Cassation remits case to public hearing regarding interpretation of shareholder withdrawal rights under Civil Code Art. 2437.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the interlocutory order inadmissible and remitted the case to a public hearing for further examination. The appellants argued that the lower court violated civil code provisions regarding shareholder withdrawal rights and corporate personality. The Court determined that the complex legal issues raised require direct adjudication rather than a preliminary ruling on procedural exceptions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2437 c.c.; Art. 360 c.p.c.: When a cassation appeal raises complex questions of law regarding statutory interpretation that lack specific precedent, the Court must remit the case to public hearing instead of issuing a preliminary ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
- rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 9027/2021r.g. proposto da: LIMBO INVEST S.A.,con sede in Lussemburgo, Avenue de la Faiencerie n. 121, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Avv. Andrea Molino, e COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE S.P.A., con sede in Milano, alla Galleria De Cristoforis n. 3, in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante Angelo Giovanni Maria Aldrighetti,entrambe rappresentat e e difes e , giusta procur e special i allegat e al ricorso, da gli Avvocati Sinibaldo Tino e Paolo Panariti , con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via Celimontana n. 184. - ricorrent i - contro UNIPOL GRUPPO S.P.A. (già Unipol Gruppo Finanziario s.p.a.), con sede in Bologna, alla via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore speciale dott.
Paolo De Collibus, ed UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (già Premafin Finanziaria s.p.a. Holding di Partecipazioni), con sedein Bologna, alla via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore speciale dott. Domenico Santi, entrambe rappresentate e difese, giusta procure speciali allegate al controricorso, dagli Avvocati Prof.ri Silvio Martuccelli, Filippo Corsini e Paolo Biavati, nonché dagli Avvocati Francesco Tedeschini, Andrea Bernava e Monica Curcuruto, con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultima (Studio Chiomenti) in Roma, alla via XXIV Maggio n. 43. - controricorrent i - e CANOE SECURITIESS.A.;
HIKE SECURITIESS.A. ; BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES; MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO ; LIGRESTI GIULIA MARIA. - intimat e - al quale sono stati abbinati i ricorsi successivamente proposti, rispettivamente, da CANOE SECURITIES S.A. (anche nella qualità di successore a titolo particolare, exart. 111 cod. proc. civ., di Giulia Maria Ligresti), con sede in Lussemburgo, Grand Rue n. 74, in persona dei legali rappresentanti Alain Renard e Stéphane Cosco, e COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE S.P.A., con sede in Milano, alla G alleria De Cristoforis n. 3, in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante Angelo Giovanni Maria Aldrighetti, entrambe rappresentate e difese, giusta procure speciali allegate al ricorso, dall’Avvocato Prof. Marco S. Spolidoro e dall’Avvocato Pierluigi Lucattoni, con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in Roma, al viale G.
Mazzini n. 140. - ricorrent i - contro UNIPOL GRUPPO S.P.A. (già Unipol Gruppo Finanziario s.p.a.), con sede in Bologna, alla via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore speciale dott. Paolo De Collibus, ed UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (già Premafin Finanziaria s.p.a. Holding di Partecipazioni), con sedein Bologna, alla via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore speciale dott. Domenico Santi, entrambe rappresentate e difese, giusta procure speciali allegate al controricorso, dagli Avvocati Prof.ri Silvio Martuccelli, Filippo Corsini e Paolo Biavati, nonché dagli Avvocati Francesco Tedeschini, Andrea Bernava e Monica Curcuruto, con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultima (Studio Chiomenti) in Roma, alla via XXIV Maggio n. 43. - controricorrenti - e BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, con sede in Parigi, alla via Rue D’Antin n. 3(e sede secondaria in Milano, alla piazza Lina Bo Bardi n. 3), in persona dei procuratori speciali Michela Brizzi e Tommaso Martinoli, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avvocato Prof. Valerio Di Gravio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via B.
Oriani n. 85. - controricorrente - e HIKE SECURITIES S.A.; LIMBO INVEST S.A. ; MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO. - intimat e - e da HIKE SECURITIES S.A., con sede in Lussemburgo, Grand Rue n. 74, in persona dei legali rappresentanti Pascal De Graeve e Christian Francois, e COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE S.P.A., con sede in Milano, alla Galleria De Cristoforis n. 3, in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante Angelo Giovanni Maria Aldrighetti, entrambe rappresentate e difese, giusta procure speciali allegate al ricorso, dall’Avvocato Marco B.
Salomone e dall’Avvocato Prof. Claudio Scognamiglio, con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II n. 326. - ricorrent i - contro UNIPOL GRUPPO S.P.A. (già Unipol Gruppo Finanziario s.p.a.), con sede in Bologna, alla via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore speciale dott. Paolo De Collibus, ed UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (già Premafin Finanziaria s.p.a. Holding di Partecipazioni), con sede in Bologna, alla via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore speciale dott.
