Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11075/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on procedural grounds regarding omitted ruling and constitutional violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11075/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Lucia Giannini inadmissible while dismissing the others' requests for a decision. The court found that the lower court's failure to rule on specific arguments was implicitly absorbed by its decision on the assignee's lack of standing, negating a violation of Article 112 of the Code of Civil Procedure. Furthermore, the court rejected the claim of violating Article 24 of the Constitution because the constitutional provision was not immediately applicable in the specific context of the case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 112 c.p.c.; Art. 24 Cost.: The omission of a ruling is excluded when the issue is absorbed by other provisions, and constitutional violations are inadmissible unless the norm is immediately applicable.

Parole chiave

Generato dall'IA
omitted ruling absorption of issues constitutional violation immediate applicability procedural inadmissibility assignee standing Code of Civil Procedure opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 c.p.c.
─ La proposta ha il tenore che segue : «[E’]denunciata l’omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, e quindi violazione dell’art. 112 c.p.c. ; è pure dedotta violazione dell’art.
Art. 24 Cost.
; è pure dedotta violazione dell’art. 24 Cost.; il motivo è riassunto come segue:
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
24 Cost.: infatti, la violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n.
Art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.
Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
, giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c..
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 380- bis c.p
─ E’ stata formulata , da parte del Consi gl iere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- bis c.p.c..
art. 112 c.p
─ La proposta ha il tenore che segue : «[E’]denunciata l’omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, e quindi violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 24 Cost
; è pure dedotta violazione dell’art. 24 Cost.; il motivo è riassunto come segue:

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155
Cass. 20 settembre 2013, n. 21612
Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass.
Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311
21612; Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311); in particolare, il vizio di Sez.
Cass. 16 gennaio 2016, n. 1360
Cass. 2 luglio 2021, n. 18832
pure: Cass. 2 luglio 2021, n. 18832; Cass.3 febbraio 2020, n.
Cass. 3 febbraio 2020, n. 2334
Cass. Sez. U. 6 aprile 2022, n. 11167
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22890 R.G. anno 2023 proposto da: Arcuri Francesco, De Fermo Gorgonio, De Fermo Ilaria, Giannini Lucia, rappresentati edifesi dall’avvocato Franco Muratori, presso cui sono domiciliati,e dall’avvocato Massimo Meloni; ricorrenti contro doNext s.p.a., quale procuratrice di Sestante Finance s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Piselli; controricorrente avverso la sentenza n. 3408/2023 della Corte di appello di Roma, depositata l’11 maggio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13 marzo 2025 Sez.

I–RG 22890/2023 camera di consiglio13.3 2025 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. ─ Gorgonio De Fermo, Francesco Arcuri, Lucia Giannini e Ilaria De Fermo hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma pubblicata l’11 maggio 2023. La detta Corte aveva respinto l’impugnazione degli odierni ricorrenti avverso la sentenza di primo grado: questaaveva a sua volta rigettato un’oppos iz ione all’esecuzione dei predetti Gorgonio, Arcuri, Giannini e De Fermo. Resiste con controricorso doNext s.p.a.― già Italfondiario s.p.a.

― in qualità di mandataria della Sestante Finance s.r.l. . 2. ─ E’ stata formulata , da parte del Consi gl iere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- bis c.p.c.. A fronte di essa, la sola Lucia Giannini ha domandato la decisione della causa.La controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ─ La proposta ha il tenore che segue : «[E’]denunciata l’omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, e quindi violazione dell’art. 112 c.p.c. ; è pure dedotta violazione dell’art. 24 Cost.; il motivo è riassunto come segue:

