Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, ManganIELLO, did not act within this timeframe, while the respondent, FALL.TO L' INCANTO S.R.L., argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23838/2024 R.G. proposto da : MANGANIELLO GERARDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSTANTINO,4, presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO (CBLGNM63E17A783V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALL.TO L' INCANTO S.R.L. IN LIQ., elettivamente domiciliato in BENEVENTO VIALE MELLUSI,134, presso lo studio dell’avvocato LA BROCCA VINCENZO (LBRVCN49H16A783F) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE BENEVENTO nel RG n. 75/2024 depositatoil 03/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in4.600 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge