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Ordinanza — n. 10821/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares cessation of proceedings due to parties' settlement agreement ending the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10821/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cessation of proceedings following a joint request by the parties to terminate the dispute via a settlement agreement. Hellas Verona Football Club and Parma A.C. had previously contested a civil liability judgment regarding financial misappropriation, but they reached a negotiated compromise on April 30, 2024. Consequently, the court ruled that the subject matter of the litigation ceased to exist, rendering the contested judgment ineffective without a substantive decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 382, comma 3, cod. proc. civ.; Art. 383, cod. proc. civ.; Art. 384, cod. proc. civ.: When parties define the dispute during a cassation proceeding through a conventional agreement, the court must declare the cessation of the subject matter, causing the loss of the contested judgment's effect.

Parole chiave

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cessation of proceedings settlement agreement negotiated compromise loss of judgment effect civil liability dispute cassation procedure joint request calciatore professionista

Disposizioni normative citate

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Art. 382, comma 3, cod. proc. civ.
Art. 383, cod. proc. civ.
Art. 384, cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02
Stante il tenore della pronuncia, non vi sono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 902/2023 R.G. proposto da: Hellas Verona Football Club spa, elettivamente domiciliata in Bologna, Piazza G. Galileo 5, presso lo studio dell’avvocato Biavati Paolo (BVTPLA53L30A944I), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Pasetto Paolo (PSTPLA65C03L781S) -ricorrente- contro Parma A.C. spa. in A.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Paolo Rubens 31, presso lo studio dell’avvocato Bottai Luigi Amerigo (BTTLMR67R03H501G), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Fabiani Massimo (FBNMSM58A02F965M) controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2416/2022 depositata in data 1/12/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/3/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 1/12/2022, rigettava l’appello proposto da Hellas Verona Football Club spa avverso la statuizione emessa dal Tribunale di Parma in data 23/3/2017. Il giudice di primo grado aveva accertato , in accoglimento della domanda proposta da Parma A.C. spa in A.S.,che negli anni 1998- 2003 Giambattista Pastorello, nella sua qualità di Amministratore Unico di Hellas Verona Football Club s.p.a., aveva commesso, in concorso, tra gli altri, con Calisto Tanzi, ai danni del patrimonio di Parma Associazione Calcio S.p.a., che ne aveva tratto un ingiusto danno, le condotte illecite e distrattive descritte in parte motivae il reato p. e p. dagli artt. 81 e 110 c.p., 216, primo comma, nr. 1 e 223, primo comma, l. fall., 8 e 9 D.L. 23.12.2003 nr. 347, conv. nella L. 18.2.2004 nr. 39, e 95 D.

L.vo 8.7.1999 nr. 270, per aver distratto risorse finanziarie appartenenti a Parma Associazione Calcio s.p.a. attraverso anomale operazioni di compravendite di calciatori; il tribunale aveva cosìcondannato Hellas Verona Football Club s.p.a., quale responsabile civile, a risarcire a Parma A.C. s.p.a. in A.S.i danni dalla stessa subiti, che, all’esito d ella disposta C.T.U., erano stati liquidati in complessivi € 14.118.867,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell’evento alla data di pubblicazione della sentenza e, sulla somma annualmente rivalutata, interessi legali dalla medesima data al saldo, con regolazione delle spese di C.T.U.e legali come in dispositivo.

2. Hellas Verona Football Club spa ha proposto ricorso per Cassazione affidato a nove motivi; Parma A.C. spa. in A.S. ha svolto difese mediante controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 In data 3/9/2024 i legali delle parti costituite hanno depositato istanza congiunta al fine di sollecitare una declaratoria di cessazione della materia del contendere, rappresenta ndo che le parti il 30.4.2024 hanno perfezionato un accordo transattivo, integralmente adempiuto, ponendo fine alla controversia pendente avanti codesta Corte con compensazione delle spese di lite. 1.1 Le parti, pertanto, hanno dichiarato che: a) è intervenuta la definizione della controversia con un accordo negoziale, che ha regolato la materia del contendere; b) è cessata la lite e, quindi, non c’è necessità di una decisione sul contenuto del ricorso e sulle difese svolte nel controricorso, ma di una decisione che dia atto della definizione della controversia con accordo negoziale. 2 Questa Corte , quindi, prende atto della congiunta prospettazione delle parti in ordine alla loro volontà di porre fine alla controversia con una pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere.

A tale manifestazione di volontà c onsegue l’ applicazione del principio di diritto secondo cui, qualora « nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 cod. proc. civ. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso»(Cass.

S.U. 8980/ 2018; nello stesso sensoCass. 31355/2024). Le spese di lite vanno integralmente compensa te , conformemente al regolamento stabilito dalle parti. Stante il tenore della pronuncia, non vi sono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (Cass. 34025/2023; Cass. 23175/2015), in quanto il meccanismo sanzionatorio di cui alla citata previsione è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l'integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti (Cass.

S.U. n. 8980/2018). P.Q.M La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso per intervenuto accordo negoziale fra le parti, determinativo del venir meno dell'efficacia della s