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Ordinanza — n. 11046/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific critical analysis of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11046/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Lucchino inadmissible, ordering him to pay the opposing party's costs. Lucchino argued that the lower court erred in assessing the validity of a capitalization clause and the existence of the debt, but failed to provide a concrete critical analysis of the appellate court's specific reasoning. The court rejected these arguments because they merely repeated previous grounds without substantive critique, rendering the appeal procedurally defective under the principle of specific criticism.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds do not contain a specific and critical analysis of the reasoning of the lower court, but merely repeat previous arguments or assert the error of conclusions without concrete argumentation.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specific criticism requirement lack of concrete analysis repetition of previous grounds procedural defect cassation review limits debt recognition clause danno ai creditori

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 366 c.p.c.
D.P.R. n. 115/02, art. 13, comma 1-quater
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 644 c.p
− quanto al secondo motivo – col quale si censurava la sentenza del Tribunale per avere disatteso l'eccezione d'inefficacia del decreto ex art. 644 c.p.c.
art. 2697 c.c
3 e 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
art. 1988 c.c
Con il terzo motivo il ricorso deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 1988 c.c.
art. 325 c.p
7 di 11 Questa Corte, poi, ha indicato come termina di massima per detta attività quello pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., facendo tuttavia salve circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosain giudizio (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023
Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13918 del 03/05/2022
Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass.
Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del 01/03/2022
13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass.
Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021
6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass.
Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004
10 di 11 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004), sollecitando a questa Corte un nuovo sindacato che è tuttavia precluso in sede di legittimità.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7901/2021R.G. proposto da LUCCHINO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato NOTARO GIANCARLO, rappresentato e difeso dall'avvocato FOLINO RICCARDO –ricorrente – contro DOVALUE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore quale mandatariadi UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore Oggetto: Contratti bancari –Linee di credito –Garanzia fideiussoria R.G.N. 7901/2021 Ud. 03/04/2025CC Sez. S1 - R.G. 7901/2021 – CC 03/04/2025 - Pagina nr. 2 di 11 elettivamente domiciliatain ROMA VIALE PARIOLI 98, presso lo studio dell’avvocato POLLARI MAGLIETTA FABRIZIO GIOVANNI che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BORLA ALBERTO –controricorrente – nonché contro UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliato in ROMA VIA OMBRONE, 14, presso lo studio dell’avvocato CAPUTI GIUSEPPE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PESENTI MARCO, ROMEO CHRISTIAN, CIPOLLA LUCIANA, DAMINELLI SIMONA, TOFFOLETTO ALBERTO –resistente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO TORINO n. 1294/2020 depositata il 30/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 03/04/2025dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 1294/2020, pubblicata in data 30 dicembre 2020, la Corte d’appello di Torino, nella regolare costituzione dell’appellata UNICREDIT SPA, ha respinto il gravame proposto da ANTONIO LUCCHINO avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 2744/2019 del 5 giugno 2019. Quest’ultima, a propria volta, aveva respinto l’opposizione proposta dal medesimo ANTONIO LUCCHINO avverso il decreto ingiuntivo n. 7454/2016 col quale il Tribunale di Torino, su ricorso di UNICREDIT SPA, aveva ingiunto alla General Meccanica srl (già Agrimec sas di Antonio Lucchino C, già Agrimec sas di Marinaro C.) quale debitrice Sez.

S1 - R.G. 7901/2021 – CC 03/04/2025 - Pagina nr. 3 di 11 principale, nonché a Rosaria Marinaro ed allo stesso ANTONIO LUCCHINO, quali fideiussori e avallanti, il pagamento della complessiva somma di € 97.146,00 -oltre interessi e spese della procedura - di cui €. 64.207,93 per linee di credito in affidamento del conto corrente n. 10721964, intestato alla Agrimec sas di Marinaro C, ed €. 32.938,07 per sconto di cambiali pro soluto, con cessione del credito ex art. 12, Legge n. 1329/1965.

2. La Corte d’appello ha integralmente disatteso i motivi di gravame, osservando: − quanto al primo motivo – col quale si censurava la decisione di prime cure per non avere ritenuto insufficiente la documentazione prodotta a sostegno del ricorso monitorio –che il decreto era stato emesso sulla base di ampia documentazione (contratti di conto corrente; contratti di concessione delle linee di credito in affidamento; lettere di fideiussione; riconoscimento di debito sottoscritto dal medesimo ANTONIO LUCCHINO, in proprio e quale legale rappresentante della Agrimec; cambiale di €. 103.345,00; copia delle lettere di sconto cambiali; copia delle cambiali protestate);

− quanto al secondo motivo – col quale si censurava la sentenza del Tribunale per avere disatteso l'eccezione d'inefficacia del decreto ex art. 644 c.p.c. -che la reiterata sequenza di tentativi di notifica da parte della banca opposta veniva ad evidenziare che il protrarsi del processo notificatorio era dipeso da circostanze eccezionali non imputabili all’opposta; − quanto al terzo motivo – con il quale si censurava la decisone di prime cure per non avere correttamente applicato le regole sull'onere della prova – che, a fronte delle ampie produzioni documentali della banca opposta, era onere dello stesso Sez.