Domenico Santi, entrambe rappresentate e difese, giusta procure speciali allegate al controricorso, dagli Avvocati Prof.ri Silvio Martuccelli, Filippo Corsini e Paolo Biavati, nonché dagli Avvocati Francesco Tedeschini, Andrea Bernava e Monica Curcuruto, con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultima (Studio Chiomenti) in Roma, alla via XXIV Maggio n. 43. - controricorrenti - e BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, con sede in Parigi, alla via Rue D’Antin n. 3(e sede secondaria in Milano, alla piazza Lina Bo Bardi n. 3), in persona dei procuratori speciali Michela Brizzi e Tommaso Martinoli, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avvocato Prof. Valerio Di Gravio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via B.
Oriani n. 85. - controricorrente - e CANOESECURITIES S.A.; LIMBO INVEST S.A.; MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO; LIGRESTI GIULIA MARIA. - intimat e - avverso la sentenza, n. cron. 2534 /20 2 0 , del la CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA,pubblicata in data 2 8 / 0 9 /20 2 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17/04/2025dal Consigliere dott. Eduardo Campese. RILEVATO CHE 1. Con atto ritualmente notificato, Unipol Gruppo Finanziario s.p.a. (di seguito UGF) e Premafin Finanziaria s.p.a. Holding di Partecipazioni (oggi Unipolsai Assicurazioni s.p.a.) citarono Giulia Ligresti e le società di diritto lussemburghese Canoe Securities s.a., Hike Securities s.a. e Limbo Invest s.a., oltre alla società fiduciaria Compagnia Fiduciaria Nazionale s.p.a., innanzi al Tribunale di Bologna chiedendo:
a) dichiararsi la nullità e/o l’invalidità delle dichiarazioni di recesso inviate dalla Ligresti e dalle menzionate società di diritto lussemburghese (dichiarazioni di recesso tutte sottoscritte da Compagnia Fiduciaria Nazionale s.p.a., intestataria fiduciaria delle partecipazioni) a Premafin Finanziaria s.p.a. Holding di Partecipazioni (di seguito semplicemente Premafin);
b) accertarsi che a ciascuna delle convenute non spettava alcun diritto di recesso in conseguenza della deliberazione di fusione tra Fondiaria Sai s.p.a., Unipol Assicurazioni s.p.a., Milano Assicurazioni s.p.a. e Premafin, adottata dall’assemblea di quest’ultima in Bologna il 25 ottobre 2013, con l’ulteriore conseguenza che Premafin non sarebbe stata tenuta a liquidare ad alcuna delle medesime convenute le azioni di cuiesse erano titolari in Premafin. A fondamento di tali domande esposero che:
i) in data 29 gennaio 2012, Premafin (società holdingdel gruppo Ligresti, rappresentata da Giulia Ligresti in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed amministratore delegato; la holdingcontrollava la società di assicurazioni Fondiaria Sai s.p.a., e quest’ultima a sua volta controllava Milano Assicurazioni s.p.a.) ed UGF (società holding del gruppo Unipol) avevano siglato un Accordo di Investimentoal fine di risolvere la situazione di crisi nell a quale versava il Gruppo Premafin/Fondiaria Sai. In tale ambito, era stata progettata l’integrazione, mediante fusione per incorporazione in Fondiaria Sai, di Unipol Assicurazioni, di Premafin e di Milano Assicurazioni s.p.a.
L’Accordo di Investimentoprevedeva, infatti, un’operazione di rafforzamento patrimoniale del Gruppo Premafin/Fondiaria Sai da realizzarsi –in un contesto unitario ed inscindibile – mediante interventi di ripatrimonializzazione sia di Premafin (quale beneficiaria di un aumento dicapitale e di un piano di risanamento con connessa ristrutturazione del proprio indebitamento finanziario) che di Fondiaria Sai (quale beneficiaria di un aumento di capitale e della successiva fusione) ed una finale incorporazione in Fondiaria Sai delle società Premafin, Milano Assicurazioni e Unipol Assicurazioni.
