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Ordinanza — n. 11053/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on interest rate swap nullity and compensation claims due to lack of specific factual allegations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11053/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Mototecnica S.N.C. against the Court of Appeal's partial acceptance of their claims regarding an interest rate swap contract and usurious interest. The appellants argued that the lower court's finding of generic allegations regarding illegal charges was incorrect, but the court maintained that the specific facts constituting the claim were not sufficiently detailed. Consequently, the court ruled that the lack of precise factual allegations exonerated the bank from the duty to provide a detailed contestation, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 346 c.p.c.; Art. 1243 c.c.: The failure to allege specific facts constituting the claim exonerates the defendant from the duty to provide a detailed contestation, rendering generic allegations insufficient to invalidate the court's findings on compensation.

Parole chiave

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interest rate swap plain vanilla contract usurious interest legal compensation specific factual allegations generic allegations duty to contest finanziamento dell'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 346 c.p.c.
di Cuoghi Fulvio C., Cuoghi Fulvio e Manganone Roberta proponeva no gravame dinanzi alla Corte di appello di Torino che, con la sentenza qui impugnata, accoglieva parzialmente l’appello e parzialmente anche la domanda subordinata di parte appellata,riproposta ex art. 346 c.p.c.
Art. 1243 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
− Con il secondo motivo: Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: dell'art.
art. 346 c.p
di Cuoghi Fulvio C., Cuoghi Fulvio e Manganone Roberta proponeva no gravame dinanzi alla Corte di appello di Torino che, con la sentenza qui impugnata, accoglieva parzialmente l’appello e parzialmente anche la domanda subordinata di parte appellata,riproposta ex art. 346 c.p.c.
art. 115 c.p
3, c.p.c.: dell'art. 115 c.p.c.
art. 1243 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 26908/2020
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da MOTOTECNICA S.N.C. DI CUOGHI FULVIO C., CUOGHI FULVIO E MANGANONE ROBERTA rappresentat i e difes i da gli Avv.tiSacha Bionaz e Maria Immacolata Amoroso ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimain Roma, Piazzale Clodio , -ricorrente- Contro INTESA SAN PAOLO S.P.A., e per essa quale mandataria DOVALUE S.P.A. rappresentat a e difes a dagli Avv. ti Leonardo Bottazzi e Fabio Alberici ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimoin Roma, via delle Fornaci, 38 -controricorrente- Oggetto: conto corrente.

Contratto derivato Avverso la sentenza della Corte di Appello d i Torino n. 919/2020, pubblicata il 22.9.2020, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.4 .2025 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA 1. ― Mototecnica s . n . c . di Cuoghi Fulvio, Fulvio Cuoghi e Roberta Manganone, questi ultimi in qualità di fideiussori, convenivano Intesa Sanpaolo s.p.a. avanti al Tribunale di Torino per ottenere la declaratoria di nullità del contratto IRS sottoscritto in data 2.6.2007, nonché la declaratoria di nullità in relazione all'applicazione di interessi usurari del contratto di conto corrente n. 00272/1000/18341 e relativo rapporto di apertura di credito per scoperto in c/c, intercorsi tra la società e la Banca, con le conseguenti domande di accertamento del corretto dare-avere tra le parti, restitutorie e risarcitorie. 2.

─ il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1406/2018 , pubblicata in data 21.03.2018, rigettava integralmente le domande attoree, ritenendo infondate le censure sollevate. 3. ─ Moto tecnica s.n.c. di Cuoghi Fulvio C., Cuoghi Fulvio e Manganone Roberta proponeva no gravame dinanzi alla Corte di appello di Torino che, con la sentenza qui impugnata, accoglieva parzialmente l’appello e parzialmente anche la domanda subordinata di parte appellata,riproposta ex art. 346 c.p.c. 4.─ Per quanto qui di interesse la Corte di merito precisava quanto segue: a) « In tema di "interest rate swap" (...) occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi; tale accordo non si può limitare al "mark to market", ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente ma deve investire, altresì, agli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo»;