S1 - R.G. 7901/2021 – CC 03/04/2025 - Pagina nr. 4 di 11 appellante allegare e precisare con esattezza l'oggetto delle contestazioni mosse alla pretesa fatta valere dalla banca, sia per quanto riguardava la validità delle clausole contrattuali sottoscritte e la loro corretta applicazione nel corso del rapporto, sia per quanto riguardaval'ammontare delle somme richieste, laddove le contestazioni dell’appellante erano risultate del tutto generiche ed infondate; − quanto all’ultimo motivo – col quale l’appellante si doleva del mancato esame delle contestazioni formulate sull’autenticità delle sottoscrizioni apposte alle cambiali emesse dalla Agrimec sas –che lo stesso era inammissibile, dal momento che la ratio della decisione di prime cure si fondava sulla responsabilità dell’opponente quale socio accomandatario della società debitrice, chiamato a rispondere delle obbligazioni sociali a prescindere da ulteriori ed eventuali titoli, e sulla mancata contestazione deldebito della società.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino ricorre ANTONIO LUCCHINO. Resiste con controricorso UNICREDIT SPA e, per essa, la mandataria DOVALUE SPA.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

5. Con atto depositato in data 20 marzo 2023 si è costituita in proprio UNICREDIT SPA, dando atto della revoca del mandato precedentemente conferito a DOVALUE SPA.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a tre motivi. Sez. S1 - R.G. 7901/2021 – CC 03/04/2025 - Pagina nr. 5 di 11 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 644 c.p.c. Si censura la decisione impugnata per aver disatteso l’eccezione di sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo per sua tardiva notifica. Il ricorrente contesta che il mancato perfezionarsi della notifica intrapresa tempestivamente non sia imputabile alla controricorrente, affermando invece la responsabilità della stessa per aver ripreso il procedimento di notificazione in modo non tempestivo e deducendo l’assenza di circostanze eccezionali tali da giustificare il protrarsi del processo notificatorio. 1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. “nonché dei corrispondenti principi applicativi elaborati dalla cassazione in tema di dimostrazione del quantum debeatur (e di riflesso l'an) per la banca che agisce con procedimento monitorio opposto in attuazione di rapporto di conto corrente bancario anche con particolare riferimento alla ricognizione di debito operata dal correntista nell'ambito di un piano dl rientro”. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 1988 c.c. “in relazione ad una ricognizione di debito erroneamente ritenuta efficace sebbene basata su negozio nullo e/o viziato nel suo contenuto per illegittima capitalizzazione degli interessi passivi”.

Con i due motivi - argomentati congiuntamente – il ricorrente censura la decisione impugnata in quanto la stessa: − avrebbe ritenuto non necessaria, ai fini della prova del credito azionato in monitorio, la produzione integrale degli estratti di conto corrente dall'apertura del conto sino all'estinzione, Sez. S1 - R.G. 7901/2021 – CC 03/04/2025 - Pagina nr. 6 di 11 ritenendo sufficiente un dettaglio delle somme vantate sotto forma di schede contabili parziali; − avrebbe erroneamente escluso la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, laddove quest’ultima doveva ritenersi nulla, non determinando nel concreto alcun riconoscimento di capitalizzazione in favore del correntista;

− avrebbe, altrettanto erroneamente, ritenuto valida ed efficace una ricognizione di debito da ritenersi invece del tutto inefficace in quanto riferita ad un negozio nullo.

2. I motivi di ricorso sono, nel loro complesso, inammissibili. 2.1. Quanto al primo motivo di ricorso, si deve rammentare che – come evidenziato dallo stesso ricorrente - questa Corte ha costantemente affermato il principio per cui, in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce de l principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumerele informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 17352 del 24/07/2009). Sez. S1 - R.G. 7901/2021 – CC 03/04/2025 - Pagina nr. 7 di 11 Questa Corte, poi, ha indicato come termina di massima per detta attività quello pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., facendo tuttavia salve circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosain giudizio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20700 del 09/08/2018 ; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 17577 del 21/08/2020). Operata tale premessa, si deve osserva che la Corte territoriale, dopo una puntuale ricostruzione dei reiterati tentativi di notifica del decreto ingiuntivo opposto, ha ritenuto che nella specie non solo l’odierna controricorrente avesse tempestivamente proceduto alla riattivazione del procedimento notificatorio ma anche ricorressero circostanze eccezionali – costituite sia dalla distanza tra la sede dell’Ufficio giudiziario che avevaemesso il decreto ed il luogo di notifica sia dalla ricorrenza del periodo feriale sia“dal fatto che il Lucchino per ben due volte è risultato irreperibile presso la residenza anagrafica” (pag. 6 della motivazione) –tali da giustificare la dilatazione dei tempi di notifica anche oltre i termini indicati da questa Corte.

L’inammissibilità del ricorso, a questo punto, discende direttamente dal fatto che lo stesso viene a sindacare la valutazione in fatto espressa dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza di circostanze eccezionali che giustificavano il protrarsi dei tempi di notifica, peraltro limitandosi a contestare il carattere eccezionale delle circostanze medesime, senza tuttavia neppure esplicitare perché in primis la reiterata irreperibilità del destinatario della notificazione –poi reperito fortunosamente ed inspiegabilmente nei pressi dello stesso Tribunale - non dovrebbe poter essere valorizzata quale circostanza eccezionale, in quanto circostanza che – come illustra lo stesso ricorso – “non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.

Sez. S1 - R.G. 7901/2021 – CC 03/04/2025 - Pagina nr. 8 di 11 Si deve, invero ritenere che proprio la reiterata irreperibilità del destinatario della notificazione preso il domicilio ben possa costituire fattore eccezionale che, traducendosi in una serie di incombenti supplementari per il soggetto che ha chiesto la notifica– a cominciare dalle verifiche anagrafiche -giustifica il dilatarsi dei tempi della notifica medesima . Vi è, poi, da richiamare – per completezza - il principio per cui, qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato, fermo restando che , in tale giudizio,il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (Cass.

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27062 del 06/10/2021; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14910 del 13/06/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 67 del 04/01/2002). È allora da osservare che, anche accedendo alla tesi della sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo, ciò di cui l’odierno ricorrente avrebbe potuto dolersi sarebbe stata, in thesi , l’omessa declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo e - la conseguente - omessa statuizione specifica sulle spese del monitorio mentre Sez. S1 - R.G. 7901/2021 – CC 03/04/2025 - Pagina nr. 9 di 11 comunque il ricorrente non avrebbe potuto dolersi – come sembra invece opinare – anche del l’accoglimento nel merito della domanda inizialmente formulata in via monitoria, non potendo conseguire dall’ipotetica – ma nella specie insussistente – tardività della notifica del decreto ingiuntivo la caducazione dell’intero giudizio di opposizione, che quindi in ogni caso avrebbe dovuto statuire sul merito della pretesa azionata dall’Istituto di credito. 2.2.

Il secondo ed il terzo motivo possono esaminati congiuntamente –come congiuntamente sono stati esposti – e sono, parimenti, inammissibili. Quanto alle doglianze con le quali si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto provato il credito azionato, si deve rilevare che dette doglianze non intercettano adeguatamente la ratio decidendidella sentenza della Corte torinese. Quest’ultima, infatti, è venuta espressamente ad affermare che il credito azionato risultava provato da una cospicua e varia serie di fonti documentali che la Corte stessa ha proceduto minuziosamente ad elencare alle pagg. 4 e 5 della decisione.

A fronte di tale affermazione della decisione impugnata, le deduzioni del ricorrente – che peraltro, nel riferimento alla mancata produzione dell’integralità degli estratti conto,non risulta fossero state formulate come specifico motivo di gravame nei confronti della decisione di prime cure che pure aveva già ritenuto adeguata la prova del credito – si traducono di fatto in una mera – ma inammissibile – critica alla valutazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito ed a quest’ultimo riservata(Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023;

Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 21187 Sez. S1 - R.G. 7901/2021 – CC 03/04/2025 - Pagina nr. 10 di 11 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004), sollecitando a questa Corte un nuovo sindacato che è tuttavia precluso in sede di legittimità. Quanto alle deduzioni concernenti lo specifico profilo della capitalizzazione, ancora una volta la tesi del ricorso –che, a quanto è dato comprendere, si sostanzia nell’affermare che il tasso di capitalizzazione annua sul saldo attivo del conto corrente era calcolato in misura talmente irrisoria da risultare inesistente, comportando la nullità della clausola – non si misurano con quanto rilevato ed argomentato dalla Corte d’appello, la quale, sul puntoha osservato che l’indicazione del tasso era palesemente errata, alla luce del raffronto con il tasso di capitalizzazione trimestrale, e che, conseguentemente, non ricorreva un’ipotesi di nullità della relativa clausola, ponendosi solo l’esigenza di operare una mera rettificadella stessa.

Rispetto a tale ratio – che si basa anche su un accertamento che non è sindacabile nella presente sede –il motivo di ricorso si limita alla riproposizione del precedente motivo di appello , affermando apoditticamente l’erroneità delle conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale, senza tuttavia procedere ad una concreta e specifica analisi critica delle stesse. L’inammissibilità dei mezzi come sinora esaminati si viene evidentemente a riverberare anche sulle deduzioni concernenti la ricognizione di debito, dal momento che queste ultime postulano –ma non dimostrano –l’insussistenza del debito oggetto di riconoscimento.

3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d ella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. Sez. S1 - R.G. 7901/2021 – CC 03/04/2025 - Pagina nr. 11 di 11 4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M La Corte, dichiara il ricorso inammissibile; condanna ilricorrente a rifondere a lla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.400,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorr