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Ordinanza — n. 10772/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses bankruptcy appeal as inadmissible due to lack of party participation and procedural exhaustion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10772/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the debtor company failed to appear in court while the creditor and bankruptcy trustee did not constitute themselves. The court ruled that the bankruptcy declaration was not directly appealable to the Supreme Court without a party agreement, as the proper remedy was a complaint to the Court of Appeal. Consequently, the appeal was rejected for being improperly filed against a sentence that required prior exhaustion of appellate remedies.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 of the Civil Procedure Code; Art. 166 of the Bankruptcy Law: Bankruptcy declarations are not directly appealable to the Court of Cassation absent party agreement, requiring exhaustion of the appeal remedy to the Court of Appeal instead.

Parole chiave

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bankruptcy appeal inadmissible appeal procedural exhaustion party participation Court of Cassation impresa in difficoltà insolvenza dell'assicuratore insolvenza

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3 of the Civil Procedure Code
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 166 of the Bankruptcy Law
Con il secondo motivo si deduce l’«insufficienza ex art. 166 del mero mancato deposito del bilancio –omissione del creditore in merito alla vicenda del credito, processo penale in relazione al titolo riportante il credito».
Art. 18 of the Bankruptcy Law
fall., tenuto conto che avverso la suddetta sentenza è proponibile reclamo ex art. 18 l.
Art. 111, para. 7 of the Constitution
Art. 13, para. 1-quater of D.P.R. n. 115/2002
P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 116 cod. proc. civ
civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., per avere il Tribunale accertato lo stato di insolvenza in ragione dell’omesso deposito dei bilanci.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 30202/2019
davanti alla Corte di Appello, non essendo impugnabile il decreto della Corte di Appello che rimette gli atti al Tribunale (Cass., n. 30202/2019).
Cass., n. 19162/2020
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12101/2022 R.G. proposto da : TIME OUT SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato FERA GIUSEPPE (FREGPP76C30F839N) -ricorrente- contro CURATELA FALLIMENTO TIME OUT SRLe GIANNETTI GROUP SRL -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di NAPOLI n. 132/2021 depositata il 29/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/4/2025 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento di Time Out s.r.l.. La dichiarazione di fallimento è scaturita a termini dell’art. 22, quarto comma, l. fall., all’esito di un precedente decreto di improcedibilità del ricorso proposto da Giannetti Group s.r.l. per mancato superamento della soglia di cui all’art. 15, nono comma, l. fall., decreto riformato dalla Corte di Appello di Napoli, con cui erano stati rilevati ulteriori debiti in base all’ultimo bilancio depositato.

Il Tribunale ha dato atto, in particolare, dell’esistenza dello stato di insolvenza in forza dell’omesso deposito dei bilanci degli esercizi successivi al 2017 e dell’irreperibilità dell’imprenditore.

2. Avverso la suddetta sentenza la società debitrice propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il creditore istante e il fallimento intimati non si sono costituiti in giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., per avere il Tribunale accertato lo stato di insolvenza in ragione dell’omesso deposito dei bilanci.

2. Con il secondo motivo si deduce l’«insufficienza ex art. 166 del mero mancato deposito del bilancio –omissione del creditore in merito alla vicenda del credito, processo penale in relazione al titolo riportante il credito».

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto omisso medio avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ancorché emessa a seguito di decreto della Corte di Appello che ha accolto il reclamo ex art. 22, quarto comma, l. fall., tenuto conto che avverso la suddetta sentenza è proponibile reclamo ex art. 18 l. fall. davanti alla Corte di Appello, non essendo impugnabile il decreto della Corte di Appello che rimette gli atti al Tribunale (Cass., n. 30202/2019).

4. Né la suddetta sentenza è impugnabile direttamente in cassazione in assenza d i accordo tra le parti, non essendo ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., ricorso ammesso solo contro provvedimenti per i quali la legge non prevede o limita il ricorso per cassazione, con esclusione di quelli per i quali è possibile l’impugnazione di merito (Cass., n.19162 /2020) , come nel caso di specie .

5. Non vi è luogo a provvedere sul le spese in assenza di costituzione degli intimati. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoa norma del comm