Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of standing and failure to challenge specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant lacked standing to challenge a prior judgment that had already become final. The appellant argued that a later assembly revoked the basis for the lower court's decision, yet the appellate court correctly identified that the appellant was not the legally authorized representative at the time of the appeal. Consequently, the court rejected the claim that the specific legal reasoning regarding the assembly's validity was improperly ignored.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24 Cost.; Art. 81, 100 cpc.; Art. 115 cpc.; Art. 91, 92, 94 cpc.: An appeal is inadmissible if the appellant lacks active standing due to a change in legal representation that occurred after the relevant procedural act, even if a subsequent assembly attempts to validate the challenge.
Parole chiave
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ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1601/2021 proposto da: ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANA- EUROPA UNITA (AVIEU) , in persona del legale rappres. p.t.; STELITANO AGOSTINO;rappresentati e difesi d agli avv.ti Giuseppe Morabito e Filomena Pellicanò , per procura speciale in atti; -ricorrenti– -contro- CREA ANTONINO; CUPPARI GIUSEPPE; SCARINGI FRANCESCO; MARRARI FORTUNATO; BATTAGLIA MARIA; ESPOSITO MARIA ROSARIA; FERRARO LEONE; LOMBARDO AMELIA; MICCU’ MARIO; PERROTTA FRANCESCO; -intimati- avverso la sentenza n. 747/2019 emess a dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, pubblicata l’11.09.2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2025dal Cons. rel., dott.
ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE Con sentenza del 2008 il Tribunale di Locri, decidendo sulla domanda proposta da Antonino Crea, Giuseppe Cuppari, Francesco Scaringi e Fortunato Marrari, qualisoci dell’Associazione volontari italiana, Europa unita – AVIEU - nei confronti della stessa associazione, avente ad oggetto l’impugnativa della delibera del 2.6.2005 (di cui era stata dedotta la nullità perché l’assemblea era stata convocata da un numero insufficiente dei soci e per violazione del quorum deliberativo), dichiarava cessata la materia del contendere.
Al riguardo, il Tribunale osservava che: l’impugnazione era stata proposta da soggetto totalmente privo della legale rappresentanza della suddetta associazione in quanto, a seguito di eventi intervenuti nelle more del procedimento- che avevano modificato l’assetto associativo-era stato eletto, con delibera del 15.5.2008, quale nuovo Presidente della medesima associazione, Fortunato Marrari, e quale vice-Presidente Giuseppe Cusato. Con sentenza dell’11.9.19, la Corte territoriale dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla suddetta associazione, osservando che: era da condividere la pronuncia impugnata in quanto l’appello era stato proposto da soggetto privo della legale rappresentanza dell’associazione; al riguardo, era da osservare , ad abundatiam, che la Provincia di R eggio C alabria aveva diffidato Agostino Stelitano dallo spendere il nome dell’associazione nella corrispondenza con l’ente pubblico, in quanto non più legale rappresentante della stessa associazione: anche a voler considerare ammissibile la produzione in copia della citazione, con cui era stata impugnata la delibera assembleare del 30.3.2008, il contenuto di quest’ultima era stato confutato dall’ordinanza emessa dal Tribunale di Locriil 5.6.2009 nel medesimo procedimento ed esibita in copia dagli appellati, con la quale aveva rigettato la richiesta di sospensiva della delibera impugnata.
L’AVIEU ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza con tre motivi.Non si sono costituite le parti intimate. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 24 Cost.,81 e 100, cpc, per aver la Corte territoriale ritenuto inammissibile l’appello perché proposto da soggetto privo di legittimazione attiva, a seguito della delibera del 30.3.2008, che aveva revocato la delibera impugnata. Al riguardo, la ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte d’appello non aveva considerato che la delibera del 2008 era stata impugnata dal legale rappresentante e da altri soci dell’associazione , con opposizione poi accolta dallo stesso Tribunale con sentenza del 2011, confermata in appello, e passata in giudicato, con la conseguenza che non si era formato il giudicato sulla specifica circostanza della cessazione della materia del contendere, anche considerando che la convenuta, attraverso uno dei suoi difensori, non aveva chiesto di accertare tale cessazione, ma aveva chiesto il rigetto della domanda.
Pertanto, la ricorrente si duole che la Corte d’appello non ha considerato che con la contestazione della delibera del 30.3.2008, permaneva comunque il diritto dell’AVIEU di impugnare la sentenza, affermando erroneamente che non risultava impugnata la delibera del 30.3.2008. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 115 cpc per non aver la Corte d’appelloesaminato sia la citazione, prodotta in appello - con la quale era stata impugnata la delibera del 30.3.2008 - sia la sentenza del Tribunale di Locri del 2011 che aveva annullato la stessa delibera, nonché per omesso esame dei medesimi documenti.
Al riguardo, la ricorrente assume che la revoca del mandato all’avv. Squillaci e il conferimento di un nuovo mandato all’avv. Romeo - il quale aveva chiesto pronunciarsi la cessata materia del contendere - erano atti illegittimi perché non sottoscritti dal legale rappresentante dell’associazione, che era ed è Agostino Stelitano. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 91, 92, 94, cpc, per aver la Corte territoriale condannato Agostino St e litano in proprio al pagamento delle spese del giudizio, senza indicare le ragioni di tale responsabilità personale, omettendo altresì di considerare che quest’ultimo era legittimato a rappresentare l’associazione perché, come detto, la delibera del 30.3.08 -su cui si fondava la sentenza che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere-era stata impugnata e revocata.
I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poich é tra loro connessi, sono inammissibili. Va osservato che la ratio decidendiche sostiene la sentenza impugnata è che Giuseppe Cusato erail legale rappresentante dell’ente in forza di una delibera del 15 maggio 2008, non della delibera del 30 marzo 2008 richiamata dal Tribunale e riguardo alla quale sono argomentati sia l’atto d’appello che il ricorso in esame. Quest’ultimo, in particolare, trascrive il testo della sentenza d’appello ma non spiega affatto che cosa sia la delibera del 15 maggio 2008.
Se ne deve inferire che, in sostanza,la predetta ratio decidendi non sia stata censurata. Il terzo motivo è parimenti inammissibile. La Corte d’appello ha accertato che lo Stelitano- il quale aveva appel lato in proprio e nella qualità- era risultato non legitti mato nella qualità e quindi è s t a to condannato in proprio. Al riguardo, la ricorrente invoca ancora la revoca della delibera assembleare del 30.3.2008, ma va ribadita la mancata censura della ratio relativa alla delibera del 15.5.2008, invocata a sostegno dell’impugnazione. Nulla per le spese, considerata la mancata costituzione degli intimati.
P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principal