nell’illustrare il motivo la ricorrente sostiene che « Il contenuto dei documenti versati in atti attesta l’esatto contrario di quanto sommariamente considerato dal Giudice d’Appello a chiosa del ragionamento con cui ha erroneamente valutato la sussistenza del requisito della scientia decoctionis».
E a tale affermazione segue una critica alla motivazione con cui la Corte d’Appello ha ritenuto provata in giudizio la conoscenza dello stato di insolvenza nelle date in cui furono effettuati i tre pagamenti oggetto di causa. 2.1. Il motivo è inammissibile , perché non si ravvisa alcuna pertinenza tra il vizio denunciato («violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato») e la critica svolta nella successiva illustrazione. Quest’ultima, infatti, non è altro che una censura nel merito a lla valutazione delle prove e quindi all’accertamento del fatto; oggetto di censura tanto evidente,quanto improponibile in sede di legittimità . 3.Il terzo motivo è rubricato « er rata interpretazione e, quindi, falsa applicazione di norme in diritto ai sensi dell’art. 360, co mma 1 , n. 3 , c.p.c., per mancata esclusione dalla revocabilità, exart. 67, co mma 3 , legge fall ., dei tre pagamenti oggetto di causa».
La ricorrent e sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare i tre pagamenti ricevuti come esentati dall’azione revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. a, legge fall. 3.1. Il motivo è infondato , perché basato su una non condivisibile interpretazione della norma di diritto che si assume violata. La ricorrente evidenzia che i tre pagamenti «appaiono chiaramente riconducibili alla continuità dell’attività d’impresa», ma l’esenzione dell’art. 67, comma 3, lett. a , legge fall. non operain genere per tutti «i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa», bensì soltanto per quelli che vengono effettuati «nei termini d’uso».
Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha evidenziato che i primi due pagamenti furono effettuati nel febbraio 2015 ed andarono a coprire solo parzial mente « un’unica fattura d’acconto, ove era prevista la rimessa diretta » , e che era «risalente all’agosto 2014». Nulla a che vedere, quindi, con i pagamenti regolari e tempestivi nell’ambito di un normal e rapporto commerciale.L’ultimo dei tre pagament i venne addirittura effettuato tramite un soggetto terzo: la committente dell’opera che Govoni stava realizzando in regime d’appalto e alla quale Paglierani S.r.l. aveva collaboratoin veste di subappaltatrice.
In mancanza di rapporto contrattuale diretto tra la committente e Paglierani S.r.l., il pagamento deve intendersi effettuato per conto dell’appaltatrice Govoni ed è evidente che un pagamento fatto con l’intervento di un terzo, debitor debitoris , non può certo annoverarsi tra «i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresanei termini d’uso». E ciò anche a prescindere dalla circostanza, cui fa cenno la sentenza, che tale modalità di pagamentofosse stata pretesa da Paglierani S.r.l.,rifiutandosi di consegnare la parte dell’opera da essa eseguita.
In ogni caso, anche ipotizzando che tale modalità di pagamento fosse stata oggetto di«un’intesa scritta antecedente, comprensiva di forme e tempi di pagamento, perfezionatasi su espressa richiesta della committente principale Tecnimont S.p.A.», quello che qui conta è che si è evidentemente al di fuori dall’ambito dell a esenzione dalla revocatoria di cui all’art. 67, comma 3, lett. a, legge fall. 3.2. Quanto poi alla mera affermazione che «non sussiste alcun pregiudizio nei pagamenti per cui è causa», contenuta nella parte iniziale dell’illustrazione del motivo, basterà ricordare che nell’azione revocatoria fallimentare, a differenza che in quella ordinaria, la nozione di danno non è assunta in tutta la sua estensione, perché il pregiudizio alla massa – che può consistere anche nella mera lesione della par condicio creditorumo, più esattamente, nella violazione delle regole di collocazione dei crediti – è presunto in ragione del solo fatto dell’insolvenza, cosicché grava sul convenuto in revocatoria l'onere di dimostrarne l'insussistenza (Cass. n. 13002/2019 , 4206/2006, 16915/2003).
4. Con il quarto motivo la ricorrente censura «omesso esame di un fatto storico decisivo ex art. 360 , co mma 1 , n. 5 , c.p.c. costituito dalla mancata dimostrazione, da parte della procedura, dell’esercizio di azioni di regresso da parte del terzo Tecnimont S.p.a. dopo il pagamento revocato di € 43.500». La ricorrente osserva che «la controparte non ha in alcun modo provato, né chiesto di provare che [la]committente abbia esercitato azioni di regresso, verso la Govoni S.p.A., prima dell’apertura della procedura concorsuale». 4.1. Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendidella sentenza impugnata.
Secondo la Corte d’Appelloil terzo dei pagament i per cui è causa fu effettuato direttamente a Paglierani S.r.l. dalla committente Tecnimont S.p.A. , ad estinzione del debito che quest’ultima aveva maturato verso Govoni. In tal modo Paglierani S.r.l. ottenne il pagamento di un creditomaturato nei confronti di una società che non sarebbe stata in grado di pagarlo, a causa del suo stato di insolvenza, violando così la par condicio creditorum. Non si comprende, data la fattispecie, a quali possibili «azioni di regresso» di Tecnimont S.p.A.nei confronti di Govoni si faccia riferimento con questo motivo di ricorso.
5. Rigettatoil ricorso, per l’infondatezza del primo e del terzo motivo e per l’inammissibilità de gli altri due motivi , le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.6. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte rig etta i l ricorso ; condanna la ricorrent e al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000, per compensi, oltre alle spese generali al 15%,a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de lla ricorrent e ,