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Ordinanza — n. 11221/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses bankruptcy trustee's claim for invalid restitution of non-transferable INPS promissory notes to a regional fund.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11221/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The bankruptcy trustee sought to declare the restitution of 350,000 euros in non-transferable promissory notes to the regional fund ineffective, arguing it constituted a preferential payment. The court found that the trustee lacked legal title to dispose of the notes because they remained legally owned by the INPS and the regional fund. Consequently, the court held the loan was not fully perfected until the notes entered the third party's sphere, dismissing the claim for invalid restitution.

Regesto Legislator

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Art. 64, 65, 67 l.f.; A loan perfected by delivery of non-transferable promissory notes to a third-party creditor is deemed complete only when those notes enter the third party's legal sphere, precluding the borrower from disposing of them without independent title.

Parole chiave

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bankruptcy trustee invalid restitution non-transferable notes legal title loan perfection preferential payment third party creditor retrocessione nell'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 64 l.f.
Art. 65 l.f.
Va premesso che la sentenza impugnata, nell’accogliere la domanda ex art. 65 L.F. proposta dalla curatela, ha richiamato il principio di diritto enunciato da questa Corte nella sentenza n.
Art. 67 comma 1 n. 2 l.f.
Con il terzo motivo è stata dedotta, in via subordinata, la violazione dell’art. 67 comma 3° lett d) l.f.
Art. 67 comma 2 l.f.
Con il terzo motivo è stata dedotta, in via subordinata, la violazione dell’art. 67 comma 3° lett d) l.f.
Art. 182 bis l.f.
Nel caso di specie, non essendo gli assegni circolari non trasferibili, intestati all’INPS, e consegnati al mutuatario, stati incassati da tale ente - per non avere quest’ultimo inteso aderire alla ristrutturazione del debito ex art. 182 bis l.f. - il contratto di mutuo non si era perfezionato.
artt. 1813 c.c
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 1813 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 5841/2025
Cass. n. 8634/1999
Cass. n. 11116/1992
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24792/2022 R.G. proposto da : FINMOLISE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA PAGANICA, 13, presso lo studio dell’avvocato PETRONE LUCA MARIA (PTRLMR76T14B519D) rappresentatae difesa dall'avvocato DE RUBERTIS GIUSEPPE (DRBGPP64D19B519C) -ricorrente- contro CURATELA FALLIMENTO CANTIERI NAVALI TERMOLI SPA, elettivamente domiciliato in Termoli via XX Settembre, 29, presso lo studio dell’avvocato VETTA LUCA (VTTLCU66L04L113C) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 96/2022depositata il 21/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA La Cantieri Navali Termoli SpA (d’ora in avanti CNT), versando in uno stato di crisi aziendale, ha nel 2006 richiesto ed ottenuto di essere ammessa all’accesso per gli aiuti al salvataggio, previsti dalla normativa comunitaria, al fine di permettere all’azienda di continuare ad operare per il tempo necessario alla predisposizione di un piano di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. La giunta regionale del Molise ha disposto l’erogazione, per il tramite della finanziaria regionale Finmolise s.p.a., di vari acconti, tra cui quello di euro 500.000,00 in data 15.11.2010, sotto forma di assegni circolari tratti dalla Unicredit Banca e intestati all’INPS di Campobasso.

Di tale prestito CNT ha utilizzato solo una parte per estinguere la propria posizione debitoria con l’INPS, mentre la restante parte – per un valore complessivo pari ad euro 350.000,00 - non è stata più consegnata a ll’ INPS né portata all’incasso ma, in data 23/02/2012, è stata riconsegnata da CNT a Finmolise su espressa richiesta di quest’ultima. Una volta dichiarato il fallimento della CNT, la Curatela ha agito per conseguire la declaratoria di inefficacia, alternativamente ex artt. 64, 65, 67 comma 1 n. 2 e 67 comma 2 l.f., dell’atto di restituzione alla Finmolise spa, in data 23/02/2012, della somma di 350.000,00 euro ricevuta dalla società fallita al fine di fare fronte a pagamenti previdenziali urgenti e la consequenziale condanna della convenuta alla restituzione della somma indebitamente percepita.