In particolare, per Fondiaria Sai detti interventi erano funzionali a consentire il rispetto dei vincoli imposti dalla disciplina vigente in materia di margine di solvibilità delle società assicurative, così da scongiurare l’avvio di una procedura commissariale (e, poi, anche concorsuale) a carico della stessa e, al contempo, rispondere alle sempre più frequenti richieste formulate dall’ISVAP in ordine al necessario ed urgente ripristino del margine di solvibilità della società di assicurazione; oltreché, evidentemente, per risanare l’esposizione debitoria della capogruppo Premafin; ii) il controllo della famiglia Ligresti su Premafin, e quindi su Fondiaria Sai e su Milano Assicurazioni, era stato esercitato, tra l’altro, tramite le società Canoe Securities s.a. (società di diritto lussemburghese, controllata da Giulia Ligresti, la quale ne era pure legale rappresentante), Hike Securities s.p.a. (società di diritto lussemburghese controllata da Jonella Ligresti, la quale ne era pure legale rappresentante) e Limbo Invest s.a. (società di diritto lussemburghese controllata da Paolo Ligresti, il quale ne era pure legale rappresentante), oltreché tramite altre società riferibili alla famiglia Ligresti, quali Immobiliare Costruzioni Im.Co s.p.a. (di seguito ImCo) e Sinergia Holding di Partecipazioni s.p.a. (di seguito Sinergia); iii) Canoe, Hike, Limbo, Im.Co., Sinergia e la stessa Giulia Ligresti (in quanto titolare personalmente di azioni Premafin) erano tra loro legate da un patto parasociale che raggruppava un numero di azioni superiore al 50% del capitale sociale di Premafin avente diritto di voto; iv) tutti gli amministratori di Premafin venivano tratti dall’unica lista presentata da Canoe, Hike, Limbo, Im.Co. e Sinergia, Giulia, Jonella e Paolo Ligresti, inoltre, erano titolari di incarichi apicali nel Gruppo Premafin/Fondiaria Sai: in particolare, Giulia Ligresti era stata fino al 18 settembre 2012 Presidente del Consiglio di Amministrazione di Premafin, Jonella Ligresti era stata Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fondiaria Sai fino al 24 aprile 2012 e, poi, vicepresidente, Paolo Ligresti era stato fino al 30 ottobre 2012 membro del consiglio di amministrazione di Fondiaria Sai e del comitato esecutivo.
Tutti gli amministratori di Fondiaria Sai erano tratti da una lista presentata da Premafin e tutti gli amministratori di Milano Assicurazioni erano tratti da una lista presentata da Fondiaria Sai. Conseguentemente, tutti gli amministratori delle società del gruppo erano espressione di scelte riferibili alla famiglia Ligresti;
v) tuttele convenute, dunque, avevano rivestito posizioni soggettive e ruoli societari che avrebbero loro consentito di non avviare o comunque di bloccare il Progetto di Integrazione per Fusione da realizzarsi mediante incorporazione in Fondiaria SAI di Unipol Assicurazioni, Premafin e Milano Assicurazioni: Progetto di Integrazione per Fusione che era inscindibilmente collegato al suddetto Accordo di Investimentosiglato il 29 gennaio 2012 tra UGF e Premafin. Al contrario, esse, assumendo un atteggiamento evidentemente opportunistico, avevano prima concorso in modo determinante, tramite plurime azioni e condotte dirette ed indirette, all’assunzione, da parte di Premafin, di tutte le deliberazionivolte all’avvio ed alla realizzazione del Progetto di Integrazione per Fusione, e, poi, avevano cercato di dissociarsene non partecipando alla deliberazione assunta da Premafin e con la quale, il 25 ottobre 2013, era stata approvata la Fusione, inviando, quindi, subito dopo le dichiarazioni di recesso; vi) dunque, le convenute società e Giulia Maria Ligresti, dopo avere consentito l’ingresso di UGF nel capitale sociale di Premafin per “salvare” sia la stessa Premafin, che la controllata Fondiaria Sai e così l’intero Gruppo Premafin/Fondiaria Sai, avevano cercato di dissociarsene immediatamente (al fine di precostituirsi un titolo formale per esercitare il diritto di recesso nel contesto della Fusione), in violazione di qualsiasi principio di correttezza e buona fede, ponendosi nella situazione di un qualsiasi azionista di minoranza di Premafin, costretto a “subire” una decisione adottata dalla maggioranza, mentre essi appartenevano al nucleo di azionisti di riferimento della società che aveva assunto tutte le decisioni strategiche degli ultimi anni, permettendo e consentendo la realizzazione della Fusione; vii) le dichiarazioni pervenute in Premafin in data 6 novembre 2013, con le quali Giulia Maria Ligresti, Canoe, Hike e Limbo avevano esercitato il recesso da Premafin dovevano ritenersi, in ogni caso, inammissibili, perché recati vizi formali.
In primo luogo, in quanto ad esse non erano state allegate le prescritte (dal TUF) attestazioni dell’intermediario relative alla titolarità delle azioni stesse. Infatti, le dichiarazioni allegate alle lettere di recesso avevano solo attestato la titolarità delle azioni in capo alla società fiduciaria e non anche in capo ai singoli soci recedenti, in contrasto con le stesse dichiarazioni di questi ultimi, i quali avevano affermato che la certificazione resa dall’intermediario avrebbe accertato la proprietà delle azioni in capo a Giulia Ligresti, a Canoe, ad Hike e a Limbo (mentre, in effetti, risultava attestata solo la titolarità delle partecipazioni in capo alla società fiduciaria); inoltre, alcune delle attestazioni avevano riportato la data errata della delibera di fusione (il 28.10.2013 anziché il 25.10.2013); infine, le dichiarazioni di recesso non erano state incondizionate, risultando così inammissibili.In secondo luogo, ed in ottica meno formale, il recesso esercitato dalle convenute, socie di Premafin, doveva considerarsi comunque illegittimo, come evincibile dal dettato dell’art.2437 cod. civ., che attribuisce il diritto di recesso “ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni….”, mentre, al contrario, Giulia Ligresti, Canoe, Hike e Limbo, per quanto sopra evidenziato, avevano concorso, ponendo in essere una pluralità di atti, direttamente ed indirettamente, alla deliberazione relativa alla Fusioneper incorporazione.
