Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the bankruptcy decree extinguished because the petitioner failed to respond within the mandatory 40-day period. The petitioner, represented by an attorney, did not request a decision on the proposed settlement after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights and ordered the petitioner to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposed settlement within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21116/2024 R.G. proposto da : PETRUZZI ANTONIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIGNATIELLO NICOLA (PGNNCL71M18G812P) -ricorrente- contro FALLIMENTO N.60/2020 DI AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A., elettivamente domiciliato in CASAGIOVE (CE) VIA ARCIVESCOVO PONTILLO N°75, presso lo studio dell’avvocato NATALE ALDO (NTLLDA73B08I438J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE NAPOLI NORD nel RG n. 1281/2024depositat o il 13/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in4.000 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.