A sostegno della domanda l’attrice aveva esposto che la riconsegna di detta somma (costituita da assegni circolari non trasferibili intestati all’Inps) costituiva un pagamento indebito e preferenziale operato in danno dei creditori concorsuali, rappresentando un’utilità perduta a danno del fallimento, e che la Finmolise era consapevole, al momento di effettuazione delle operazioni stesse, dello stato di insolvenza della CNT spa. La Finmolise spa, nel costituirsi, aveva dedotto che la suddetta somma, poiché costituita da assegni circolari non trasferibili direttamente intestati all’INPS, seppur materialmente consegnata alla stessa CNT spa, era destinata esclusivamente al predetto ente previdenziale e, pertanto, continuava ad essere di proprietà della stessa Finmolise e per essa della Regione Molise.

Il Tribunale di Larino, con sentenza n. 235/2018, ha rigettato le domande della curatela del fallimento CNT. La Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza n. 96/2022, depositata, il 21.3.2022, nell’accogliere l’appello proposto dalla curatela del fallimento CNT, ha dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 65 l.f. il pagamento della somma di 350.000,00 euro, effettuato in data 23/02/2012 dalla Cantieri Navali Termoli spa in favore della Finmolise spa, mediante consegna di assegni circolari intrasferibili intestati all’INPS. Il giudice di secondo grado ha affermato che la prospettazione di Finmolise, secondo cui il finanziamento concesso alla CNT spa dalla Regione Molise non si sarebbe perfezionato, per non essere stata prestata dalla società mutuataria la necessaria fideiussione bancaria o assicurativa prevista dalla decisione della Commissione europea e dalla delibera di G.R. del 6/08/2010 n. 664, non trovava riscontro in atti, atteso che la predetta delibera di G.R.

Molise aveva autorizzato l’erogazione dell’ulteriore importo di 937.500,00 euro in due tranches a titolo di contributo a fondo e non conteneva alcuna specificazione circa le garanzie da prestare dalla CNT per tali importi da versare. In conclusione, tenuto conto che il finanziamento di cui è causa si era quindi perfezionato, l’anticipata consegna da parte della società poi fallita degli assegni alla Finmolise - avvenuta il 23 / 02 / 2012 - aveva integrato il pagamento di un debito avente scadenza posteriore alla dichiarazione di fallimento, trattandosi di un finanziamento erogato nel 2010 che prevedeva un piano di ammortamento quinquennale.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Finmolise s.p.a., affidandolo a tre motivi. La curatela del fallimento CNT s.p.a. ha resistito in giudizio con controricorso. La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 1813 c.c. e 65 l.f. Espone la ricorrente che la Corte d’Appello ha errato nell’applicare la disciplina sul mutuo. Infatti, se è pur vero che la traditio può verificarsi anche con il conseguimento da parte del mutuatario della mera disponibilità giuridica del denaro - che ricorre anche quando, in forza di accordi tra mutuatario e mutante quest’ultimo provveda al pagamento di un debito del mutuatario - tuttavia, il mutuo si perfeziona solo se il terzo creditore del mutuatario venga soddisfatto.

Nel caso di specie, non essendo gli assegni circolari non trasferibili, intestati all’INPS, e consegnati al mutuatario, stati incassati da tale ente - per non avere quest’ultimo inteso aderire alla ristrutturazione del debito ex art. 182 bis l.f. - il contratto di mutuo non si era perfezionato. Ne consegue che la restituzione dei titoli a Finmolise non aveva integrato nessun pagamento di debito non scaduto, non essendo sorto alcun credito di Finmolise nei confronti della fallita.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 65 L.F. La ricorrente ha reiterato la propria censura, già svolta nel primo motivo, secondo cui il mutuo non si era mai perfezionato, con la conseguenza che non era sorto a carico della CNT alcun debito avente scadenza successiva alla dichiarazione di fallimento.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta, in via subordinata, la violazione dell’art. 67 comma 3° lett d) l.f. Espone la ricorrente che l’aiuto al salvataggio autorizzato in favore di CNT era strumentale all’accesso alla procedura di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis l.f., che non fu portata a compimento per la mancata adesione dell’INPS. Ad avviso della ricorrente, è pienamente applicabile la causa di esclusione della revocatoria, in quanto trattasi di finanziamento posto in essere in esecuzione di un piano idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa in difficoltà.