Ciò in quanto la del ibera di fusione aveva costituito il punto di approdo di un articolato procedimento che le convenute, nella loro qualità di socie di controllo di Premafin, avevano concorso ad attuare, svolgendo un ruolo essenziale sia nella decisione iniziale che nella successiva realizzazione del Progetto di Integrazione per Fusionee, quindi, nell’ambito dello stesso, della Fusionemedesima, permettendo, prima di tutto, la sottoscrizione dell’Accordo di Investimentoda parte di Premafin: Accordoin virtù del quale il Pro getto di Integrazione costituiva un unicum inscindibile rispetto agli aumenti di capitale, e, quindi, all’assunzione di tutte le delibere (ivi incluse quelle di aumento dei capitale) strumentali alla Fusione, in particolare la delibera avente ad oggetto l’aumento di capitale Premafin.1.1.
Instauratosi il contraddittorio, si costituirono Giulia Ligresti e le società Canoe, Hike e Limbo, ciascuna di esse unitamente alla Compagnia Fiduciaria Nazionale s.p.a., avente la titolarità fiduciaria delle azioni. Tutte le convenute contestarono le avverse pretese per quanto di rispettiva ragione e conclusero per il rigetto delle domande proposte nei loro confronti, con conseguente accertamento della legittimità dell’esercizio del diritto di recesso da esse esercitato. In via riconvenzionale, chiesero condannarsi le attrici al risarcimento del danno subito da ciascuna di esse.
Ottennero, inoltre, preliminarmente, l’autorizzazione a chiamare in causa di BNP Paribas Securities Services s.p.a. e Mediobanca Banca di Credito Finanziario s.p.a. al fine di poter essere manlevate da queste ultime per l’ipotesi in cui il tribunale avesse ritenuto inidonee le certificazioni allegate alle dichiarazioni di recesso inoltrate dalle socie, avendo esse banche predisposto le dette certificazioni. 1.2. Si costituirono pure le terze chiamate in causa BNP Paribas Securities Services e Mediobanca Banca di Credito Finanziario s.p.a., ciascuna chiedendo respingersi le domande proposte nei suoi confronti da parte delle convenute. 1.3.
Con sentenza del 3 ottobre 2017, n. 2085, l’adito Tribunale di Bologna così dispose: «Accerta e dichiara che a ciascuno dei convenuti non spetta il diritto di recesso in conseguenza della deliberazione di fusione tra Fondiaria SAI s.p.a., Unipol Assicurazioni s.p.a., Milano Assicurazioni s.p.a. e Premafin Finanziaria s.p.a. - Holding di Par tecipazioni (oggi UnipolSai Assicurazioni s.p.a.) adottata dall’assemblea di quest’ultima in Bologna in data 25 ottobre 2013, e che, quindi, è valida e conforme a diritto la decisione di Premafin s.p.a. - F inanziaria Holding di Partecipazioni (oggi UnipolSai Assicurazioni s.p.a.) di non consentire a ciascuno dei convenuti l’esercizio del recesso;
Accerta e dichiara che Premafin Finanziaria s.p.a. - Holding di Partecipazioni (oggi UnipolSai Assicurazioni s.p.a.) non è tenuta a liquidare ad alcuno dei convenuti le azioni di cui sono titolari in Premafin Finanziaria s.p.a. -Holding di Partecipazioni (oggi UnipolSai Assicurazioni s.p.a.); Rigetta tutte le domande riconvenzionali proposte dai convenuti; Rigetta le domande proposte dai convenuti nei confronti di BNP Paribas Securities Services; Rigetta le domande proposte dai convenuti nei confronti di Mediobanca Banca di Credito Finanziario s.p.a.
Condanna altresì i convenuti, in solido, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 30.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali; Condanna altresì i convenuti, in solido, a rimborsare alla parte terza chiamata BNP Paribas Securities Services le spese di lite, che si liquidanoin € 15.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali; Condanna altresì i convenuti, in solido, a rimborsare alla parte terza chiamata Mediobanca Banca di Credito Finanziario s.p.a. le spese di lite, che si liquidano in € 15.000,00per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali».