b) c ome accertato dal CTU di primo grado, il contratto stipulato, denominato "Tasso certo", appartiene alla famiglia "plain vanilla", prevedendo lo scambio di tasso variabile con un tasso fisso. Nella fattispecie la banca non aveva informato il cliente del costo implicito che aveva l'operazione, pari ad € 2.347,97 e neppure aveva fornito gli strumenti di calcoli idonei a calcolare il mark to market; tanto meno risultano essere stati oggetto di informativa gli scenari probabilistici; d)non è possibile ravvisare nel contratto in esame una finalità di copertura, in quanto difetta in primo luogo uno dei requisiti essenziali individuati dalla Consob nella Determinazione 26.2.1999, e segnatamente la correlazione temporale tra derivato (della durata di 5 anni) e contratto di finanziamento (nella specie un leasing della durata di 180 mesi), non potendosi ritenere sussistente tale correlazione, stante la differenza di durata dei due rapporti, in mancanza di una esplicita e concorde manifestazione di volontà delle parti a tale riguardo; e)non vi è, inoltre , correlazione tra nozionale di IRS e ammontare del leasing (rispettivamente €300.000 ed € 440.000), e neppure si tratta di un derivato amortizing, ossia con riduzione progressiva del nozionale correlata al progressivo rimborso del finanziamento (in tesi) collegato, il tutto come già — con condivisibile valutazione - aveva rilevato il giudice istruttore del Tribunale di Torino nell'ordinanza istruttoria del 10.12.2015;

f) ne consegue la nullità del contratto "interest rate swa p OTC", sottoscritto in data 2.6.2007 dalla società appellante con la Banca Intesa Sanpaolo s.p.a., nullità alla quale consegue l'obbligo restitutorio avente ad oggetto i flussi negativi derivanti dal contratto, pari a complessivi €36.267,94;g)il CTU ha, inoltre accertato che considerando la CMS applicata al rapporto di conto corrente ai fini della verifica sul superamento del tasso soglia, emerge una differenza non dovuta di € 1.810,62 in favore del correntista e, quindi , è necessario rettificare il saldo negativo in € 53.031,81; h)la censura che vuole evidenziare la presenza di usura soggettiva è generica.

«L’onere di provare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 644, comma 3, c.p. ossia la dimostrazione della sproporzione negli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede) grava infatti su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi "in re ipsa", dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca»; i)dagli esiti istruttori «non è dato cogliere la sussistenza del nesso di causalità necessario per fondare la pretesa risarcitoria»; m) « la domanda - proposta da Intesa Sanpaolo s.p.a. in primo grado in via subordinata rispetto alla richiesta principale di rigetto delle domande avversarie, e ritualmente richiamata ex art. 346 c.p.c. - di compensazione del credito riconosciuto in capo alla società appellante con quello vantato dalla Banca appellata per il saldo negativo del contratto di conto corrente e di condanna di Mototecnica s.n.c. e dei fideiussori della stessa, al pagamento della minor somma accertata» è fondata.4.

─ Moto tecnica s.n.c. di Cuoghi Fulvio C., Cuoghi Fulvio e Manganone Roberta hanno presentato ricorso per cassazione con quattromotivi ed anche memori a . DoValue quale mandataria di Intesa San Paolo s.p.a., h a presentato controricorsoed anche memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Iricorrenti deduc ono : 5.─ Con il primo motivo : Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti exart. 360, comma 1 , n. 5 c.p.c. Fatto storico decisivo: « la risoluzione del contratto di leasing per mancato pagamento delle rate da parte della Mototecnica s.n.c. quale conseguenza diretta degli addebiti illegittimi relativi alle perdite derivanti dal contratto derivati OTC nullo, nella parte in cui nella sentenza impugnata, la Corte, senza tener conto delle risultanze oggettive degli atti, omette di rilevare il mancato pagamento delle rate del leasing e la conseguente risoluzione quale conseguenza diretta dell'addebito delle perdite del contratto-derivati dichiarato nullo, quale fatto determinante ai fini del decidere, in quanto prova il nesso causale tra la condotta illegittima della Banca e i danni patiti, oggetto della domanda di risarcimento da parte della Mototecnica s.n.c. nel giudizio di primo grado». 6.

− Con il secondo motivo: Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: dell'art. 115 c.p.c. mancata applicazione del principio di non contestazione, in relazione alla circostanza dedotta dalla Mototecnica s.n.c. nel primo e nel secondo grado di giudizio:«Le perdite subite a causa del contratto di derivati sottoscritto con, e su indicazione, della Spett. Banca Intesa Sanpaolo, da dichiararsi nullo ex lege, hanno sottratto le risorse necessarie all'odierna attrice affinché la stessa potesse adempiere correttamente ai pagamenti mensili rateali relativi al canone del contratto di locazione finanziaria sottoscritto con Leasint S.p.A.»; la sentenza è censurata nella parte in cui nella sentenza impugnata, la Corte, senza tener conto delle risultanze oggettive degli atti, non applica, violando l’art. 115 c.p.c., il principio di non contestazione, quale fatto determinante ai fini del decidere in quanto avrebbe riconosciuto come provato il danno lamentato dagli attori e il nesso causale diretto rispetto alla condotta illegittima della Banca Intesa San Paolo s.p.a. 6.1.