4. I primi due motivi, da esaminarsi unitariamente, avendo ad oggetto questioni strettamente connesse, sono fondati. Va premesso che la sentenza impugnata, nell’accogliere la domanda ex art. 65 L.F. proposta dalla curatela, ha richiamato il principio di diritto enunciato da questa Corte nella sentenza n. 8634/1999, secondo cui “Il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro o con il conseguimento da parte del mutuatario della giuridica disponibilità della medesima, che può ritenersi sussistente allorquando con apposita pattuizione il mutuatario abbia incaricato il mutuante di impiegare la somma mutuata (in tutto o in parte) per soddisfare un suo interesse; nel caso in cui il mutuante sia stato incaricato di destinare la somma per il pagamento di un debito del mutuatario, si verifica un duplice trasferimento della somma mutuata, prima dal mutuante al mutuatario, nel cui patrimonio è entrata, e poi da questi al terzo; trattandosi di pagamenti riferibili al patrimonio del debitore, ne consegue che, in caso di fallimento, trovano applicazione le regole atte a garantire la "par condicio creditorum", a nulla rilevando il fatto che tali pagamenti siano avvenuti in esecuzione di un mutuo di scopo”.

Con riferimento al caso di specie, la Corte d’Appello ha evidenziato che era incontroverso che fosse intervenuto l’accordo tra Finmolise e CNT al fine dell’emissione degli assegni circolari in favore dell’INPS, creditore della mutuataria, avendo la stessa Finmolise dato atto che il contributo di cui alla delibera di G.R. n. 664/2010 “veniva di fatto erogato a mezzo assegni circolari non trasferibili direttamente intestati all’INPS”. Questo Collegio non condivide l’impostazione del giudice di merito. Se è pur vero che il contratto di mutuo si perfeziona non solo con la consegna di una determinata quantità di danaro, ma anche con il conseguimento da parte del mutuatario della giuridica disponibilità della medesima (vedi, recentemente, sul punto, Cass.

S.U. n. 5841/2025), e quest’ultima ipotesi ricorre anche nell’ipotesi in cui il mutuante, previo accordo con il mutuatario, provveda al pagamento di un debito del mutuatario (realizzandosi un meccanismo giuridico che attua, implicitamente, un duplice trasferimento della somma mutuata, prima dal mutuante al mutuatario e poi da costui al terzo). Tuttavia, non sorge in capo al mutuatario alcuna disponibilità giuridica della somma mutuata ove, non realizzandosi, come nel caso di specie, per una qualsiasi causa, il pagamento del debito del mutuatario, quest’ultimo non sia munito di un autonomo titolo per disporre comunque della somma mutuata (il pagamento del debito del mutuatario era, invece, regolarmente avvenuto nella fattispecie esaminata dalla sentenza n. 8634/1999 di questa Corte, richiamata dalla Corte d’Appello, ed era presupposto in altra sentenza di questa Corte contraddistinta col n. 11116/1992).

Né è, all’uopo, sufficiente che, secondo le pattuizioni contrattuali, il mutuatario avesse dato incarico al mutuante di impiegare la somma mutuata, in tutto o in parte, per soddisfare un suo interesse, ove tale interesse (il pagamento del debito del mutuatario) non fosse poi stato in concreto soddisfatto. Nel caso di specie, essendo stati consegnati alla CNT dal mutuante, in conformità agli accordi intervenuti, assegni circolari non trasferibili direttamente intestati all’INPS –ente che, pacificamente, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, non li aveva accettati, non avendo inteso aderire alla ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F.

– il mutuatario ha avuto soltanto la mera detenzione di titoli di credito intestati ad un terzo, e non la disponibilità giuridica della somma mutuata, non avendo un autonomo titolo per incassarli o comunque disporne. In conclusione, ove sia pattuita dalle parti del contratto di mutuo l’erogazione del finanziamento attraverso la consegna al terzo, creditore del mutuatario, di titoli di credito (incorporanti la somma mutuata) emessi, non al portatore, ma soltanto all’ordine dello stesso creditore (in questo caso l’INPS), tale finanziamento può ritenersi perfezionato, in virtù del meccanismo giuridico sopra descritto, solo ove i titoli in oggetto entrino nella sfera giuridica del terzo, non essendo, diversamente, il mutuatario munito di altro “titolo” per disporre della somma mutuata.

Ne consegue che, erroneamente, la Corte d’Appello ha ritenuto che, nel caso di specie, si fosse perfezionato il finanziamento e, conseguentemente, che la CNT, con la restituzione alla Finmolise dei titoli di cui è causa, avesse provveduto alla restituzione anticipata del prestito.

5. Il terzo motivo è assorbito. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Campobasso, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M Accoglie i primi due