2. Pronunciando sui gravami autonomamente proposti, rispettivamente, da Limbo Invest e Compagnia Nazionale Fiduciaria s.p.a., da Canoe Seurities s.a. e Compagnia Nazionale Fiduciaria s.p.a. e da Hike Securities s.a. e Compagnia Nazionale Fiduciaria s.p.a.,contro quella decisione, la Corte di appello di Bologna, previa loro riunione, li decise con sentenza del 28 settembre 2020, n. 2534, resa nel contraddittorio con Unipol Gruppo s.p.a. (già Unipol Gruppo Finanziario s.p.a.) ed UnipolsaiAssicurazioni s.p.a. (già Premafin Finanziaria s.p.a.) e nella contumacia di Giulia Maria Ligresti, con cui così dispose:
«In parziale riforma della sentenza impugnata ed in parziale accoglimento dell’appello proposto da Limbo Invest s.a. e Compagnia Fiduciaria Nazionale s.p.a., condanna le convenute in primo grado, ad eccezione di Limbo Invest s.a., al pagamento delle spese di lite di BNP Paribas Securities Services e di Mediobanca Banca di Credito Finanziario s.p.a. come già rispettivamente liquidate dalla sentenza stessa; rigetta nel resto gli appelli di Limbo Invest s.a. e Compagnia Fiduciaria Nazionale s.p.a., Canoe Securities s.a. e Compagnia Fiduciaria Nazionale s.p.a., Hike Securities s.a. e Compagnia Fiduciaria Nazionale s.p.a., e condanna le stesse appellanti al pagamento delle spese di lite in favore delle appellate, che si liquidano, per la parte Unipol Gruppo s.p.a., già Unipol Gruppo Finanziario s.p.a., ed Unipolsai Assicurazioni s.p.a. già Premafin Finanziaria s.p.a., in euro 55.000 di compensi, oltre spese generali 15% c.p. ed iva se dovuta; e, per le parti BNP Paribas Securities Services e Mediobanca Banca di Credito Finanziario s.p.a. in euro 25.000 di compensi per ciascuna, oltre spese generali 15% c.p. ed iva se dovuta». 2.1.
Per quanto qui di residuo interesse, quella corte, dopo aver disatteso alcune eccezioni pregiudiziali:
i) esaminò, innanzitutto, la questione del significato da attribuire all’espressione del vigente testo dell’art. 2437, comma 1, cod. civ. (“i soci che non hanno concorso alle deliberazioni”, invece che, come in quello previgente i soli “soci dissenzienti”, ma, si riteneva, ex art. 2437, comma 2, cod. civ. previgente, anche gli assenti, questi,però, fino a prova contraria) come a suo tempo novellato dalla riforma del diritto societario del 2004. Affermò, in proposito, che «ragioni testuali e logiche militano comunque per l’allargamento del “concorso alle deliberazioni” oltre la platea dei soci che avessero espresso il loro finale voto favorevole in assemblea, e quindi in ragione di una valutazione non coincidente con il formale riscontro del loro essere ivi assenti, dissenzienti, astenuti».
Spiegò che il termine “concorrere” «ha di per sé un generale significato di contribuire, compartecipare, collaborare, cooperare; e se si fosse voluto limitarne a contrario il senso ai soli soci assenti, astenuti o dissenzienti si sarebbe potuto espressamente farlo, come avvenuto nell’art. 2377 c.c. per l’impugnazione delle delibere assembleari, pure potenzialmente lesive delle posizioni dei soci, norma in cui la categoria degli “astenuti” è stata pure introdotta dalla riforma oltre a quella degli assenti e dissenzienti; ancora, non è identico il termine usato in tema di s.r.l. dagli artt. 2473,comma 1, e 2481 - bis c.c. (“soci che non hanno consentito”, ovvero che non hanno dato il loro assenso), in effetti più preciso e circoscritto; infine non è identica neppure l’espressione usata nel secondo comma del medesimo art. 2437 c.c., che specifica – per i casi derogabilida parte dell’autonomia privata tramite previsioni statutarie, in tesi quindi necessitanti di condizioni di esercizio legislativamente più puntuali - come il “concorso” debba riguardare l’approvazione delle deliberazioni, ossia la formale adozione da parte dell’organo competente, dal che è lecito arguire che il “concorrere” del primo comma invece non si leghi solamente a quest’ultimo elemento.
Dal punto di vista logico, poi, va osservato che sarebbe effettivamente in contrasto con le finalità della legge (tutela delle minoranze, facoltà di smobilizzo per tutelare il valore dell’investimento, ecc.) consentire a soci di controllo di contribuire con apporto causale determinante nell’ambito di un’operazione in più fasi –tra loro come si dirà inscindibilmente connesse –, alla delibera conclusiva, per poi dissociarsi da questa per motivi non inerenti al contenuto dell’operazione stessa. Sotto il regime previgente (soli “dissenzienti”) si era del resto precisato che (Cass. 15957/2007) “il presupposto del recesso è costituito dal dissenso rispetto alla delibera che riguardi le cosiddette basi essenziali della società e che solo in questo senso il diritto di recesso è collegato al diritto di voto, in quanto il recesso è negato a chi ha votato a favore della delibera”, diritto di recesso collegato “non alla partecipazione all'assemblea e al voto, ma al dissenso rispetto alla delibera”.
