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Ordinanza Interlocutoria — n. 11110/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy court's partial liquidation of judicial commissioner fees due to lack of procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11110/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by a lawyer against a bankruptcy court's decision to partially liquidate his judicial commissioner fees. The appellant argued that the ruling violated his right to defense and incorrectly applied regulations regarding fee calculations for past services. The court rejected these claims, finding no procedural flaws or legal errors in the lower tribunal's assessment of the compensation.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 111, comma 7, Cost.: The Supreme Court dismisses a cassation appeal when the lower court's decision does not violate fundamental rights or misapply legal norms regarding the calculation of judicial fees in bankruptcy proceedings.

Parole chiave

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judicial commissioner fees bankruptcy proceedings partial liquidation right to defense cassation appeal procedural nullity fee calculation indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 24 and 111 Cost.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
e dell’art. 360, comma 1°, n.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
e dell’art. 360, comma 1°, n.
Art. 101 and 742 c.p.c.
4, c.p.c., con riferimento agli art. 101 e 742 c.p.c.; (ii) violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, art.
Art. 5 D.M. n. 570/1992
570/1992 e alla falsa applicazione dell’art. 5 D.M.
Art. 5 D.M. 30/2012
570/1992 e alla falsa applicazione dell’art. 5 D.M. 30/2012; (iii) violazionedell’art.
Art. 111, comma 7, Cost.
30/2012; (iii) violazionedell’art. 111, comma 7, Cost. Nullità del decreto art.
Art. 39 l. fall.
3 c.p.c., conriferimento all’art. 39 l.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 14987/2023 r.g.proposto da: Dott. EMANUELE VENEZIANI, fisc. VNZMNL42S11A662J, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall’avv. Giuseppe Fauceglia del Foro diSalerno. - ricorrente - contro I.E.A. S.p.A. in Liquidazione e Concordato Preventivo (P.I. 00269150728), con sede in Bari alla Via Fanelli n.285, in persona del Liquidatore Volontario RAFASCHIERI Nicola, e del Commissario Liquidatore del Concordato Preventivo Avv. Emmanuele VIRGINTINO, elettivamente domiciliata, presso e nello Studio dell’Avv.

Pasqualino CATENA che la rappresenta e difende giusta procura ad litemin atti.-controricorrente - avverso il decreto reso dal Tribunale di Bari, Sezione Fallimentare, in data 6.2.2023, nell’ambito delconcordato preventivo “IEA s.p.a.”; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/3/2025 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; RILEVATO CHE Il dott. Veneziani ricorre per la cassazione del decreto del 06.02.2023, comunicato il 14.06.2023, con cui il Tribunale di Bari, in riforma del precedente provvedimento con il quale era stato liquidato il maggior importo di €631.848,31 a titolo di compenso “definitivo” per l’attività svolta quale Commissario Giudiziale della procedura di concordato preventivo della I.E.A.

S.p.A., ha accordato un acconto sul compenso finale di €100.000,00. CONSIDERATO CHE Il ricorrenteha proposto tre motivi di ricorso, così articolati: (i) Violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c., con riferimento agli art. 101 e 742 c.p.c.; (ii) violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., con riferimento alla violazione dell’art.5D.M. n. 570/1992 e alla falsa applicazione dell’art. 5 D.M. 30/2012; (iii) violazionedell’art. 111, comma 7, Cost. Nullità del decreto art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c.

Violazione e falsa applicazionedi norme di legge ex art. 360, comma 1°. n. 3 c.p.c., conriferimento all’art. 39 l. fall. Più in particolare, il ricorrente ha impugnato il decreto di liquidazione, deducendo che lo stesso: (i)sia affetto da nullità poiché reso in violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, non essendo stato comunicato dal Tribunale che così operando non gli avrebbe consentito di partecipare al p rocedimento di formazione del nuovo titolo che aveva di fatto modificato il precedente decreto del Tribunale di Bari-Sezione Fallimentare del 22.12.2008, con conseguente violazione della “situazione giuridica sostanziale” formatasi in esito alla liquidazione effettuata ad intervenuta omologazione del concordato preventivo; (ii) sia stato reso in palese violazione dei precetti normativi indicati, giacché il Tribunale, nel decreto del 2023 avrebbe fatto “improprio riferimento” al D.M. 30/2012, applicando la norma in via retroattiva ad una prestazione già resa e quantificata in epoca antecedente e disciplinata dell’art.5 comma 1 del D.M. n.570/1992; (iii) sia affetto da motivazione apparente, giacché, assunto senza seguire un “iter-logico argomentativo” e contenente riferimenti a norme non applicabili al caso di specie, avendo fatto erroneo richiamo all’art.39 L.F., disposizione applicabile solo in materia di compenso del Curatore e non applicabile in via analogica alla liquidazione del Commissario Giudiziale.

Ritiene il Collegio che sia opportuna la trattazione del presente ricorso in modo congiunto con quello di cui al n. RG 21750/2023. P.Q.M rinvia pertanto la causa all’adunanza camerale del 9.7.2025 per possibile trattazione congiunta con il ricorso di cu