‘la Corte di appello di Roma, sull’assunto che difettava la titolarità dal lato passivo del rapporto controverso in capo alla cessionaria Sesta Finance s.r.l., riteneva non opponibili a questa la dedotta nullità delle clausole contrattuali, ritenendo superfluo l’esame del primo, del terzo e del quarto motivo di appello’; «l’impugnazione investe il passaggio della sentenza della Corte di Roma in cui si è affermato che Sestante Finance s.r.l. era priva della titolarità di una posizione debitoria con gli odierni ricorrenti; questo il tenore della motivazione della pronuncia, per la parte che interessa:

‘[D]ifettando la titolarità, dal lato passivo, del rapporto controverso in Sez. I–RG 22890/2023 camera di consiglio13.3 2025 capo a Sestante Finance s.r.l., la quale non si è sostituita alla banca cedente (Meliorbanca) nella sua qualità di parte del contratto di mutuo, ne deriva che la dedotta nullità delle clausole contrattuali riguardanti la corresponsione degli interessi non può essere opposta alla cessionaria, nei cui confronti non può essere esercitata la correlata azione di ripetizione. Ad analoga conclusione si perviene con riguardo alle ulteriori censure afferenti alla legittimità del contratto di mutuo, nonché alla domanda di condanna al risarcimento del danno»; secondo la Corte di merito era pertanto «superfluo l’esame del primo, del terzo e del quarto motivo di appello, finalizzati ad accertare l’usurarietà della clausola di pattuizione degli interessi e a dichiarare che il mutuo è gratuito, con conseguente compensazione delle somme e determinazione della somma da ripetere, nonché, in subordine, sempre per l’usurarietà della clausola, a dichiarare dovuta la minor somma, anche previa decurtazione delle somme richieste a titolo di interessi, competenze, spese e penali, nonché di quelle riconosciute a titolo di danno per aver la banca illegittimamente convenuto o applicato tassi di interesse usurari e per aver violato le regole che tutelano la buona fede e la correttezza contrattuale’;

«il motivo è infondato; «infatti, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155;

Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311); in particolare, il vizio di Sez. I–RG 22890/2023 camera di consiglio13.3 2025 omessa pronuncia, configurabile allorché manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (Cass. 16 gennaio 2016, n. 1360; cfr. pure: Cass. 2 luglio 2021, n. 18832; Cass.3 febbraio 2020, n. 2334);

«nel caso in esame la Corte distrettuale ha spiegato che Sestante Finance non rispondeva delle posizioni debitorie facenti capo alla sua dante causa e che tanto giustificava l’assorbimento dei motivi di gravame vertenti sull’asserita illegittimità del criterio di determinazione degli interessi e sull’usurarietà dei medesimi; «deve pertanto escludersi che la Corte territoriale sia incorsa nel vizio di cui all’art. 112 c.p.c.; «è poi inammissibile la censura afferente la violazione dell’art. 24 Cost.: infatti, la violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. solo quando tali norme siano di immediata applicazione, non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale(Cass.

Sez. U. 6 aprile 2022, n. 11167 ): nel caso in esame non viene prospettata alcuna operatività immediata della norma costituzionale sopra indicata 2. ─ Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni, cui la parte richiedente la decisione nulla ha opposto. 3. ― Il ricorso proposto da Lucia Giannini è dunque dichiarato inammissibile. 4. ― Nei confronti degli altri ricorrenti , che non hanno formulato istanza di decisione del ricorso, il giudizio va dichiarato estinto. 5. ― Le spese di giudizio gravano sui ricorrenti : tre di loro sono infatti da considerarsi rinuncianti, una è soccombente.

Sez. I–RG 22890/2023 camera di consiglio13.3 2025 6. ― Nei confronti di Lucia Giannini t r ovano applicazione le statuizioni di cui all’art.96, comma 3 e comma 4, c.p.c. , giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c.. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso propos to da Lucia Giannini ; dichiara estinto il ricorso degli altri ricorrenti; condanna i rico rrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna la ricorrente Giannini al pagamento, in favore della controricorrente, delle ulteriore somm e di euro4.000,00, in favore della controricorrente , e di euro 2.500,0 0 , in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrenteGiannini, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a