Non sono pertinenti al riguardo gli argomenti che le appellanti sembrano voler trarre dalla possibilità ora riconosciuta di un recesso parziale: in relazione al quale “posto che la nuovadisciplina delle s.p.a. tende a porre al suo centro l'azione, piuttosto che la persona del socio, si è ritenuto di consentire il recesso per una parte della partecipazione, ritenendo coerente che, mutato il quadro dell'operazione, il socio voglia rischiare di meno, ma continuare ad essere socio.” (Rel. governativa cit.), con il corollario, prospettato da taluni, che se si era espresso un voto parzialmente favorevole, almeno per questa parte di azioni il recesso non spetterebbe: in realtà altro è il tema della legittimazione (spettante alla persona fisica o giuridica del socio), altro quello dell’aspetto “quantitativo” del diritto (riguardante l’oggetto e non il soggetto del recesso).
Ecco allora che va scrutinato se il comportamento dei soci recedenti –al fine della spettanza del diritto di recesso - costituisse fattivo, inequivocabile e consapevole contributo alla delibera di fusione, pur infine assunta in loro assenza»; ii) ritenne che Giulia Ligresti, Canoe, Limbo ed Hike avevano concorso alla delibera di Fusione, traendo tale conclusione: ii-a) sia dal voto espresso a favore della delibera di Aumento di Capitale Riservato Premafin, inscindibile rispetto alla Fusione, che aveva permesso ad UGF di assumere il controllo di diritto di Premafin (UGF era divenuta titolare addirittura dell’81% circa del capitale sociale di Premafin) e che aveva costituito il presupposto essenziale ed inscindibile della Fusione: senza l’Aumento di Capitale Riservato Premafin, infatti, era certo (e pacifico) che non vi sarebbe stata la Fusione; ii-b) sia da plurime condotte – funzionali e prodromiche all’Aumento di Capitale Riservato Premafin ed alla Fusione – poste in essere personalmente da Giulia Ligresti, Jonella Ligresti e Paolo Ligresti che, all’epoca dei fatti di causa, erano membri dei consigli di amministrazione, a seconda dei casi, di Premafin, Fondiaria Sai e/o Milano Assicurazioni e, nel contempo,legali rappresentanti di Canoe, Hike e Limbo, e delle quali erano state – e lo erano ancora – anche i soci di controllo (il restante capitale sociale di Canoe, Hike e Limbo era, all’epoca dei fatti di causa, di proprietà di Salvatore Ligresti, padre di Giulia, Jonella e Paolo Ligresti); iii) opinò, infine, che l’esercizio del diritto di recesso era stato illegittimo, perché avvenuto in contrasto con la clausola generale di buona fede e contro il divieto di venire contra factum proprium.
I soci di controllo di Premafin, dopo avere consentito l’ingresso di UGF nel capitale sociale di Premafin come socio di maggioranza per “salvare” la stessa Premafin, la controllata Fondiaria Sai e l’interoGruppo Premafin/Fondiaria Sai, avevano cercato, infatti, ma invano, di prenderne le distanze immediatamente dopo, in violazione di qualsiasi principio di correttezza e buona fede.
3. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto separati ricorsi:
a) Limbo Invest s.a. e Compagnia Fiduciaria Nazionale s.p.a., affidandosi a tre motivi, cui hanno resistito, con unico controricorso, Unipol Gruppo s.p.a. (già Unipol Gruppo Finanziario s.p.a.) ed Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (già Premafin Finanziaria s.p.a. – Holding di Partecipazioni). Sono rimaste solo intimate le altre parti destinatarie della notificazione di tale ricorso;
b) Canoe Securities s.a., anche in qualità di successore a titolo particolare di Giulia Maria Ligresti, e Compagnia Fiduciaria Nazionale s.p.a., affidandosi a tre motivi, cui hanno resistito, con unico controricorso, Unipol Gruppo s.p.a. (già Unipol Gruppo Finanziario s.p.a.) ed Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (già Premafin Finanziaria s.p.a. – Holding di Partecipazioni), e, con altro controricorso, BNP Paribas Securities Services. Sono rimaste solo intimate le altre parti destinatarie della notificazione di questo ricorso;
c) Hike Securities s.a. e Compagnia Fiduciaria Nazionale s.p.a., affidandosi a tre motivi, cui hanno resistito, con unico controricorso, Unipol Gruppo s.p.a. (già Unipol Gruppo Finanziario s.p.a.) ed Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (già Premafin Finanziaria s.p.a. –Holding di Partecipazioni), e, con altro controricorso, BNP Paribas Securities Services. Sono rimaste solo intimate le altre parti destinatarie della notificazione di questo ricorso. 3.1. Sono state depositate memorie exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE 1. I tre separati e già menzionati ricorsi devono considerarsi già riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., tutti recando il medesimo numero di registro generale e concernendo l'impugnazione della medesima sentenza.