−Il primo e il secondo motivo sono correlati e possono essere trattati unitariamente. Le censur e non contrastano efficacemente la ratio decidendi . La Corte ha ampiamente valutato la richiesta di risarcimento danni formulata dai ricorrenti ed ha dettagliatamente motivato il rigetto della domanda: «Come si è accertato nell'ambito dell'esame dei precedenti motivi di appello l'obbligo restitutorio avente ad oggetto i flussi negativi indebiti derivanti dal contratto IRS sono pari a complessivi € 36.267,94, mentre sono stati ritenuti non legittimamente addebitati, in relazione al rapporto di c/c , i nteressi per € 1.810,62.Tra tali importi, relativamente modesti (si ribadisce che la società appellante aveva intrapreso una operazione imprenditoriale che comportava la stipula di un leasing immobiliare del valore di € 400.000), e per giunta addebitati con una certa gradualità nell'arco di circa cinque anni, e le conseguenze dannose allegate dalla società appellante, riassumibili nel tracollo dell'attività imprenditoriale, non è dato cogliere la sussistenza del nesso di causalità necessario per fondare la pretesa risarcitoria».

A fronte di ciò si sostiene che l’affermazione « concernente il mancato pagamento delle rate del leasing e la conseguente risoluzione del contratto quale conseguenza diretta degli illegittimi addebiti relativi alle perdite del contratto derivati OTC dichiarato nullo», non sia stata contestata dalla Banca e come fatto non contestato doveva essere preso in considerazione dalla Corte. Il motivo si regge cioè sulla premessa che la prospettazione operata nella fase di merito, in ordine alla sussistenza del nesso tra addebiti illegittimi e conseguenze dannose per la debitrice principale, non fosse generica, con conseguente inapplicabilità della giurisprudenza di questa Corte la quale ha più volte statuito che la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi della domanda esonera il convenuto dall’onere di compiere una contestazione circostanziata (Cass., n. 26908/2020).

La censura, così, si fonda sulla contestazione di genericità accertata dalla Corte con la motivazione sopra riportata, motivazione alla quale i ricorrenti si limitano a contrapporre la propria diversa lettura delle risultanze istruttorie, con conseguente inammissibilità dei motivi esaminati. 7.─ Con il terzo motivo: Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ex art. 360, co mma 1 , n. 3 , c.p.c. : dell'art. 1243 c.c. per difetto dei presupposti della compensazione tanto legale quanto giudiziale nella parte in cui nella sentenza impugnata, la Corte d'Appello ha compensato, senza alcun accertamento, violando i principi e il disposto sopra richiamato in tema di compensazione legale e giudiziale, il contro-credito eccepito dalla Banca Intesa San Paolo s.p.a., nonostante lo stesso fosse stato pacificamente oggetto di specifica contestazione nell'an da parte di Mototecnica s .n.c. e nonostante non fosse in alcun modo certo, liquido ed esigibile. 7.1.

−La censura è infondata ed è in contrasto palese con gli esiti istruttori. L’ accertamento del saldo debitorio posto in compensazione è avvenuto sin dal primo grado con l’espletamento della CTU che ha considerato le contestazioni attoree. La CTU è stata recepita nella statuizione di primo grado e rettificata limitatamente al rilievo sulla CMS in secondogrado.8. ― Non vi è luogo a pronunciare sul quarto motivo contenente precisazioni sulle statuizioni da adottare in caso di cassazione . In particolare, circa l e conseguenze in caso di cassazione e accoglimento dei motivi di ricorso che comportano conseguentemente l'illegittimità e l'invalidità circa il rigetto della domanda di risarcimento avanzata da Mototecnica s .n.c., l'illegittimità e l'invalidità dell'accoglimento della domanda di compensazione del contro-credito di Banca Intesa San Paolo s.p.a., così come in punto statuizione delle spese di lite. 9.

− Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna de i ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corterigetta il ricorso e condanna i ricorrenti , in solido tra di loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 6.000per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di co