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Decreto — n. 10798/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10798/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10798/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31821/2021 R.G. proposto da : MAZZANTI SIMONE, elettivamente domiciliato in FIRENZE VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA, presso lo studio dell’avvocato GAVIRAGHI FRANCESCO (GVRFNC66C24D612C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CURATELA DEL FALLIMENTO CAPOPASSERO S.R.L. N. 10/2020, elettivamente domiciliato in PALERMO V.G.L.BERNINI 59, presso lo studio dell’avvocato COSTA MARIA RITA ORNELLA (CSTMRT66E66G273W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro ROJA GIOVANNI, NAVARRA ROCCO, PIAZZA NICOLA, RISCOSSIONE SICILIA SPA, GATTO MICHELE, EDIL MARSILLA SRL -intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE PALERMO nel RG n. 708/2021 depositato il 05/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 10798/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MAZZANTI SIMONE, elettivamente domiciliato in FIRENZE VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA, presso lo studio dell’avvocato GAVIRAGHI FRANCESCO (GVRFNC66C24D612C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CURATELA DEL FALLIMENTO CAPOPASSERO S.R.L. N. 10/2020, elettivamente domiciliato in PALERMO V.G.L.BERNINI 59, presso lo studio dell’avvocato COSTA MARIA RITA ORNELLA (CSTMRT66E66G273W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro ROJA GIOVANNI, NAVARRA ROCCO, PIAZZA NICOLA, RISCOSSIONE SICILIA SPA, GATTO MICHELE, EDIL MARSILLA SRL -intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE PALERMO nel RG n. 708/2021 depositato il 05/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipo spese tardivo domanda tardiva di ricusazione ripetibili recupero dei costi spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
708/2021 depositato il 05/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31821/2021 R.G. proposto da : MAZZANTI SIMONE, elettivamente domiciliato in FIRENZE VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA, presso lo studio dell’avvocato GAVIRAGHI FRANCESCO (GVRFNC66C24D612C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CURATELA DEL FALLIMENTO CAPOPASSERO S.R.L. N. 10/2020, elettivamente domiciliato in PALERMO V.G.L.BERNINI 59, presso lo studio dell’avvocato COSTA MARIA RITA ORNELLA (CSTMRT66E66G273W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro ROJA GIOVANNI, NAVARRA ROCCO, PIAZZA NICOLA, RISCOSSIONE SICILIA SPA, GATTO MICHELE, EDIL MARSILLA SRL -intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE PALERMO nel RG n. 708/2021 depositato il 05/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, per la parte Fallimento, ammessa al patrocinio ex artt.144 e 133 d.P.R. n. 115 del 2002, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4,500,00 per compensi, oltre agli accessori d