Fin da ora, peraltro, va rimarcato che, come ancora ribadito da Cass. n. 5375 del 2024 (con richiamo ivi a Cass. n. 7829 del 2023, Cass. n. 394 del 2021 e Cass. n. 15582 del 2020), per giurisprudenza consolidata, e qui condivisa, di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. n. 33809 del 2019; Cass. n. 28259 del 2019; Cass. n. 5695 del 2015), «il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel casodi ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia, quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta ed ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi».A) Il ricorso principale di Limbo Invest s.a. e Compagnia Fiduciaria Nazionale s.p.a.
1. I formulati motivi di questo ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione o falsa applicazione dell’art. 2437 cod. civ.; violazione degli artt. 1175, 1337, 1375, 2043 cod. civ.; omesso esame di un punto decisivo (art. 360, n. 2,c.p.c. Così testualmente la rubrica . Ndr ) ». Si contesta alla corte distrettuale di avere ritenuto che, nella specie, il diritto di recesso non competeva al socio che si era astenuto nell’approvazione della delibera di fusione del 25 ottobre 2013. Erroneamente, inoltre, la medesima corte aveva tratto da comportamenti anteriori a tale data, peraltro nemmeno ascrivibili a Limbo Invest s.a., il convincimento dell’avere quest’ultima concorso alla deliberazione suddetta;
II) «Violazione o falsa applicazione degli artt. 13 e 2247 cod. civ.; omesso esame di un punto decisivo (art. 360, n. 2 c.p.c.Così testualmente la rubrica. Ndr)», censurandosi la decisione impugnata per non avere la stessa distinto gli atti ed i comportamenti di una società da quelli (presunti) del suo socio di riferimento, così violando le norme sulla personalità giuridica della società medesima; III) «Violazione dell’art. 112 c.p.c. per essere stato pronunciato, in materia di spese di lite, al di là delle domande proposte dalle parti».
Si ascrive alla corte felsinea di aver condannato Limbo Invest s.a. alla refusione delle spese di appello sostenute da BNP Paribas Securities Services s.a. e Mediobanca Banca di Credito Finanziario s.p.a., benché queste ultime non lo avessero chiesto e malgrado l’accoglimento del motivo di gravame della medesima odierna ricorrente con cui la stessa era stata dichiarata non tenuta al pagamento delle spese di primo grado delle menzionate banche chiamate in causa. B) Il ricorso incidentale di Canoe Securities s.a., anche quale successore a titolo particolare di Giulia Maria Ligresti, e Compagnia Fiduciaria Nazionale s.p.a.
1. I formulati motivi di questo ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione di legge, violazione dell’art. 2331 cod. civ., delle norme che attribuiscono alle società di capitali personalità giuridica distinta dai soci e dai propri amministratori e delle disposizioni (artt. 1388 e 2384 cod. civ.) sulla rappresentanza delle persone giuridiche (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.)». Si assume, tra l’altro, che «la sentenza impugnata non collega il superamento della distinta personalità giuridica di CANOE ad un abuso della sua socia di controllo, ma al fatto stesso che Giulia Maria Ligresti ne fosse il socio di controllo e uno degli amministratori.
Anzi, il fatto che ella fosse solo uno degli amministratori di CANOE viene slealmente sottaciuto, mentre era stato evidenziato negli atti di parte. […]. Se invece avesse seguito l’insegnamento di Codesta Corte, il Giudice di merito non avrebbe potuto che prendere atto che in nessun momento CANOE ha espresso il suo consenso alla fusione, neppure se essa fosse stata elemento essenziale dell’Accordo di Salvataggio: Accordo di Salvataggio che, del resto, CANOE non ha mai firmato in proprio, tramite un suo rappresentante a ciò abilitato secondo le procedure organizzative che sarebbe stato necessario seguire e che sono sempre state seguite in precedenza in tutte le circostanze in cui un amministratore della società avrebbe avuto necessità di sottoscrivere un atto di tale importanza.
Sta di fatto che la sentenza incorre in un secondo errore di diritto, allorché sostiene che Giulia Maria Ligresti avrebbe sottoscritto l’Accordo di Salvataggio anche in proprio (oltre che come rappresentante legale di Premafin) e, anzi, che lo avrebbe addirittura firmato anche in rappresentanza di CANOE. Di fronte alla contestazione in fatto della circostanza, la Corte territoriale ha omesso alcun accertamento, e si è limitata a dichiarare la questione irrilevante in quanto, a suo dire, oggetto di una riserva mentale. […]. È chiaro, tuttavia, che il ricorso alla figura della riserva mentale sarebbe legittimo solo dando già per accertato che il documento Accordo di Salvataggio sia imputabile non alla persona giuridica (Premafin) di cui era speso pacificamente il nome, ma alla persona fisica (Giulia Maria Ligresti) che aveva firmato spendendo il nome di tale società; e, anzi, non solo alla persona fisica, ma, addirittura, anche alla distinta persona giuridica (CANOE) di cui la suddetta persona fisica era socia di maggioranza e co-amministratrice , senza che, però, di tale seconda persona giuridica (CANOE) sia mai stato speso il nome.
In ciò la sentenza impugnata incorre, tuttavia, in un ulteriore errore di diritto […]. Essa, infatti, erroneamente assume che la dichiarazione del rappresentante (Giulia Maria Ligresti), che spendeil nome del rappresentato (Primafin), non si imputi al solo rappresentato, ma anche allo stesso rappresentante, che sarebbe personalmente vincolato. Ciò, però, è testualmente escluso dalla norma vigente (art. 1388 c.c.), che non è in alcun modo derogata dall’art. 2384 c.c. Altrettanto smentito dalle disposizioni di legge è che la dichiarazione di una persona fisica (giulia Maria Ligresti), che rivestiva la qualità di componente del consiglio di amministrazione di una persona giuridica (CANOE) si imputino direttamente a quest’ultima anche se non ne sia speso il nome […]»;
II) «Violazione di legge, violazione dell’art. 2437 cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.)». Si contesta alla corte distrettuale di avere ritenuto che, nella specie, il diritto di recesso non competeva ad un socio (CANOE) che nemmeno aveva partecipato all’assemblea che aveva deliberato la fusione; III) «Violazione di legge, violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.). Nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili nella misura in cui la sentenza, da un lato, ha definito l’esenzione dall’OPA a carico di UGF come una “condizione sospensiva” dell’intera operazione (dall’aumento di capitale riservato, alla fusione) e, dall’altro lato, ha ritenuto che il recesso di CANOE/CFN (e di Giulia Maria Ligresti) successivo alla fusione avrebbe fatto venire meno l’esenzione dall’OPA, come se questa fosse una “condizione risolutiva” dell’intera operazione (art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c.)».
Si assume che «La sentenza di appello contiene affermazioni palesemente inconciliabili e fra di loro in irriducibile contrasto, tali da non consentire un effettivo controllo sulla logicità del ragionamento del giudice di merito». C) Il ricorso incidentale di Hike Securities s.a. e Compagnia Fiduciaria Nazionale s.p.a.
1. I formulati motivi di questo ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avuto riguardo all’art. 2331 cod. civ. ed alle norme che attribuiscono alle società di capitali personalità giuridica distinta dai soci e dai propri amministratori nonché all’art. 1372 c.c.». Il contenuto della censura è praticamente analogoaquello di cui al primo motivo del ricorso di Canoe s.a. ; II) «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. avuto riguardo alla norma di cui all’art. 2437 c.c.».
Il contenuto della doglianza è sostanzialmente analogo a quello di cui al secondo motivo di Canoes.a.; III) «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. di legge, avuto riguardo all’art. 132, n. 4, c.p.c., per nullità della sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ». Il contenuto della censura è praticamente lo stesso di quello di cui al terzo motivo di Canoe s.a. RITENUTO CHE 1.La questione di diritto complessivamente posta da l primo motivo d el ricorso di Limbo Invest s.a. e Compagnia Nazionale Fiduciaria s.p.a., e dal secondo motivo di ciascuno dei ricorsi di Canoe Securities s.a. (anche quale successore a titolo particolare di Giulia Maria Ligresti), e Compagnia Fiduciaria Nazionale s.p.a., e di Hike Securities s.a. e Compagnia Fiduciaria Nazionale s.p.a.(concernente la corretta interpretazione dell’art. 2437, comma 1, cod. civ., rubricato Diritto di recesso, nella parti in cui dispone che “Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: […]”), –attesane la particolare complessità e rilevanza (cfr.
Cass., S.U., n. 14437 del 2018), l’assenza di specifici precedenti di legittimità ed il chiaro valore nomofilattico, – rend e opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza, impregiudicata ogni valutazione sulle eccezioni pregiudiziali formulate, con riferimento a ciascuno di detti ricorsi, dalle controricorrenti Unipol Gruppo s.p.a. ed Unipolsai Assicurazioni s.p.a.,altresì rimarcandosi che quella da queste ultime sollevata con riferimento al primo di quei ricorsi incrocia la seguente questione, tuttora pendente (e di cui, pertanto, è necessario attendere la decisione) innanzi alle Sezioni Unitedi questa Corte:
“ Sussistenza, o meno, del potere del giudice dell'impugnazione (d'appello o di cassazione) di rilevare d'ufficio la questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado, nel quale la domanda è stata rigettata nel merito, e in mancanza di impugnazione incidentale della parte vittoriosa.
1. Questione collegata: Rilevanza dell'ordine delle questioni (di rito e di merito) ed eventuale portata invalidante della violazione dell'ordine ex art. 276, comma 2, c.p.c. anche rispetto all'ambito di rilevabilità;
2. Questione collegata: Se il principio della ragione più liquida coinvolga non solo le questioni di merito, ma anche quelle di rito (su cui va tenuto presente l'arresto di Cass. Sez. U. n. 26242 del 2014 in materia di nullità negoziali)”. Né a